
(AGENPARL) – ven 08 luglio 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=17/07/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=11/07/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=17/07/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=11/07/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dall’11 al 17 luglio 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 13 luglio 2022
Sentenza nella causa [T-227/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-227/21) Illumina / Commissione (EN)
(Concorrenza – concentrazioni – mercato dell’industria farmaceutica)
Illumina è un’azienda americana specializzata nel sequenziamento genomico. Sviluppa, produce e commercializza sistemi integrati di analisi genetiche, in particolare sequenziatori genomici di nuova generazione che vengono utilizzati, tra l’altro, nello sviluppo di test di screening per il cancro. Grail è una società biotecnologica americana che si affida al sequenziamento genomico per sviluppare tali test di screening.
Il 21 settembre 2020 queste due aziende hanno reso pubblico un progetto volto all’acquisizione del controllo esclusivo di Grail da parte di Illumina. In mancanza di un fatturato superiore a determinate soglie che conferisse alla concentrazione una dimensione europea, la concentrazione non è stata notificata alla Commissione europea, né agli Stati membri dell’Unione. A seguito della ricezione di una denuncia, la Commissione ha inviato una lettera agli Stati membri («lettera di invito») al fine di informarli e di invitarli a presentare una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni. Il 9 marzo 2021 l’Autorità della concorrenza francese ha presentato alla Commissione una richiesta di rinvio, alla quale hanno aderito altre autorità nazionali garanti della concorrenza. Con decisioni del 19 aprile 2021, la Commissione ha accolto le anzidette richieste di rinvio.
Illumina, sostenuta dalla Grail, ha proposto al Tribunale un ricorso per l’annullamento delle decisioni datate 19 aprile 2021, nonché della lettera d’informazione.
[Documenti di riferimento T-227/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-227/21)
Giovedì 14 luglio 2022
Sentenze nelle cause
[C-128/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-128/20)
GSMB Invest (DE),
[C-134/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-134/20)
Volkswagen (DE),
[C-145/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-145/20)
Porsche Inter Auto e Volkswagen (DE)
(trasporti – emissioni di assido di azoto – veicoli contenenti particolari software)
La casa automobilistica VW ha messo in circolazione veicoli dotati di un particolare software integrato nella centralina del motore. Tale software garantisce il rispetto dei valori limite fissati a livello dell’Unione per l’emissione di ossido di azoto (NOx) solo se la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius e l’altitudine di circolazione è inferiore a 1000 metri («finestra di temperatura»). Al di fuori di questa finestra, il tasso di ricircolo dei gas di scarico (EGR) è ridotto linearmente a 0, con conseguente superamento dei valori limite.
Questa finestra di temperatura è il risultato di un aggiornamento del software dei veicoli effettuato da Volkswagen. L’Ufficio federale tedesco per la circolazione dei veicoli a motore aveva autorizzato tale aggiornamento, sul presupposto che esso non costituisse un dispositivo di invalidazione vietato.
La Corte suprema austriaca, il tribunale regionale di Eisenstadt e il tribunale regionale di Klagenfurt hanno sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni relative alla liceità di tale intervallo di temperature e agli eventuali diritti degli acquirenti, nella misura in cui si tratta di consumatori, in virtù della normativa europea in vigore all’epoca dei fatti.
Documenti di riferimento [C-128/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-128/20), [C-134/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-134/20), [C-145/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-145/20)
Giovedì 14 luglio 2022
Sentenza nella causa [C-159/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-159/20) Commissione/ Danimarca (AOP Feta) (DA)
(Inadempimento di uno Stato – Violazione del regolamento (UE) n. 1151/2012)
La denominazione «Feta» è stata registrata nel 2002 come denominazione di origine protetta («DOP»). Da allora, essa può essere utilizzata solo per il formaggio originario della zona geografica limitata alla Grecia, che sia conforme al relativo disciplinare del prodotto. La Commissione, sostenuta dalla Grecia e da Cipro, ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti della Danimarca. Secondo la Commissione, la Danimarca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1151/20122 in quanto non ha prevenuto, né ha fatto cessare l’uso della denominazione «Feta» per il formaggio prodotto in Danimarca e destinato ad essere esportato verso paesi terzi. La Danimarca fa valere, tuttavia, che il regolamento n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti venduti nell’Unione e non riguarda le esportazioni verso paesi terzi.
[Documenti di riferimento C-159/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-159/20)
Giovedì 14 luglio 2022
Sentenza nella causa [C-59/18](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-59/18) Italia / Consiglio (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (IT) – [C-182/18](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-182/18) Comune di Milano / Consiglio (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (IT), Cause riunite [C-106/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/19) Italia / Consiglio e Parlamento (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (IT) – [C-232/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-232/19) Comune di Milano / Parlamento e Consiglio (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (IT), [C-743/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-743/19) Parlamento / Consiglio (Siège de l’Autorité européenne du travail) (IT)
(Selezione della città di Amsterdam come nuova sede dell’Agenzia europea dei medicinali – ricorso per annullamento del regolamento Regolamento (UE) 2018/1718 – scelta di collocare la sede dell’Autorità europea del lavoro a Bratislava))
A seguito dell’annuncio della Brexit da parte del Regno Unito, i rappresentanti degli Stati membri dell’Ue hanno selezionato la città di Amsterdam per sostituire Londra come nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). In giugno 2019 essi hanno anche selezionato Bratislava come sede della nuova Autorità europea del lavoro (ELA). Nelle cause riunite C-59/18 e C-182/18, la Repubblica italiana e il Comune di Milano contestano le decisioni prese dai rappresentanti dei governi degli Stati membri di spostare la sede dell’EMA ad Amsterdam. Nel caso C-743/19 Il parlamento europeo contesta la decisione dei rappresentanti degli stati membri di collocare la sede dell’ELA a Bratislava.
