
(AGENPARL) – Roma, 21 settembre 2019 – Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1187 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.
Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia 15/09/2019 – 05:32
Disegni di legge
Atto Senato n. 1187
XVIII Legislatura
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Titolo breve: Istituzione Commissione inchiesta sulle case famiglia
Iter
1 agosto 2019: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all’altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
S.1187 approvato
C.2070 assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Iniziativa Parlamentare
Massimiliano Romeo ( L-SP-PSd’Az )
Cofirmatari
Paolo Arrigoni ( L-SP-PSd’Az ), Luigi Augussori ( L-SP-PSd’Az ), Alberto Bagnai ( L-SP-PSd’Az
), Claudio Barbaro ( L-SP-PSd’Az ), Giorgio Maria Bergesio ( L-SP-PSd’Az ), Anna Cinzia
Bonfrisco ( L-SP-PSd’Az ), Stefano Borghesi ( L-SP-PSd’Az ), Simone Bossi ( L-SP-PSd’Az ), Luca
Briziarelli ( L-SP-PSd’Az ), Francesco Bruzzone ( L-SP-PSd’Az ), Roberto Calderoli ( L-SPPSd’Az ), Maurizio Campari ( L-SP-PSd’Az ), Massimo Candura ( L-SP-PSd’Az ), Maria Cristina
Cantu’ ( L-SP-PSd’Az ), Marzia Casolati ( L-SP-PSd’Az ), William De Vecchis ( L-SP-PSd’Az ),
Antonella Faggi ( L-SP-PSd’Az ), Roberta Ferrero ( L-SP-PSd’Az ), Sonia Fregolent ( L-SPPSd’Az ), Umberto Fusco ( L-SP-PSd’Az ), Tony Chike Iwobi ( L-SP-PSd’Az ), Raffaella
Fiormaria Marin ( L-SP-PSd’Az ), Roberto Marti ( L-SP-PSd’Az ), Enrico Montani ( L-SP-PSd’Az
), Tiziana Nisini ( L-SP-PSd’Az ), Andrea Ostellari ( L-SP-PSd’Az ), Giuliano Pazzaglini ( L-SPPSd’Az ), Emanuele Pellegrini ( L-SP-PSd’Az ), Pasquale Pepe ( L-SP-PSd’Az ), Simona Pergreffi (
L-SP-PSd’Az ), Cesare Pianasso ( L-SP-PSd’Az ), Simone Pillon ( L-SP-PSd’Az ), Daisy Pirovano (
L-SP-PSd’Az ), Pietro Pisani ( L-SP-PSd’Az ), Mario Pittoni ( L-SP-PSd’Az ), Nadia Pizzol ( L-SPPSd’Az ), Stefania Pucciarelli ( L-SP-PSd’Az ), Paolo Ripamonti ( L-SP-PSd’Az ), Erica Rivolta (
L-SP-PSd’Az ), Gianfranco Rufa ( L-SP-PSd’Az ), Maria Saponara ( L-SP-PSd’Az ), Paolo Saviane
( L-SP-PSd’Az ), Rosellina Sbrana ( L-SP-PSd’Az ), Christian Solinas ( L-SP-PSd’Az ), Donatella
Tesei ( L-SP-PSd’Az ), Paolo Tosato ( L-SP-PSd’Az ), Gianpaolo Vallardi ( L-SP-PSd’Az ), Manuel
Vescovi ( L-SP-PSd’Az ), Cristiano Zuliani ( L-SP-PSd’Az )
Maria Laura Mantovani ( M5S ) (aggiunge firma in data 9 luglio 2019)
Stefano Patuanelli ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Maria Domenica Castellone ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Primo Di Nicola ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Arnaldo Lomuti ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Alessandra Maiorino ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.1. Dati generali
Senato della Repubblica Pag. 2
Barbara Floridia ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gabriele Lanzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Giulia Lupo ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Stefano Lucidi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Rosa Silvana Abate ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Rossella Accoto ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Donatella Agostinelli ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Alberto Airola ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Cristiano Anastasi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Luisa Angrisani ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Giuseppe Auddino ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Laura Bottici ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Elena Botto ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Antonella Campagna ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gianluca Castaldi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Francesco Castiello ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Mauro Coltorti ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gianmarco Corbetta ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Margherita Corrado ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Marco Croatti ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Grazia D’Angelo ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gianmauro Dell’Olio ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Danila De Lucia ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Emanuele Dessi’ ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gabriella Di Girolamo ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Luigi Di Marzio ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Fabio Di Micco ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Stanislao Di Piazza ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Daniela Donno ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Tiziana Carmela Rosaria Drago ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Giovanni Endrizzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Elvira Lucia Evangelista ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Giorgio Fede ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Emiliano Fenu ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gianluca Ferrara ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Agnese Gallicchio ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Vincenzo Garruti ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Felicia Gaudiano ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Silvana Giannuzzi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Mario Michele Giarrusso ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gianni Pietro Girotto ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Bianca Laura Granato ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Ugo Grassi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Barbara Guidolin ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Patty L’Abbate ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Virginia La Mura ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Elio Lannutti ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Cinzia Leone ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Ettore Antonio Licheri ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Pietro Lorefice ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Matteo Mantero ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.1. Dati generali
Senato della Repubblica Pag. 3
Gianni Marilotti ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gaspare Antonio Marinello ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Susy Matrisciano ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Raffaele Mautone ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Cataldo Mininno ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Francesco Mollame ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Nicola Morra ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gisella Naturale ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Simona Nunzia Nocerino ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Fabrizio Ortis ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Franco Ortolani ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Marinella Pacifico ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gianluigi Paragone ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Marco Pellegrini ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Daniele Pesco ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Vito Rosario Petrocelli ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Angela Anna Bruna Piarulli ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Elisa Pirro ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Giuseppe Pisani ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Vincenzo Presutto ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Sergio Puglia ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Ruggiero Quarto ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Sabrina Ricciardi ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Sergio Romagnoli ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Iunio Valerio Romano ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Loredana Russo ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Agostino Santillo ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Pierpaolo Sileri ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Paola Taverna ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Fabrizio Trentacoste ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Mario Turco ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Francesco Urraro ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Sergio Vaccaro ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Orietta Vanin ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Gelsomina Vono ( M5S ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 2 aprile 2019; annunciato nella seduta n. 105 del 2 aprile 2019.
Classificazione TESEO
COMMISSIONI D’INCHIESTA , INCHIESTE PARLAMENTARI , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA’ SOCIALE , AFFIDAMENTO DI MINORI
Articoli
INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.4), SEGRETO ISTRUTTORIO (Art.4), ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.5), SEGRETO D’UFFICIO (Art.6), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Art.7),
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.8), TRIBUNALE PER I MINORENNI
(Art.8), GIUDICI ONORARI (Art.8), ALLONTANAMENTO DEI MINORI (Art.9), ABBANDONO
DI MINORE (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.10), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEMINISTRI (Art.10), MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA’ (Art.10), CONTRIBUTI
PUBBLICI (Art.10), VIGILANZA (Art.10)
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.1. Dati generali
Senato della Repubblica Pag. 4
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1ª Sen. Maria Saponara (L-SP-PSd’Az) (dato
conto della nomina il 17 luglio 2019) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. Pasquale Pepe (L-SP-PSd’Az) (dato
conto della nomina il 17 luglio 2019) .
Facente funzioni per la Commissione 2ª Sen. Andrea Ostellari (L-SP-PSd’Az) il 17 luglio 2019 .
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede redigente il 28
maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede
deliberante l’11 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 132 dell’11 luglio 2019.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), Questioni regionali
Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1187
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ROMEO , ARRIGONI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO ,
BERGESIO , BONFRISCO , BORGHESI , Simone BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE ,
CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA , CANTÙ , CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI ,
FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWOBI , MARIN , MARTI , MONTANI , NISINI ,
OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO ,
PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI
, RIVOLTA , RUFA , SAPONARA , SAVIANE , SBRANA , SOLINAS , TESEI , TOSATO ,
VALLARDI , VESCOVI e ZULIANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità di tipo familiare, nonché introdurre ulteriori disposizioni volte ad assicurare il rispetto del diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, stabilisce che ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivament privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio
interesse ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato, in conformità con la propria legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia
(articolo 20). Nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori famiglia ha subìto nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è passati, infatti, dall’accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o privati per minori, cosiddetti orfanotrofi, al collocamento presso comunità di tipo familiare,
cosiddette « case-famiglia », e all’affido come possibile fase transitoria verso l’adozione vera e propria.La legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l’adozione e l’affidamento del minore, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ha sancito definitivamente il diritto del minore a
crescere ed essere educato nella propria famiglia, portando a compimento il delicato processo di chiusura e trasformazione dei vecchi orfanotrofi con lo scopo di garantire al minore la convivenza in un ambiente il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta.
