
(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Lussemburgo, 28 aprile 2022
Sentenza nella causa C-237/20
Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedura di pre-pack)
Fallimento di impresa e diritti dei lavoratori: in caso di trasferimento del patrimonio
nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha diritto di derogare al
mantenimento dei diritti dei lavoratori, laddove tale procedura sia disciplinata da
disposizioni legislative o regolamentari
Il gruppo Heiploeg (in prosieguo: l’«ex Heiploeg») era costituito da diverse società attive nel settore
del commercio all’ingrosso di pesce e frutti di mare. Nel corso degli anni 2011 e 2012 l’ex Heiploeg
ha accumulato rilevanti perdite finanziarie e, nel 2013, a quattro delle sue società è stata inflitta
una sanzione pecuniaria di EUR 27 milioni per partecipazione a un’intesa. Poiché nessuna banca
ha accettato di finanziare tale sanzione pecuniaria, è stata avviata una procedura di pre-pack.
Nel diritto dei Paesi Bassi il pre-pack è una prassi di origine giurisprudenziale che ha l’obbiettivo di
consentire, durante la procedura fallimentare, una liquidazione dell’impresa in attività (going
concern) che soddisfi al meglio i creditori e che mantenga, per quanto possibile, l’occupazione. Le
operazioni di vendita dell’impresa, in tutto o in parte, organizzate nell’ambito di tale procedura,
sono predisposte da un «curatore designato», il cui mandato è determinato dall’organo
giurisdizionale competente che lo nomina e dalle istruzioni fornite da quest’ultimo o dal «giudice
delegato designato», nominato dal medesimo organo giurisdizionale a questo fine e al cui controllo
il primo è sottoposto. In caso di successiva procedura di insolvenza, tale organo giurisdizionale
controlla se detti soggetti abbiano seguito tutte le istruzioni loro fornite e, in caso negativo, nomina
altri soggetti come curatore e giudice delegato al momento della pronuncia del fallimento.
In tale contesto nel gennaio 2014, su istanza dell’ex Heiploeg, l’organo giurisdizionale competente
ha nominato due «curatori designati» e un «giudice delegato designato». Durante lo stesso mese
l’ex Heiploeg è stata dichiarata fallita e i medesimi soggetti sono stati nominati in qualità,
rispettivamente, di curatori e di giudice delegato.
Due società dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «nuova Heiploeg»), iscritte nel registro delle imprese
in data 21 gennaio 2014, hanno rilevato la maggior parte delle attività commerciali dell’ex Heiploeg
in base a un accordo di cessione del patrimonio. In conformità a tale accordo, la nuova Heiploeg
ha rilevato i contratti di lavoro di circa due terzi dei dipendenti dell’ex Heiploeg, affinché essi
svolgessero lo stesso lavoro, ma a condizioni meno favorevoli.
La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (federazione del movimento sindacale dei Paesi
Bassi) ha proposto appello avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento dell’ex Heiploeg.
Tale appello è stato respinto con la motivazione che detto fallimento era divenuto inevitabile e,
pertanto, una deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese è
applicabile nel caso di specie. Di conseguenza, la nuova Heiploeg non sarebbe vincolata alle
condizioni di lavoro e occupazionali applicabili prima del trasferimento.
In conformità alla direttiva 2001/23 1, che mira a tutelare i lavoratori, segnatamente garantendo il
mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa, devono sussistere tre presupposti
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva 2001/23»), articolo 5, paragrafo 1.
http://www.curia.europa.eu
affinché tale deroga sia applicabile: il cedente deve essere oggetto di una procedura fallimentare o
di una procedura di insolvenza analoga, tale procedura deve essere aperta in vista della
liquidazione dei suoi beni ed essa deve svolgersi sotto il controllo di un’autorità pubblica
competente (o del curatore fallimentare autorizzato da una siffatta autorità).
La FNV ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte
suprema dei Paesi Bassi), ritenendo che, al contrario, tale deroga non fosse applicabile nel caso di
una procedura di pre-pack e che, pertanto, le condizioni di lavoro del personale rilevato dovessero
essere mantenute.
Adita in via pregiudiziale da tale giudice, la Corte dichiara che, in caso di trasferimento predisposto
nell’ambito di una procedura di pre-pack, come quella di cui trattasi nel caso di specie, e a
condizione che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari, il
cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori 2.
Giudizio della Corte
Da un lato, la Corte rileva, per quanto riguarda il presupposto relativo all’apertura della procedura
fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga in vista della liquidazione dei beni del
cedente 3, che nel caso di specie l’insolvenza del cedente era inevitabile e sia la procedura
fallimentare sia la procedura di pre-pack che l’aveva preceduta erano dirette alla liquidazione dei
suoi beni, la quale è stata pronunciata. Il trasferimento dell’impresa è peraltro avvenuto nel corso
di tale procedura fallimentare.
L’obbiettivo della deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è di eliminare il grave rischio di
un deterioramento del valore dell’impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano
d’opera, mentre quello di una procedura di pre-pack seguita da una procedura fallimentare è di
ottenere il rimborso più elevato possibile per l’insieme dei creditori e di mantenere, per quanto
possibile, l’occupazione. La Corte aggiunge che il ricorso a una procedura di pre-pack, ai fini della
liquidazione di una società, mira ad aumentare le possibilità di soddisfacimento dei creditori. Di
conseguenza, si può ritenere che le procedure di pre-pack e fallimentare, considerate
congiuntamente, siano dirette alla liquidazione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1,
della direttiva 2001/23, a condizione che il pre-pack sia disciplinato da disposizioni legislative o
regolamentari, al fine di soddisfare il requisito della certezza del diritto.
D’altro lato, la Corte constata che si può ritenere che la procedura di pre-pack in questione nel
procedimento principale si sia svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente, come
prescritto dall’articolo 5 della direttiva 2001/23, a condizione che detta procedura sia disciplinata da
disposizioni legislative o regolamentari. Infatti, il «curatore designato» e il «giudice delegato
designato» sono nominati dall’organo giurisdizionale competente per la procedura di pre-pack, il
quale definisce le loro funzioni e procede, al momento della successiva apertura della procedura
fallimentare, a un controllo sull’esercizio di queste ultime, decidendo se nominare o meno, in
qualità di curatore e di giudice delegato della procedura fallimentare, i medesimi soggetti.
Peraltro, il trasferimento predisposto nell’ambito della procedura di pre-pack viene realizzato solo
dopo l’apertura della procedura fallimentare e il curatore e il giudice delegato possono rifiutare di
procedere a tale cessione qualora ritengano che essa sia contraria all’interesse dei creditori del
cedente. Inoltre, il «curatore designato» non solo deve rendere conto della sua gestione della fase
preparatoria nella relazione fallimentare, ma può anche essere ritenuto responsabile alle
medesime condizioni del curatore fallimentare.
Si tratta dei diritti previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23. L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale
direttiva riguarda il trasferimento dei diritti e degli obblighi che risultano dai contratti o dai rapporti di lavoro che legano il
cedente al cessionario, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, vieta il licenziamento dei lavoratori motivato dal
solo trasferimento.
A tal riguardo la Corte distingue tra la procedura di pre-pack in questione e quella di cui trattasi nella causa che ha dato
luogo alla sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C-126/16 (v. altresì il comunicato
stampa n. 70/17), specificando che quest’ultima non mirava alla liquidazione dell’impresa interessata.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.