Questi ricorsi sollevano tante domande importanti. In primo luogo se una decisione comune dei rappresentanti degli Stati membri possa essere soggetta ad un ricorso per annullamento in base all’articolo 263 TFUE. In secondo luogo, se una decisione come quella dei rappresentati degli Stati membri in oggetto possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 341 TFUE. Infine, viene chiesto quale sia lo status giuridico, secondo il diritto Ue, delle decisioni prese dai rappresentanti degli Stati membri che non sono previste dai trattati.
La decisione di trasferire la sede dell’EMA ad Amsterdam è stata in seguito implementata dal Regolamento (UE) 2018/1718. La Repubblica italiana e il Comune di Milano hanno presentato ricorso contro il regolamento con le cause C-106/19 e C-232/19.
[Documenti di riferimento](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-59/18)
Giovedì 14 luglio 2022
Sentenza nella causa [C-110/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-110/21%20P) Universität Bremen / REA (DE)
(Ricorso – Rappresentanza da parte di un professore universitario- Mancanza di rappresentanza da parte di un terzo indipendente)
L’Università di Brema (Germania) è stata nominata coordinatrice di un consorzio di ricerca che comprende diverse università europee e svolge ricerche interdisciplinari di diritto comparato nel settore del diritto e della politica in materia di alloggi in tutta l’Unione.
Al fine di ottenere un finanziamento dell’Unione per queste ricerche, l’Università di Brema ha presentato all’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) una proposta di progetto. Poiché tale proposta è stata respinta, l’università ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, con l’assistenza di uno dei suoi professori.
Il Tribunale ha respinto Il ricorso in quanto manifestamente irricevibile per il fatto cheil professore che rappresentava l’università non era un soggetto terzo rispetto a quest’ultima e che, di conseguenza, non soddisfaceva la condizione di indipendenza dell’avvocato prevista dallo statuto della Corte.
La Corte è chiamata a decidere il ricorso avverso la decisione del Tribunale,
presentato dall’Università di Brema.
[Documenti di riferimento C-110/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-110/21)
Giovedì 14 luglio 2022
Sentenza nella causa [C-572/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-572/21) CC (Transfert de la résidence habituelle vers un État tiers) (SV)
(Responsabilità genitoriale – cambio di residenza abituale)
CC ha dato alla luce M in Svezia nel corso del 2011 e ne ha ottenuto la custodia esclusiva. Fino a ottobre 2019, M ha sempre risieduto in Svezia, quando ha iniziato a frequentare un internato in Russia.
Nel dicembre 2019, VO, il padre di M, ha presentato a un tribunale di primo grado svedese una domanda diretta ad ottenere, a titolo principale, l’affidamento esclusivo di M, nonché la fissazione della sua residenza abituale presso il proprio domicilio in Svezia. CC ha sostenuto che tale giudice era incompetente in quanto, dall’ottobre 2019, M era abitualmente residente in Russia. Il giudice adito ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata da CC ritenendo che, al momento della proposizione del ricorso, M non avesse ancora trasferito la sua residenza abituale in Russia. La Corte d’appello di Malmö (Svezia) ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado, che ritiene la competenza dei giudici svedesi.
La Corte suprema svedese, adita da CC, chiede alla Corte di giustizia se il regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, dinanzi a una controversia in materia di responsabilità genitoriale, resta competente a statuire su tale controversia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, quando la residenza abituale del minore in questione è stata trasferita legalmente, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell’Aia del 1996 .
[Documenti di riferimento C-572/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-572/21)
Giovedì 14 luglio 2022
Sentenza nella causa [C-168/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-168/21) Procureur général près la cour d’appel d’Angers (FR)
(Cooperazione in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione
Nel 2009 KL è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione dalla giustizia italiana per sette fatti sussunti nella fattispecie penale di «devastazione e saccheggio», commessi durante una manifestazione contro il vertice del G8 di Genova (Italia) nel 2001. Arrestato in Francia, egli non ha acconsentito alla propria consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie italiane. Nel 2020 la sezione istruttoria della cour d’appel d’Angers (Corte d’appello di Angers, Francia) ha rifiutato di consegnare KL per il fatto che, tra i sette fatti concorrenti a integrare il reato accertato dalla giustizia italiana, due non costituiscono reato nel diritto penale francese.
La Corte di cassazione francese si chiede se la lesione dell’ordine pubblico che la Corte d’appello di Genova e la Corte di cassazione italiana hanno contestato a KL,come elemento essenziale del reato qualificato come «devastazione e saccheggio», sia rilevante ai fini della valutazione del rispetto della condizione della doppia incriminazione prevista dal diritto dell’Unione. Essa rileva infatti, da un lato, che gli elementi costitutivi di tale reato sono diversi nei due Stati membri interessati e, dall’altro, che alcuni dei fatti che concorrono a integrare detto reato non sono penalmente perseguibili nello Stato membro dell’esecuzione. La Corte di giustizia è quindi chiamata a precisare la portata della condizione della doppia incriminazione, ai sensi della decisione quadro di cui trattasi.
Giovedì 14 luglio 2022
Conclusioni nelle cause [C-176/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-176/19) Commissione / Servier e.a. (FR) e [C-201/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-201/19) Servier e.a. / Commissione (FR)
(Abuso di posizione dominante – Intese – Mercato del perindopril, medicinale per le malattie cardiovascolari)