La presente iniziativa legislativa tiene conto, in particolare, dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell’indagine conoscitiva deliberata nella seduta del 3 marzo 2015 sui minori « fuori
famiglia » (Doc. XVII-bis, n. 12), svolta in tutto il territorio nazionale sulle attività e sul funzionamento delle comunità e dei centri a cui vengono affidati i minori e sui criteri di scelta, valutazione e controllo delle famiglie affidatarie e del contesto in cui vivono.
L’indagine conoscitiva, volta ad approfondire anche le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell’ottica di un suo possibile miglioramento, ha evidenziato, in primo
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XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
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luogo, l’inadeguatezza del sistema di rilevazione dei dati concernenti i minori fuori famiglia, il quale non è apparso idoneo a garantire informazioni aggiornate e fruibili sul numero complessivo degli stessi e la loro relativa collocazione.
La Commissione parlamentare, nel trarre le conclusioni dell’attività conoscitiva svolta, ha raccomandato ancora una volta il pieno rispetto del dettato della legge n. 149 del 2001, che dispone espressamente che « le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia », e delle altre disposizioni normative che prevedono interventi di sostegno alle famiglie con minori, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, affinché siano evitati allontanamenti dal nucleo familiare per meri
problemi economici. Ha, inoltre, stigmatizzato l’eccessiva durata della permanenza di minori nelle comunità familiari, oltre i due anni previsti dalla legge, che riguarda il 23 per cento del totale dei casi,secondo i dati rilevati dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, se non quando ritenuti
effettivamente necessari dall’autorità giudiziaria nell’interesse superiore del minore, sottolineando come il collocamento dei minori fuori dalla propria famiglia di origine per le conseguenze traumatiche sul percorso evolutivo dei minori e per gli elevati costi sociali debba essere dunque sempre attentamente valutato e limitato nel tempo e costituire l’ultimo rimedio, cui si ricorre qualora non vi siano alternative possibili nell’interesse del minore; in tal senso, oltre a privilegiare l’affido intrafamiliare rispetto al collocamento presso le comunità familiari, occorre sempre una verifica circa il possibile affidamento del minore a parenti entro il quarto grado, così come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, dalle risultanze dell’indagine appare necessario garantire, nei casi di allontanamento dalla famiglia di origine non determinati da pericoli incombenti per il minore, la continuità delle relazioni familiari ed in tal senso appare fondamentale che il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolga opera di
sostegno educativo e psicologico, agevolando i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari.
Infine, quanto alla tematica dei controlli, dall’indagine è emersa la stringente necessità di rendere effettivi i controlli sulle strutture di accoglienza da parte delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché quelli previsti a livello sia nazionale, sia locale. Sotto il primo profilo, va infatti ricordato che le comunità di accoglienza devono possedere una serie di requisiti minimi a livello strutturale e organizzativo che le rendano idonee all’esercizio dell’attività di accoglienza di minori, mentre per quanto attiene ai controlli previsti dalla normativa regionale, appare necessaria un’attenta vigilanza da parte degli assessorati regionali alle politiche sociali, competenti in
materia, sia sulle autorizzazioni all’esercizio delle attività delle case famiglia, sia sul rispetto dei requisiti minimi che devono essere adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. Uno specifico e più attento controllo deve essere svolto anche sulle strutture che erogano
prestazioni socio-sanitarie in cui sono ospitati minori con gravi problematiche fisiche o psichiche, nonché sulle figure professionali che operano all’interno di tali contesti, al fine di garantire al minore le migliori condizioni di sviluppo e crescita relazionale.
Sulla base di queste premesse, il presente disegno di legge, da un lato, istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, dall’altro, introduce una serie di modificazioni alla legislazione vigente in materia di disciplina della
incompatibilità dei giudici minorili che rivestono ruoli in comunità di tipo familiare, di motivazione dei provvedimenti di allontanamento dalla famiglia di origine, di accertamento della situazione di abbandono dei minori, nonché in tema di standard minimi dei servizi e dell’assistenza, costi e trasparenza delle strutture che accolgono minori.
Venendo alla descrizione dell’articolato normativo, l’articolo 1 reca l’istituzione della Commissione parlamentare, il cui obiettivo è, in particolare, quello di fornire, attraverso un accurato lavoro di inchiesta, una serie di indicazioni utili sull’attività di affidamento di minori presso le cosiddette case famiglia, nonché ogni possibile elemento utile per verificare il rispetto della disciplina vigente, con
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XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
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particolare riferimento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, rendere più efficiente l’affidamento dei minori sul territorio nazionale ed evitare casi di abuso e di non corretto utilizzo di risorse pubbliche.
La Commissione è chiamata a concludere i lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare alle Camere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di fine lavori, una relazione indicante le attività di indagine svolte dalla stessa, nonché i risultati delle sue inchieste. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, può riferire alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
Ai sensi dell’articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai relativi Presidenti di Assemblea, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando sempre la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento. Dopo il primo biennio dalla costituzione della Commissione, quest’ultima viene rinnovata, con la possibilità di rieleggere i suoi componenti.
La Commissione viene convocata dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché venga costituito l’ufficio di presidenza, disciplinato dal comma successivo.
All’articolo 2, comma 4, si disciplina la composizione dell’ufficio di presidenza, in cui, oltre al
presidente, vengono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l’elezione del presidente è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più
anziano d’età.
All’articolo 3 vengono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione, cui è affidato il compito di acquisire informazioni ed elementi di conoscenza su tutti gli aspetti connessi alla materia,
senza sovrapporsi all’attività giudiziaria, al fine di esaminare e valutare le attività in materia di
affidamento, comprese le indicazioni organizzative e operative, con particolare riferimento a specifici
fattori.
In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato e l’andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le
condizioni effettive dei minori all’interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio
della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
b) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo
familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli standard minimi dei
servizi e dell’assistenza che in base alla disciplina nazionale e regionale devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare che accolgono minori;
c) effettuare controlli, anche a campione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di
tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle
differenze di carattere territoriale;
d) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed
essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del
minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può
essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del
genitore esercente la responsabilità genitoriale;
e) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell’11 luglio 2018 del
Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell’articolo 8 della presente
legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per
coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da
parte dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai
consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di
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XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
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operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime,
pubbliche e private.
All’articolo 4 si disciplinano i poteri d’indagine spettanti alla Commissione, la quale gode degli stessi
poteri e delle medesime limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Tale formulazione riproduce il contenuto dell’articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall’articolo
141, comma 2, del regolamento della Camera. L’articolo 162, comma 5, del regolamento del Senato
reca una diversa formulazione, prevedendo che « i poteri della Commissione sono, a norma della
Costituzione, gli stessi dell’autorità giudiziaria ». La possibilità dell’esercizio di poteri coercitivi rende
l’inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire
conoscenze, diversamente dall’indagine conoscitiva che pur essendo anch’essa finalizzata
all’approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle
informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione di inchiesta può esercitare sono naturalmente
limitati alla fase « istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi
accertare reati ed irrogare sanzioni.
Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 2 dell’articolo 4 si fa richiamo
alle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente
dovuti – e 372 – falsa testimonianza.
Alla Commissione che esplica i suoi poteri di inchiesta non possono essere opposti né il segreto
d’ufficio, né il segreto professionale o bancario, ad eccezione del segreto tra parte processuale e
difensore nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124
del 3 agosto 2007.
Qualora gli atti o i documenti oggetto dell’inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo
del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tali segreti non potranno
essere opposti alla Commissione.
Al comma 5 dell’articolo 4 si prevede il divieto di adozione in capo alla Commissione di
provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, nonché la libertà personale, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo previsto
dall’articolo 133 del codice di procedura penale.
L’articolo 5, che disciplina l’acquisizione di atti e documenti, riproducendo il dettato della legge n. 1
del 2014, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a
procedimenti in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in
merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il
mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano
coperti da segreto.
Il disegno di legge disciplina altresì (con una disposizione che riproduce la corrispondente norma
recata dalla legge n. 1 del 2014) l’ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell’autorità
giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e
documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle
indicate ragioni istruttorie consegue l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
L’articolo 6 reca disposizioni in merito all’obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della
Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso
di violazione di tale obbligo si applica l’articolo 326 del codice penale – rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio.
Con riferimento all’organizzazione interna, all’attività e al funzionamento della Commissione, l’articolo
7 rimanda ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio
dei lavori.
Viene stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa disposizione. La
Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati
fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
Al comma 6 dell’articolo 7 viene indicato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della
Commissione.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
Senato della Repubblica Pag. 10
L’articolo 8 tratta la tematica riguardante i criteri di incompatibilità all’esercizio dell’incarico dei
giudici onorari minorili. Nel recente passato, anche a seguito dello svolgimento di atti di sindacato
ispettivo, è emerso che diversi giudici onorari minorili, che avrebbero attivamente partecipato alle
decisioni inerenti all’affidamento di minori, sono risultati essere membri, presidenti e finanche
fondatori di strutture destinate ad ospitare i minori, lasciando supporre l’eventualità di conflitti di
interesse.
