
(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 24 maggio 2022
NUMERO AFFARE 00604/2022
Visto il parere della Sezione n. 506 del 2022;
Esaminati gli atti e uditi i relatori, consiglieri Carla Barbati e Daniele Cabras;
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113
”, ha già
avuto modo di esprimere il proprio apprezzamento, che qui ribadisce, per l’intento
sotteso al disegno di riforma.
Nell’occasione, si sono nondimeno evidenziate talune criticità che accompagnavano
innanzi tutto la sequenza e la natura degli atti ai quali veniva consegnata
l’introduzione e l’attivazione del nuovo strumento di programmazione e
Perplessità sono state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare
compito di individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal
Piano integrato di attività e organizzazione (da ora, Piao), prevede, nel comma 6,
che, contestualmente ovvero entro il medesimo termine, “
il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede
Così, e fra il resto, al fine di meglio esplicitare, come suggerito da questa Sezione e
da Anci, quale sia la sorte del Piano esecutivo di gestione, è stato sostituito il
riferimento a quella che era l’abrogazione dell’art. 169, comma 2-
disposizioni normative vigenti
”, laddove si dispongono modifiche, soppressive o
sostitutive, di parole o di proposizioni di altre norme primarie in funzione di
coordinamento con il nuovo strumento e, segnatamente, con i contenuti che, sulla
base delle indicazioni offerte dallo stesso art. 6, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021,
Presidente della Repubblica, sono stati accompagnati da altre misure di
adeguamento con il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante “
Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
In particolare, è stato modificato l’art. 6-
del d.lgs. n. 165 del 2001, dedicato alle
linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale
”, prevedendo
In quanto tale, come condivisibilmente sottolinea la relazione illustrativa, anche lo
sottoposto al parere di questo Consiglio di Stato, la Sezione rileva che non appare
fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n.
506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore
layer of bureaucracy
Nelle disposizioni, volte a definire i contenuti del Piao, sulla scorta di quanto
sulla performance, la cui previsione non è, infatti, toccata dalle abrogazioni
disposte dallo schema di regolamento. Il monitoraggio della sottosezione “
corruttivi e trasparenza
” si stabilisce avvenga secondo le indicazioni di ANAC,
mentre per la Sezione “
Organizzazione e capitale umano”
il monitoraggio della
realizzare la piena accessibilità dell’amministrazione
”. Ancora, nella sezione
Valore pubblico
andranno definiti (punto 3) “
l’elenco delle procedure da
semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda
introdurre una cultura “nuova” della programmazione, che possa far evolvere
quella di chi oggi redige i singoli piani (rectius, sottopiani del Piao) con un
approccio che appare prevalentemente formalistico e non result oriented
Senza dubbio si tratta di una “prima” risposta, come tale apprezzabile, specie in
alla eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali”
? appunto il monitoraggio che questo Consiglio di Stato ha raccomandato, in
quanto la vera sfida che il Piao deve affrontare e vincere è, per utilizzare qui le
parole del parere n. 506 del 2022, “
attuare davvero quella ‘costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi’ voluta dal legislatore, e
inserita nel PNRR
”. Ed è a questo fine che si ritiene di dover ribadire anche in
voluto dall’art. 6, comma 6, del d.l. n.80 del 2021, quale “strumento di supporto
alle amministrazioni”, la Sezione osserva che si è scelto di dare attuazione a questa
contenuti delle linee guida: esso verrebbe in tal modo dotato di uno specifico
contenuto “di supporto operativo” per le amministrazioni, e non si limiterebbe più a
definire solo lo schema da seguire per la compilazione del Piano.
In tale quadro, la funzione “di supporto” delle linee guida dovrebbe risultare, se non
addirittura superflua, quantomeno ridotta a un contenuto meramente esplicativo