Per porre rimedio a tali fattispecie è intervenuto il Consiglio superiore della magistratura (CSM),
anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, con due delibere – l’ultima della quali dell’11
luglio 2018 – che, nel disciplinare i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili, hanno
definito specifici criteri di incompatibilità stabilendo, tra l’altro, che non possono esercitare le funzioni
di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove
vengono inseriti minori da parte dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva
delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione
si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo
delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Il giudice onorario minorile, all’atto della
nomina, deve inoltre impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’incarico, i ruoli o le cariche
suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.
Ciò premesso, considerata la necessità di prevenire possibili conflitti di interessi, con l’articolo 8 si
intende attribuire un rango normativo primario al disposto della suddetta circolare del CSM, definendo
dunque con legge i criteri di incompatibilità all’esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile
per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori
da parte dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai
consigli di amministrazione di società che le gestiscono, nonché per coloro che svolgono attività di
operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime,
pubbliche e private. L’incompatibilità è estesa anche per chi abbia coniugi o parenti entro il secondo
grado con interessi all’interno di strutture di affido, nonché per il convivente.
L’articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di
abbandono di minori.
In particolare, al comma 1, lettera a), si novella l’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che al
comma 2 prevede che ove non sia possibile un affido presso una famiglia o a una persona singola, « è
consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare », mentre al comma 3 dispone
che « in caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli
interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 », ossia gli interventi di sostegno e aiuto dei nuclei familiari
in condizioni di indigenza o a rischio.
Tali previsioni, così come attualmente configurate, tendono a far « perdere » all’istituto dell’affido
presso una famiglia il carattere di soluzione preferibile rispetto a quello del collocamento del minore
presso le comunità familiari. Per tali ragioni, la novella in oggetto, nell’introdurre un nuovo comma 3-
bis dispone che i provvedimenti di inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, nonché
quelli adottati in via d’urgenza sopra citati, debbano indicare espressamente le ragioni per le quali non
si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia
possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermi restando gli obblighi generali di
motivazione dell’affidamento di cui all’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 184 del 1983.
La lettera b) novella invece l’articolo 15 della medesima legge, il quale dispone che lo stato di
adottabilità è dichiarato, tra l’altro, quando « è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei
genitori in un tempo ragionevole ». Tale previsione, che aggiunge alla mancanza di un’adeguata
assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti – quale originario presupposto per la
dichiarazione di adottabilità – siffatta ulteriore verifica, incide sulla durata dei relativi giudizi,
favorendo l’impugnazione delle decisioni assunte in primo grado, considerata l’estrema difficoltà di
fornire prove oggettive sia in merito all’irrecuperabilità o meno delle capacità genitoriali, sia con
riferimento all’individuazione dei tempi « ragionevoli ». Inoltre tale valutazione, come sottolineato
dalla Suprema corte, sembra avere spostato, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità,
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
Senato della Repubblica Pag. 11
l’attenzione dalla situazione del minore di età a quella dei genitori, tenuto conto che la ragionevolezza
dei tempi di recupero appare collegata alla condizione dei genitori e non alla incidenza di quel
rapporto genitoriale sullo sviluppo psico-fisico del minore, evocandosi così una concezione «
sanzionatoria » dell’adozione rispetto ai genitori che sembrava superata. Alla luce di tali
considerazioni, la novella in oggetto sopprime il riferimento alla « irrecuperabilità delle capacità
genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole », lasciando inalterato il tradizionale riferimento allo
stato di abbandono morale e materiale.
L’articolo 10 interviene in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che
accolgono minori.
In particolare, al comma 1 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza
unificata, siano stabiliti, da una parte, le linee guida per la definizione degli standard minimi dei
servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono
minori e per l’esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; dall’altra, i criteri per la
determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle medesime comunità,
nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse.
Il comma 2 dispone, infine, che dall’attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
Art. 1.
(Istituzione e durata della
Commissione di inchiesta)
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «
Commissione ».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di
indagine e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce
alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
Art. 2.
(Composizione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono
nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti
possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la
Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di
presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
Senato della Repubblica Pag. 12
5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l’elezione,
rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Competenze)
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato e l’andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le
condizioni effettive dei minori all’interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio
della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
b) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo
familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli standard minimi dei
servizi e dell’assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare che accolgono minori;
c) effettuare controlli, anche a campione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di
tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle
differenze di carattere territoriale;
d) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed
essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del
minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può
essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del
genitore esercente la responsabilità genitoriale;
e) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell’11 luglio 2018 del
Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell’articolo 8 della presente
legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per
coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono
inseriti minori da parte dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle
strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che
svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture
comunitarie medesime, pubbliche e private.
Art. 4.
(Attività di indagine)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere
opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto
tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto
previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del
segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere
opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
Senato della Repubblica Pag. 13
Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del
regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e
documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia
per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Art. 6.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora
con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all’articolo 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo
326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all’articolo 326, primo
comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre
modifiche al regolamento.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti
secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga
diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di
soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro
consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al
comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro
per l’anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati.
Capo II
Art. 8.
(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)
1. All’articolo 6, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «
Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche
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XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1187
Senato della Repubblica Pag. 14
rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte
dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli
di amministrazione di società che le gestiscono. La previsione di cui al terzo periodo si applica anche a
coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture
comunitarie medesime, pubbliche o private. Il giudice onorario minorile, all’atto della nomina, deve
impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già
ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. L’incompatibilità vale anche per chi abbia
coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all’interno di strutture di affido ».
Art. 9.
(Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di
minori)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per
le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le
quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 4, comma 3 »;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), le parole: « ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità
genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole » sono soppresse.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che
accolgono minori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le
disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti:
a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono
essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l’esercizio delle relative
funzioni di verifica e controllo;
b) i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle
comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse.
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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1.2.2. Testo approvato 1187 (Bozza provvisoria)
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Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1187
Senato della Repubblica
Attesto che le Commissioni riunite 1ª permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2ª
permanente (Giustizia), il 1° agosto 2019, hanno approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa
dei senatori Romeo, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Borghesi, Simone
Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis, Faggi,
Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele
Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli,
Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Solinas, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi,
Zuliani, Mantovani, Patuanelli, Castellone, Di Nicola, Lomuti, Maiorino, Floridia, Lanzi, Lupo,
Lucidi, Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Auddino, Bottici, Botto, Campagna,
Castaldi, Castiello, Coltorti, Corbetta, Corrado, Croatti, D’Angelo, Dell’Olio, De Lucia, Dessì, Di
Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Piazza, Donno, Drago, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara,
Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Girotto, Granato, Grassi, Guidolin, L’Abbate, La
Mura, Lannutti, Leone, Licheri, Lorefice, Mantero, Marilotti, Marinello, Matrisciano, Mautone,
Mininno, Mollame, Morra, Naturale, Nocerino, Ortis, Ortolani, Pacifico, Paragone, Marco Pellegrini,
Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli,
Romano, Russo, Santillo, Sileri, Taverna, Trentacoste, Turco, Urraro, Vaccaro, Vanin e Vono:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo
familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo
familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Capo I
Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione di inchiesta)
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «
Commissione ».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di
indagine e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce
alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
Art. 2.
(Composizione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
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rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono
nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la
Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di
presidenza.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l’elezione,
rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Competenze)
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato e l’andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono
minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio
della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli
330, 332 e 333 del codice civile e dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore
della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
c) verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel
processo;
d) verificare l’esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli
articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n.
219;
e) verificare l’effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo
familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli standard minimi dei
servizi e dell’assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare che accolgono minori;
g) effettuare controlli, anche a campione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle
comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento
alle differenze di carattere territoriale;
h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed
essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del
minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può
essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del
genitore esercente la responsabilità genitoriale;
i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell’11 luglio 2018 del
Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell’articolo 8 della presente
legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1187 (Bozza provvisoria)
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coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte
dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che
prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi
sociali di società che le gestiscono.
Art. 4.
(Attività di indagine)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere
opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto
tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto
previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del
segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere
opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del
regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e
documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia
per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Art. 6.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora
con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all’articolo 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo
326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all’articolo 326, primo
comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre
modifiche al regolamento.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1187 (Bozza provvisoria)
Senato della Repubblica Pag. 18
secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga
diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di
soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro
consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al
comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro
per l’anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati.
Capo II
Art. 8.
(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)
1. Dopo l’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:
« Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)-1. Non possono
essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di
Corte d’appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono
inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle
medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che
fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o
parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L’assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l’esercizio delle medesime determinano la
decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della
sezione di Corte d’appello per i minorenni ».
Art. 9.
(Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di
minori)
1. All’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per
le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali
non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 4, comma 3 ».
IL PRESIDENTE
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1187 (Bozza provvisoria)
Senato della Repubblica Pag. 19
1.3. Trattazione in Commissione
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione
Senato della Repubblica Pag. 20
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su http://www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1187
XVIII Legislatura
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo
familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Titolo breve: Istituzione Commissione inchiesta sulle case famiglia
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 1 (ant.)
4 luglio 2019
1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede deliberante
N. 2 (pom.)
17 luglio 2019
N. 3 (pom.)
24 luglio 2019
N. 4 (pom.)
30 luglio 2019
N. 5 (pom.)
1 agosto 2019
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.3.1. Sedute
Senato della Repubblica Pag. 21
1.3.2. Resoconti sommari
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari
Senato della Repubblica Pag. 22
1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^
(Giustizia)
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)
Senato della Repubblica Pag. 23
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e
2ª (Giustizia) – Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019
collegamento al documento su http://www.senato.it
COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.
La seduta inizia alle ore 10,20.
IN SEDE REFERENTE
(255) CALIENDO ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento
dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi
di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e
ricusazione dei giudici
(Esame e rinvio)
Il relatore per la Commissione giustizia Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno
di legge in titolo che disciplina le condizioni per l’accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di
governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al
termine del mandato o dell’incarico.
Precisa che finalità dell’intervento è quella di garantire un più completo e razionale sistema normativo
che assicuri l’effettiva ed efficace applicazione dei princìpi di imparzialità e indipendenza della
magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo
indebito, per fini elettorali, della titolarità dell’ufficio giudiziario ricoperto.
Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale
è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedimentali e l’assenza di
un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l’accesso a cariche politiche,
indipendentemente dalla professione, rafforzi i princìpi di imparzialità e indipendenza della
magistratura. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima
aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini
una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell’apparato giudiziario e per il
corretto funzionamento della divisione dei poteri.
Il disegno di legge si propone di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i
magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l’esercizio della funzione giurisdizionale da possibili
condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l’esterno, dell’immagine di indipendenza
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 1
(ant.) del 04/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 24
e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei princìpi, che sono alla
base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a princìpi
democratici e liberali.
Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere
più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei
diritti.
Passando al merito il disegno di legge si compone di 15 articoli.
L’articolo 1 dispone in materia di candidabilita? e di assunzione di incarichi di governo negli enti
territoriali da parte dei magistrati. In particolare, il comma 1 prevede che i magistrati non possano
essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di presidente e consigliere delle
province autonome, nonche? alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestino servizio o lo
abbiano prestato nei 5 anni precedenti l’accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari
con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale (primo e secondo periodo).
Rispetto alla disciplina vigente per le elezioni politiche, la disposizione in esame: prevede una
incandidabilita? e non un’ineleggibilita?. L’introduzione di una fattispecie di incandidabilita? comporta la
preclusione della possibilita? di presentare la candidatura, essendo l’incandidabilita? rilevata dagli uffici
elettorali in sede di vaglio sull’ammissione delle liste.
L’ineleggibilita? prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi
effetti ex post, dopo lo svolgimento delle elezioni; estende la disciplina alle elezioni europee; eleva da
6 mesi a 5 anni il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di
riferimento. Quanto alle altre elezioni amministrative, per la carica di sindaco, di consigliere comunale
o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo
hanno prestato nei 5 anni precedenti l’accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con
competenza ricadente nel territorio della provincia in cui e? compreso il comune. Questa disposizione
(terzo periodo) opera anche in riferimento all’assunzione dell’incarico di assessore regionale. La
disposizione sull’incandidabilita?: si applica a tutti i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e
militari – e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la
cui incandidabilita? e? disciplinata dall’art. 10 della proposta di legge. In base al comma 2 non sono in
ogni caso candidabili i magistrati togati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano in
aspettativa da almeno sei mesi. Attualmente, invece, per le elezioni politiche i magistrati devono
trovarsi – come regola generale – in aspettativa al momento dell’accettazione della candidatura. Per le
elezioni europee e le elezioni amministrative, non e? invece previsto il collocamento obbligatorio in
aspettativa. Per le elezioni amministrative, il collocamento in aspettativa avviene obbligatoriamente
solo per le elezioni nel territorio in cui il magistrato esercita la funzioni giurisdizionali, applicandosi,
in caso di mancata cessazione delle funzioni, l’ineleggibilita?. E? dunque possibile oggi che i magistrati
svolgano contemporaneamente funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative in forza di
mandato elettorale o di incarico di assessore quando la funzione politico-amministrativa e la funzione
giurisdizionale siano svolte in diversi ambiti territoriali. In caso di scioglimento anticipato delle
Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o
comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all’atto di accettazione della
candidatura. Il comma 3 specifica che le esaminate disposizioni sull’incandidabilita? e sull’obbligo di
aspettativa non si applicano se i magistrati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari
(ad esempio, per pensionamento o dimissioni).
L’articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali, regionali o locali, per i
magistrati che non siano collocati in aspettativa. Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di
Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato.
Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di sottosegretario regionale, assessore regionale e
comunale.
L’articolo 4 impone al magistrato, durante il mandato elettivo (tanto nazionale quanto locale), e
durante lo svolgimento di incarichi di governo (tanto nazionali, quanto locali), l’aspettativa in
posizione di fuori ruolo. L’aspettativa e? computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianita?
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 1
(ant.) del 04/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 25
di servizio. Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevede che il magistrato conservi il
trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennita?; e?
fatta peraltro salva l’opzione per la corresponsione della sola indennita? di carica.
L’articolo 3 disciplina l’accertamento dell’insussistenza di cause di incandidabilita? agli organi elettivi,
richiedendo che l’atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato
da una dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) nella quale l’interessato attesta l’insussistenza
delle condizioni di incandidabilita? di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente
(art. 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale (comma 1). Ai sensi del
comma 2, l’accertamento dell’incandidabilita? e? svolto, in occasione della presentazione delle liste dei
candidati ed entro il termine per la loro ammissione.
L’articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni
europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti. In generale, la disposizione – che si
applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura
onoraria) – stabilisce che: i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza; i magistrati ricollocati
per 5 anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti escluse le funzioni
inquirenti. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono
tornare all’ufficio di provenienza.
L’articolo 6 colma una lacuna dell’ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati
che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. Si aprono
per il magistrato che non abbia maturato l’eta? per il pensionamento obbligatorio 4 possibilita?, tra le
quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3).
Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato
dall’ordine giudiziario per dimissioni (comma 4). Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti: a)
ricollocamento in ruolo in un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o
in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano
servizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell’esercizio delle funzioni collegiali
per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire in tale periodo incarichi direttivi o
semidirettivi. I magistrati gia? in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte
dei conti centrale e la Corte militare d’appello, nonche? presso le rispettive procure generali, e i
magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati nell’ufficio di provenienza.
Non potranno pero? ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per 5 anni;Inquadramento
nell’Avvocatura dello Stato, secondo quanto precisato dalle norme di attuazione (comma 2, lett. b);
inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, che dovra? essere disciplinato dal
regolamento attuativo (comma 2, lett. c); prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente
a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il
trattamento pensionistico anticipato, e? possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di
servizio (comma 2, lett. d).
L’articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo
nazionale, regionale o locale. In particolare, il comma 1 si riferisce al Governo nazionale e dunque alle
seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.
La proposta di legge equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno dei
suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per
il ricollocamento alle 4 opzioni dell’art. 6 (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti;
inquadramento nei ruoli dell’Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con
contribuzione volontaria). Il comma 2 tratta invece degli incarichi del magistrato che sia chiamato a
svolgere funzioni di assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale. Ai fini del
ricollocamento in ruolo, queste figure sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei
consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco, trattate dal già illustrato articolo.
La relatrice per la Commissione Affari costituzionali VONO (M5S) prosegue l’illustrazione a partire
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 1
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Senato della Repubblica Pag. 26
dall’articolo 9, che disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale
negli enti territoriali. Per questi magistrati escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del
distretto di corte d’appello in cui e? compresa la circoscrizione elettorale. Una volta ricollocati per 5
anni non possono ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. E’ introdotto anche per loro vincolo – di
durata quinquennale – di prestare unicamente funzioni giudicanti collegiali.
L’articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento (art. 17, comma 3, legge 400/1988), adottato dal
Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell’Avvocatura
dello Stato. Il regolamento dovra? essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge e dovra?
ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello
Stato ai magistrati dell’ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933. Il comma 2 demanda ad
ulteriore regolamento ministeriale (art. 17, comma 3, legge 400/1988) adottato dal Ministro della
giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i
magistrati che optino per questa forma di ricollocamento. Anche in questo caso il decreto dovra? essere
emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge e dovra? disciplinare le modalita?
dell’inquadramento, nonche? le sue funzioni. Il regolamento dovra? prevedere per i magistrati inseriti nel
ruolo autonomo del ministero, in via prioritaria, mansioni di studio e ricerca nonche? la loro possibile
candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati
italiani.
L’articolo 10 disciplina l’incandidabilita? ed i presupposti per l’assunzione di incarichi di governo da
parte dei magistrati onorari, e pone alcuni limiti alla loro attivita? dopo la candidatura, l’esercizio del
mandato elettivo o dell’incarico di governo.
In particolare, il comma 1, esclude la candidabilita? del giudice onorario nelle elezioni europee,
politiche, regionali e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel
distretto di Corte d’appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi
antecedenti l’accettazione della candidatura. Il comma 2 disciplina le conseguenze per il magistrato
onorario derivanti dall’accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall’assunzione di
incarichi di governo nazionale o locale. La proposta di legge esclude che per i successivi 5 anni (dalle
elezioni, se non si e? stati eletti, ovvero dalla cessazione dell’incarico elettivo o di governo) il
magistrato onorario possa svolgere funzioni: nel distretto di Corte d’appello in cui e? compresa la
circoscrizione elettorale;
nel distretto di Corte d’appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della
candidatura o dell’incarico di governo.
L’articolo 11 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si
trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo. Alla cessazione del mandato o
dell’incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilita? previste a regime dalla riforma,
con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina.
L’articolo 12 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prevedendo
un’ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (artt 51 c.p.c. e 36 c.p.p.) il cui mancato
rispetto comporta la possibile ricusazione (artt. 52 c.p.c. e art. 37 c.p.p.). In particolare, il comma
1 modifica l’art. 36 del codice di procedura penale prevedendo un obbligo di astensione per il giudice
penale che abbia, in qualsiasi fase della propria vita, partecipato ad elezioni (a qualsiasi livello di
governo, e anche senza essere necessariamente eletto) o ricoperto qualsiasi incarico di governo.
Egli dovrà astenersi dal giudizio, qualora si trovi di fronte una parte processuale (tanto l’imputato,
quanto la persona offesa dal reato, quanto la parte civile o il civilmente obbligato per la pena
pecuniaria) che negli ultimi 5 anni abbia a sua volta partecipato a una delle consultazioni elettorali o
abbia ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Qualora il giudice non si astenga, in
base all’art. 37 c.p.p. – a tal fine modificato dal comma 2 – potrà essere ricusato. Il comma 3 novella
l’art. 51 del codice di procedura civile introducendo l’obbligo di astensione – negli identici termini
previsti nel processo penale – anche per il giudice civile. Di conseguenza, in base all’art. 52 c.p.c. la
mancata astensione determina una causa di ricusazione del magistrato. Infine, il comma 4 circoscrive
l’applicabilità di queste disposizioni ai procedimenti che prenderanno avvio dopo l’entrata in vigore
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 1
(ant.) del 04/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 27
della legge.
Gli articoli 13 e 14 del provvedimento introducono sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari
e amministrativi che accettino una candidatura o un incarico di governo in violazione della presente
legge.
In particolare, l’articolo 13 novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari
dei magistrati ordinari. La proposta di legge integra l’elencazione dell’articolo 12 del decreto
legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di
anzianità per almeno 2 anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo,
parlamentare nazionale e alle cariche elettive regionali e locali ovvero che accetta un incarico di
governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.
L’articolo 14 estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della
perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni
europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale,
in violazione della riforma.
L’articolo 15 dichiara abrogate – senza nominarle – tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto
con la nuova legge.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) auspica un rapido iter del provvedimento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche
(Discussione e rinvio)
La relatrice per la Commissione giustizia D’ANGELO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo
che prevede la soppressione dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, con contestuale
devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo o, per le controversie in materia di
indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, al giudice ordinario.
Nello specifico, l’articolo 1 sopprime i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque
pubbliche una volta decorsi sessanti giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
A tal fine, più nello specifico, questa disposizione normativa abroga il Titolo IV, relativo al
contenzioso, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e, altresì,
l’articolo 64 dell’ordinamento giudiziario, concernente invece la costituzione del tribunale regionale
delle acque pubbliche.
L’articolo 2 devolve le controversie già di competenza dei tribunali regionali e del Tribunale superiore
delle acque pubbliche alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative alla
determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa, che sono attribuite invece al giudice ordinario.
Con riguardo all’individuazione del giudice amministrativo competente, il secondo comma fa rinvio
all’articolo 13 del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che sulle controversie
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è
inderogabilmente competente il Tar nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.
L’articolo 3 modifica il Codice del processo amministrativo, intervenendo sull’art. 133 abrogando le
riserve competenziali facenti capo ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche e assegnando
al giudice ordinario la competenza sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità conseguenti l’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa e, invece, al giudice
amministrativo la competenza in merito alla demanialità delle acque, ai limiti di corsi o bacini, a
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
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(ant.) del 04/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 28
qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, a risarcimenti danni
dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione oppure ai ricorsi avverso casi
di espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca.
Tale disposizione normativa, inoltre, alla lettera d), comma 1, attribuisce alla giurisdizione del giudice
amministrativo con cognizione estesa al merito i ricorsi ad oggi di competenza dei tribunali regionali e
superiore delle acque pubbliche.
L’articolo 4 apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici al fine di sostituire i riferimenti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche con
quelli relativi ai Tar, cui ora si viene ad attribuire la competenza.
Il relatore per la Commissione Affari costituzionali GARRUTI (M5S) prosegue nell’illustrazione
a partire dall’articolo 5, che reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che dalla data di
entrata in vigore del presente disegno di legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti
ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già
assegnate in decisione anteriormente alla medesima data, per i quali sussiste l’obbligo di depositare i
provvedimenti decisori.
Le segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato sono poi tenuti a comunicare alle parti (comma 3), nel
domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l’avvenuta ricezione del fascicolo e
a loro volta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la parte che vi
ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio; la mancata proposizione della
quale determina, altrimenti, l’estinzione del giudizio medesimo (comma 4).
Inoltre, contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche per i quali
non sia decorso il termine di impugnazione è ammesso l’appello al Consiglio di Stato, mentre contro i
provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ed in grado
d’appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione
nei termini e con le modalità della disciplina previgente (comma 7).
Infine, per i giudizi di revocazione, di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il Tar o
il Consiglio di Stato (comma 8).
L’articolo 6 prevede che conseguentemente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura sia aumentata di un posto di
primo presidente aggiunto della Corte di cassazione ed sia altresì modificata la tabella B sul ruolo
organico della magistratura, allegata alla legge n. 71 del 1991, concernente la dirigenza delle procure
della Repubblica presso le preture circondariali.
Allo stesso modo, l’organico del personale amministrativo già assegnato al tribunale superiore delle
acque è assegnato alla Corte di Cassazione, mentre quello attribuito ai tribunali regionali delle acque è
trasferito alle corti d’appello competenti per territorio. In entrambi i casi, tuttavia, il personale in
servizio all’atto della cessazione dell’attività dell’ufficio mantiene l’inquadramento precedentemente
goduto.
L’articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il presidente OSTELLARI riferisce sugli esiti dell’Ufficio di presidenza testé concluso e dà conto
del consenso unanime espresso da tutti i Gruppi parlamentari circa l’opportunità di richiedere la
riassegnazione del disegno di legge n. 1187 (recante l’istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in
materia di diritto del minore ad una famiglia), in sede deliberante e dell’avviso favorevole del
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 1
(ant.) del 04/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 29
rappresentante del Governo.
Le Commissioni riunite convengono pertanto all’unanimità di conferire mandato al presidente
Ostellari di chiedere al Presidente del Senato la nuova assegnazione del disegno di legge n. 1187 in
sede deliberante.
Il senatore VITALI (FI-BP) rappresenta l’opportunità che il Senato esamini al più presto i disegni
di legge di modifica alla legge n. 3 del 2019 quanto ai profili dell’accesso ai benefici penitenziari.
Il presidente OSTELLARI fa presente che tale tematica è all’attenzione della Commissione
giustizia, cui sono già assegnati alcuni provvedimenti mentre ulteriori iniziative legislative sono
annunciate.
La seduta termina alle ore 10,30.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 1
(ant.) del 04/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 30
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2ª (Giustizia) – Seduta n. 2 (pom.) del 17/07/2019
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE DELIBERANTE
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge n. 1187 (Istituzione Commissione d’inchiesta sulle
case famiglia) è stato nuovamente assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante.
Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) facendo le funzioni del relatore Pepe, impossibilitato a
partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento per le parti di competenza della 2a
Commissione. Il provvedimento prevede l’istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia
di diritto del minore ad una famiglia. Nel merito la proposta si compone di 10 articoli, ripartiti in due
Capi.
Più nel dettaglio l’articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale
Commissione è chiamata a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a
presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della
sua attività di indagine. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione può inoltre, riferire
alle Camere “ogniqualvolta ne ravvisi la necessità”.
L’articolo 2 disciplina la composizione della Commissione. La Commissione è composta da 20
senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero
dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nella designazione dei componenti si
deve tenere conto anche “della specificità dei compiti assegnati alla Commissione”. La Commissione
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 2
(pom.) del 17/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 31
che deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, è chiamata ad eleggere il
proprio Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Spetta ai
Presidenti delle Camere, d’intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti)
della Commissione per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza.
I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell’articolo 3. In particolare la Commissione
è chiamata a: verificare lo stato e l’andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori,
nonché le condizioni effettive dei minori all’interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del
principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento (lettera a); verificare il
rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le
comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e
dell’assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di
tipo familiare che accolgono minori (lettera b); effettuare controlli, anche a campione, sull’utilizzo
delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la
congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale (lettera c); valutare se
nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato
nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del minore dalla
famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto
per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la responsabilità genitoriale (lettera d); verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018 (Criteri per
la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022) del CSM, nonché di
quanto disposto ai sensi dell’articolo 8 del disegno di legge, con particolare riguardo al divieto di
esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in
strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell’autorità giudiziaria o
che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di
società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o
collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.
L’articolo 4 disciplina l’attività di indagine della Commissione. Il comma 1 prevede che la
Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità
giudiziaria Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2
dispone l’applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti)
a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. La disposizione (comma 3) specifica poi che alla
Commissione limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza non può essere opposto il
segreto d’ufficio né quello professionale o bancario. E’ sempre opponibile, invece, il segreto tra
difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto
2007, n. 124, recante la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il comma 4 disciplina il caso in cui gli atti o i documenti
attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle
competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, in questi casi detto segreto non può essere opposto
alla istituenda Commissione. La disposizione infine esclude che la Commissione possa adottare
provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo ai sensi
dell’articolo 133 del codice di procedura penale.
La relatrice della Commissione affari costituzionali SAPONARA (L-SP-PSd’Az), illustra il
provvedimento per le parti di competenza della 1a Commissione.
L’articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti; relativi
a indagini e inchiesta parlamentari anche se coperti dal segreto. Si prevede contestualmente il
mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da
segreto. La disposizione disciplina altresì l’ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da
parte dell’autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 2
(pom.) del 17/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 32
trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il
decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l’autorità giudiziaria l’obbligo di
trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
L’articolo 6 reca disposizioni in merito all’obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con
riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l’obbligo del segreto ai
seguenti soggetti: i membri della Commissione, il personale addetto alla Commissione, ogni altra
persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne
viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del segreto
trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’articolo 326 del codice penale, che
prevede il reato diRivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio(comma 2). La disposizione
codicistica è, altresì, richiamata al comma 3, laddove si prevede la punizione della diffusione (in tutto
o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione.
L’articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell’attività e del funzionamento della Commissione ad
un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori e al quale
ciascun componente può proporre modifiche. Con riferimento all’organizzazione interna, sempre
l’articolo 7 stabilisce che la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più
comitati, costituiti sulla base del regolamento interno (comma 2). Il comma 3 disciplina poi la
pubblicità delle sedute, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione non disponga diversamente. Nello svolgimento della propria attività la Commissione
può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati
fuori ruolo. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di
soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di
collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno.
Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, il disegno di legge fissa un limite di
spesa pari a 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni. Tali spese sono
poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 6).
Passando alle disposizioni di cui al Capo II, l’articolo 8 reca, aggiungendo ulteriori periodi all’articolo
6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili. Per quanto riguarda
le incompatibilità è appena il caso di ricordare che la ricordata circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 2018, all’articolo 7, ha già previsto una serie di circostanze ostative all’esercizio della
funzione di giudice onorario minorile. I nuovi periodi dell’articolo 6 – ampliando in concreto le cause
di incompatibilità di cui alla suddetta circolare – prevedono che non possono esercitare le funzioni di
giudice onorario minorile coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo
familiare ove vengono inseriti minori da parte dell’autorità giudiziaria; partecipano alla gestione
complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono;
svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture
comunitarie medesime, pubbliche o private; hanno coniuge o convivente o parenti entro il secondo
grado con interessi all’interno di strutture di affido. Il giudice onorario minorile, all’atto della nomina,
deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già
ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.
L’articolo 9 modifica la legge 4 maggio 1984, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In
particolare la lettera a) del comma 1 interviene sull’articolo 2 della legge n. 184 in materia di
affidamento di minori, prevedendo che, nei casi di affidamento in istituto, i relativi provvedimenti
devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo
familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una
famiglia. La lettera b) del comma 1 interviene invece sull’articolo 15 della legge n. 184. Tale
disposizione prevede che a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dalla legge, ove
risulti la situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 2
(pom.) del 17/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 33
minorenni quando: i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo;
l’audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e
materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; le prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i
minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è
provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. Il disegno di
legge interviene sulla lettera c) dell’articolo 15, escludendo che lo stato di adottabilità debba essere
dichiarato anche nel caso in cui “è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo
ragionevole”.
L’articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposizioni in materia di standard minimi,
costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori. Più nel dettaglio la disposizione
demanda ad un successivodecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi – entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge – su proposta del Ministro per la famiglia e le
disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di: linee guida
per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l’esercizio delle relative funzioni di verifica e
controllo; criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle
comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse. Il
comma 2 dell’articolo 10 precisa che dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone la fissazione del termine per la
presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 23 luglio alle ore 14.
La Commissione conviene.
Il senatore CUCCA (PD) paventa difficoltà nella predisposizione delle proposte, il che si
ripercuoterebbe sulla posizione del proprio Gruppo rispetto all’esame del provvedimento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche
(Seguito della discussione e rinvio)
Il senatore CALIENDO (FI-BP) prospetta una richiesta di rimessione alla sede referente onde
svolgere anche approfondimenti istruttori.
Il PRESIDENTE chiarisce che il quorum necessario per la richiesta è computato rispetto alla
consistenza delle Commissioni riunite.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) prende atto e preannuncia sin d’ora la necessità di conoscere i dati
numerici dei magistrati componenti i tribunali delle acque.
Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite di tale istanza.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 2
(pom.) del 17/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 34
La seduta termina alle ore 14,25.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
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(pom.) del 17/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 35
1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e
2ª (Giustizia) – Seduta n. 3 (pom.) del 24/07/2019
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 13,10.
IN SEDE DELIBERANTE
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).
Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene segnalando alcune criticità in merito alla formulazione
prevista dall’articolo 2 comma 2 del disegno di legge di cui auspica adeguate modifiche, pur non
essendo oggetto di emendamenti.
La relatrice per la Commissione affari costituzionali SAPONARA (L-SP-PSd’Az) confida che la
Commissione d’inchiesta svolga la propria attività in modo efficace, così che i suoi componenti
possano essere confermati, dopo il primo biennio, come del resto prevede il comma 2 dell’articolo 2
del disegno di legge in esame.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
La senatrice MODENA (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, così come anche
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(pom.) del 24/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 36
l’emendamento 2.1.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
La senatrice MODENA (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma in particolare soffermandosi
sugli emendamenti 3.1 e 3.2 evidenziando la necessità di focalizzare l’attenzione della Commissione
d’inchiesta che verrà istituita soprattutto riguardo alle vicende accadute nella zona della Val d’Enza.
Insiste poi perché venga valutato con attenzione l’emendamento 3.5 finalizzato a verificare
l’accertamento dei dati relativi ai provvedimenti dei tribunali e alle relazioni dei servizi sociali che
operano in questo settore.
Segnala quindi l’importanza dell’emendamento 3.7 finalizzato a verificare il rispetto dei diritti
fondamentali dei minori sottolineando l’alternatività e la residualità del rimedio del collocamento delle
strutture assistenziali.
Il senatore CUCCA (PD) illustra l’emendamento 3.6 che prevede l’istituzione di controlli a campione
finalizzati ad una verifica della correttezza dell’uso delle risorse economiche pubbliche ed anche
private; auspica altresì l’approvazione dell’emendamento 3.8 finalizzato ad una maggiore
specificazione tecnica del testo.
Si dichiara eventualmente disponibile al ritiro delle proposte emendative per consentire un rapido
esame del provvedimento.
Riguardo al tenore dell’articolo 2 del provvedimento fa presente che una formulazione in termini di
possibilità sarebbe stata preferibile.
Il senatore BALBONI (FdI) interviene illustrando gli emendamenti 3.3 e 3.4 finalizzati a chiarire
quali siano i criteri che si debbano perseguire nell’assegnazione dei minori alle famiglie affidatarie in
particolare per chiarire le ragioni per cui non debbano essere preferite le famiglie con figli piuttosto
che l’assegnazione a strutture esterne.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), nel replicare al senatore Balboni, auspica che l’attività della
Commissione d’inchiesta si basi su criteri oggettivi e razionali, senza dare spazio a contrapposizioni di
tipo ideologico.
Illustra poi l’emendamento 3.10 relativo a una struttura di supporto per l’attività della Commissione
d’inchiesta.
Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.1 e 7.1.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8.
La senatrice MODENA (FI-BP) illustra l’emendamento 8.2 con cui si intende procedere alla modifica
dell’articolo 38 delle disposizioni attuative al codice civile.
Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 8.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.
La senatrice MODENA (FI-BP) illustra gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.
Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 9.
Il PRESIDENTE avverte che è così conclusa l’illustrazione degli emendamenti.
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Senato della Repubblica Pag. 37
Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) con l’auspicio di accelerare i lavori delle Commissioni riunite, al
fine di giungere ad un’approvazione del testo il prima possibile, evidenza come il proprio Gruppo
parlamentare abbia rinunciato a presentare emendamenti ed auspica pertanto che i membri degli altri
Gruppi parlamentari ritirino gli emendamenti presentati al fine di evitare ulteriori aggravi procedurali.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) ripercorrendo la nota vicenda di cronaca dei fatti di Bibbiano
condivide la proposta del senatore Pillon, tuttavia ritiene che l’approvazione di una legge che presenti
già all’origine dei difetti che si renderà necessario correggere con successivo provvedimento
legislativo, non possa rappresentare la soluzione migliore: pertanto propone che questi emendamenti
vengano valutati positivamente.
La senatrice RONZULLI (FI-BP) ritiene indispensabile apportare alcune modifiche al disegno di legge
in esame, per dotare fin dall’inizio la Commissione d’inchiesta di strumenti efficaci. Per non causare
ritardi, eventualmente si potrebbe rinunciare agli emendamenti onerosi. Del resto, l’attività d’inchiesta
richiede necessariamente tempi lunghi, per l’acquisizione di dati e lo svolgimento di audizioni.
Da questo punto di vista, segnala che la Commissione infanzia, di cui è Presidente, nella scorsa
legislatura ha svolto un accurato lavoro di indagine, che può risultare utile anche per la Commissione
d’inchiesta.
La senatrice VALENTE (PD) non condivide la proposta del senatore Pillon ed auspica invece che
s’istituisca una Commissione d’inchiesta che funzioni in maniera efficace. Pertanto, ritiene necessaria
la discussione e l’approvazione degli emendamenti che prendono altresì in considerazione i lavori già
svolti dalla Commissione infanzia nella precedente legislatura.
La senatrice PIARULLI (M5S) invece giudica il testo presentato già completo ed auspica che si possa
procedere senza apportare modifiche.
Il senatore GIARRUSSO (M5S) sottolinea l’importanza di questo disegno di legge che a suo avviso è il
più importante tra quelli recentemente esaminati dalla Commissione giustizia, ricordando un vecchio
caso di cronaca di cui si è occupato nella propria esperienza professionale forense da cui erano emersi
provvedimenti di affidamento da parte dei tribunali e da parte dei servizi sociali discutibili. Auspica
pertanto che l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su questo problema non venga meno
di modo tale da dare maggiore attenzione a coloro che sono stati vittime di tali meccanismi.
La relatrice per la Commissione affari costituzionali SAPONARA (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la
scelta della sede deliberante è stata determinata dall’intento di accelerare quanto più possibile
l’istituzione della Commissione d’inchiesta. Pertanto, sarebbe preferibile rinunciare all’attività
emendativa, anche perché le proposte di modifica dovrebbero essere sottoposte al vaglio della
Commissione bilancio, con il rischio di ulteriori rinvii.
A suo avviso, nel disegno di legge in esame sono già previsti gli elementi indispensabili per l’avvio
dell’attività della Commissione, i cui componenti potranno successivamente valutare la necessità di
eventuali modifiche.
Il relatore per la Commissione giustizia PEPE (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni della
relatrice Saponara. Sebbene gli emendamenti illustrati siano meritevoli di attenzione, ritiene ormai
indifferibile l’approvazione del disegno di legge per l’istituzione della Commissione d’inchiesta, per
dare risposta alle attese dell’opinione pubblica, non per fini propagandistici ma per affrontare in modo
concreto il problema dell’affido dei bambini alle case famiglia.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) insiste invece affinché gli emendamenti non vengano ritirati e
vengano correttamente esaminati paventando altrimenti il rischio di una Commissione che nasca già
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
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(pom.) del 24/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 38
con carenze strutturali importanti.
Il PRESIDENTE invita i Gruppi a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, con
l’obiettivo in ogni caso di pervenire a un orientamento condiviso, soprattutto su un tema così
complesso.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche
(Seguito della discussione e rimessione all’Assemblea)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che i senatori Caliendo, Fiammetta Modena, Dal Mas, Balboni, Cucca,
Parrini, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Pagano e Quagliariello hanno consegnato una richiesta di
trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo.
Essendo integrato il requisito di cui all’articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, avverte che
l’esame proseguirà in sede referente.
Le Commissioni riunite prendono atto.
IN SEDE REFERENTE
(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE propone di acquisire alla sede referente i lavori sinora svolti in sede redigente.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1187
Art. 1
1.1
Aimi, Bernini, Malan, Vitali, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Binetti, Moles
Al comma 1, alle parole: «sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare» premettere le
seguenti: «sul funzionamento del sistema degli affidi di minori nei servizi sociali e con particolare
riguardo al territorio della Val d’Enza in provincia di Reggio Emilia e».
1.2
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
(pom.) del 24/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 39
Art. 2
Art. 3
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla
sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può
essere rinnovata per un ulteriore anno».
1.3
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 18 mesi dalla
sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può
essere rinnovata per un ulteriore anno».
1.4
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 24 mesi dalla
sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può
essere rinnovata per un ulteriore anno».
2.1
Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece
Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori e da venti deputati» con le seguenti: «venticinque
senatori e da venticinque deputati».
3.1
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) realizzare una mappa aggiornata delle case famiglie presenti in Italia, regione per regione
e provincia per provincia, e verificare il numero dei minori in esse presenti e il numero dei minori che
potrebbero essere accolti;».
3.2
Aimi, Bernini, Malan, Vitali, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Binetti, Moles
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare
riguardo al sistema attuato nel territorio della Val d’Enza in provincia di Reggio Emilia, nonché
acquisire informazioni sull’operato degli assistenti sociali, degli psicologi e di ogni altro soggetto
chiamato a operare nell’ambito del sistema degli affidi, analizzando compiutamente, attraverso
l’acquisizione di dati e al fine dell’elaborazione statistica, le motivazioni per le quali i minori vengono
dati in affido e i relativi percorsi familiari dei minori;».
3.3
Balboni, Rauti, Ciriani
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) verificare i criteri con cui sono stati scelti gli affidatari di minori ai sensi dell’articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, con particolare riferimento ai casi che non riguardano famiglie con
figli;».
3.4
Balboni, Rauti, Ciriani
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l’andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e
sostituire le parole: «all’interno delle stesse» con la seguente: «affidati».
3.5
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
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1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
(pom.) del 24/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 40
Modena, Bernini, Malan, Vitali, Caliendo, Dal Mas, Pagano, Schifani, Fazzone, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi
degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile
dall’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
a-ter) verificare altresì le modalità di indagine, di istruttoria, le motivazioni dei medesimi;
a-quater) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il
ruolo nel processo;
a-quinquies) verificare l’esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni
ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice
civile dall’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
a-sexies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».
3.6
Parrini, Cucca, Cirinnà, Valente
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».
3.7
Modena, Bernini, Malan, Vitali, Caliendo, Dal Mas, Pagano, Schifani, Fazzone, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) verificare l’effettiva garanzia del diritto del minore a crescere ed essere educato nella
propria famiglia e la residualità del rimedio dell’allontanamento dalla famiglia di origine sia sotto il
profilo normativo, giurisprudenziale nonché attuativo dei provvedimenti del Tribunale per i
minorenni;».
3.8
Parrini, Cucca, Cirinnà, Valente
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) verificare le modalità di finanziamento delle comunità di tipo familiare che accolgono
minori».
3.9
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) valutare attentamente le decisioni di chi ha stabilito di allontanare il bambino dalla
famiglia e attraverso quali procedure, verificando se i genitori sono stati ascoltati direttamente dal
magistrato e garantendo che le procedure siano state rispettate nel maggiore e miglior modo
possibile».
3.10
De Petris, Grasso, Errani, Laforgia
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. In ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità delle
competenze richieste, la Commissione può avvalersi di una struttura consultiva di supporto istituita ad
hoc per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali. Tale struttura di supporto è
nominata dalla Commissione ed esprime pareri esclusivamente sugli indirizzi in materia di attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e di diritto del minore ad una famiglia.
1-ter. Le tematiche da sottoporre alla struttura di cui al comma precedente, sono determinate dal
Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque
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Senato della Repubblica Pag. 41
Art. 4
Art. 7
Art. 8
componenti della Commissione.».
4.1
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La Commissione identifica in ogni regione almeno 3 case famiglia, come campioni, da
monitorare in un arco di tempo di almeno 6 mesi, a prescindere dal fatto che siano state segnalate per
qualche ragione specifica.».
7.1
Binetti, Bernini, Malan, Rizzotti, Modena, Pagano, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi
Al comma 3, sostituire le parole: «in seduta segreta» con le seguenti: «in seduta riservata ai membri
componenti della Commissione».
8.1
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. – (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili) – 1. Dopo
l’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:
”Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti privati)
1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni, o consigliere della sezione
della Corte d’appello per i minorenni coloro che rivestono, o abbiano rivestito nei tre anni precedenti la
nomina, cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori
da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o
prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi
sociali di società che le gestiscono. All’atto della nomina i componenti privati devono impegnarsi, a
pena di decadenza, a non assumere, per tutta la durata dell’incarico, i ruoli o le cariche suddette.
L’incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parenti entro
il secondo grado con interessi all’interno di strutture di affido”».
8.2
Modena, Bernini, Malan, Vitali, Caliendo, Dal Mas, Pagano, Schifani, Fazzone, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. – 1. L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
”Art. 38. – Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti contemplati dagli articoli
84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1º
gennaio 2020».
8.3
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «comunitarie di tipo familiare» e al secondo
periodo sopprimere la parola: «comunitarie».
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
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1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
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Senato della Repubblica Pag. 42
8.4
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo
familiare» inserire le seguenti: «o che abbiano ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti la nomina».
8.5
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e se già ricoperti deve rinunziarvi prima di
assumere le funzioni».
8.6
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «strutture di affido» con le seguenti: «strutture ove
vengono inseriti minori da parte dell’Autorità giudiziaria o dell’autorità amministrativa».
8.7
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Qualora, all’entrata in vigore della presente legge, il giudice onorario minorile si trovi in
una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n.1404 come modificato dal presente articolo, entro i successivi 60 giorni deve rinunziare a tutti i ruoli
e le cariche che lo pongono in una situazione di incompatibilità».
8.0.1
Malan
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Presupposti per l’allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)
1. L’articolo 403 del codice civile è sostituito dai seguenti:
”Art. 403. – (Presupposti per l’allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia) – Nel
caso in cui è accertata l’esistenza di un attuale pericolo per l’incolumità fisica del minore nell’ambiente
familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l’allontanamento dello stesso dalla propria
famiglia, il pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori
territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di
prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono
elementi di prova funzionali all’accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e
ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti
qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché
dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento
d’urgenza dei minori, verifica l’idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare
espressamente nel ricorso.
Art. 403-bis. – (Rito camerale ed impugnazioni) – Al procedimento si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 669-sexies del codice di procedura civile. Il
provvedimento emanato dal tribunale ordinario è reclamabile dinanzi alla Corte d’appello sezione
minori nelle forme previste dall’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. È ammesso
altresì il ricorso per Cassazione entro novanta giorni decorrenti dal provvedimento assunto dalla Corte
d’appello.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
(pom.) del 24/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 43
Art. 9
Art. 403-ter. – (Modalità di esecuzione) – Il provvedimento di accoglimento deve essere eseguito
senza indugio da una Unità operativa multidisciplinare facente capo all’azienda sanitaria locale (ASL)
territorialmente competente e, solo ove indispensabile, con l’ausilio delle Forze dell’ordine che non
devono in ogni caso presentarsi in divisa. Il suindicato provvedimento deve contenere la prescrizione
ai servizi sociali di attivare prontamente un progetto di sostegno genitoriale funzionale al
reinserimento del minore presso i propri genitori».
8.0.2
Malan
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi partecipa alla revoca senza valido motivo della
responsabilità genitoriale, o alla limitazione senza necessità dei contatti del minore fuori famiglia con
la sua famiglia di origine, o induce nel minore fuori famiglia sentimenti avversi ai genitori con notizie
false o prospettazione fuorvianti, è soggetto alla reclusione fino a quattro anni e alla multa fino a euro
ventimila.».
9.1
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all’articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, previa acquisizione
del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l’affidamento deve
essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr’ore successive alla sua emissione, al
presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore; che nomina al minore un
curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale un difensore d’ufficio e fissa l’udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di
conferma modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal
provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di
fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i
minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello
stesso. Il provvedimento è reclamabile, con le forme di cui all’articolo 739 e seguenti del codice di
procedura civile entro 30 giorni dalla comunicazione. Il presente articolo si applica anche ai
provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 403 del codice civile”».
9.2
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
”Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito
il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore. Il giudice tutelare del
luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale
locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli
affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede
il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e
fissa udienza per l’ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
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Senato della Repubblica Pag. 44
parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all’affidamento.
Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l’affidamento o il collocamento del minore
a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d’appello competente, nel termine di
trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al
precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell’affidamento
familiare.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente,
devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di
allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al
minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell’esercizio
della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto
continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informato il
giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile
durata dell’affidamento e il progetto di interventi volti, al recupero della famiglia d’origine e al
sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal
tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore che
viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha
emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi
realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull’evoluzione delle
condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
5. L’affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma precedente
oppure con provvedimento del Giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
al comma 2.
6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai
sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6,
la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere
sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di
origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente
all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante
l’affidamento.
8. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del
genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra
parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al
genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari
accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore
stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
9. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma
9 un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo
studio e l’inserimento nell’attività lavorativa.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
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1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
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Senato della Repubblica Pag. 45
10. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di
cui al comma 5, sentite le parti ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni
l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di minori inseriti presso una
comunità di tipo familiare”».
9.3
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
”2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede
il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e
fissa udienza per l’ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali
parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all’affidamento.
Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l’affidamento o il collocamento del minore
a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d’appello competente, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al
precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell’affidamento
familiare”.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
”3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria urgente,
devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di
allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al
minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell’esercizio
della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto
continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informato il
giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare”.
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
”7- bis. Le indagini e gli accertamenti effettuati dai Servizi Sociali devono avvenire nel
contraddittorio delle parti del procedimento in corso e, prima della sua apertura, in contraddittorio con
i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per
il minore. Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le
indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato. Gli atti
di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e relativi supporti devono essere messi a
disposizione delle parti in tempo utile per l’esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità
materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale”».
9.4
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 10:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
”1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di
cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo
stato di abbandono del minore e:
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XVIII Legislatura
1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 3
(pom.) del 24/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 46
a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;
b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d’ufficio
nel caso che essi non vi provvedano;
c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;
d) fissa l’udienza, per l’ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali
territorialmente competenti e del minore;
e) dispone l’immediata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ai genitori, al
curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;
f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi socio-sanitari
competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e
di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di
abbandono; dispone altresì l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e
di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale.
2. All’udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l’integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e
prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell’interesse del minore
gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il
provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-bis del
codice civile e 38-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l’audizione del minore”;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
”5-bis. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337-
novies del codice civile”».
9.0.1
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Modifiche al codice civile)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 333, il secondo comma è sostituito dal seguente:
”Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i
provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi”;
b) dopo l’articolo 337-octies è inserito il seguente:
”Art. 337-novies.
(Indagini dei servizi sociali)
Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della
responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono
avvenire prima dell’apertura del procedimento e nell’ambito del contraddittorio con i genitori o i
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.
Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini
e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.
Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono
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essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l’esercizio del diritto di difesa; nei casi di
impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale”;
c) l’articolo 403 è sostituito dal seguente:
”Art. 403. – (Allontanamento d’urgenza del minore) – Nel caso in cui è accertata l’esistenza di un
attuale pericolo per la vita o per l’integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile
l’allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la
cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del
tribunale dispone, entro ventiquattr’ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un
luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del
pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni
specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali
all’accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i
riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell’infanzia e le
informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini
di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero
verifica l’idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d’urgenza
dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve
essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla
esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr’ore. Il provvedimento di
accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un’unità operativa multidisciplinare facente capo
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile
traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l’ausilio
delle Forze dell’ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare
entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i
propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei
genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di
quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d’appello che decide entro
trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello statuisce
sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per
Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso”».
9.0.2
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle case famiglia)
1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, è istituito l’Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio
nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati;
b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo
familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno;
c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;
d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel
territorio nazionale;
e) gestire il registro di cui all’articolo 4 della presente legge;
f) predisporre linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza
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Senato della Repubblica Pag. 48
che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l’esercizio delle
relative funzioni di verifica e controllo;
g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle
strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse;
h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata
annualmente, delle case famiglia;
i) riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare
osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della
legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea;
l) promuovere l’istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare
nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell’attività degli stessi.
3. All’organizzazione dell’Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera f), e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera
g), sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le
disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
9.0.3
Ronzulli, Bernini, Malan, Modena, Pagano, Schifani, Fazzone, Dal Mas, Caliendo, Gallone, Aimi,
Binetti, Moles, Mallegni, Toffanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Istituzione del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie)
1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, è istituito il «registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie», di seguito
denominato ”registro”.
2. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socioassistenziali che sono disponibili all’affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori
affidati con l’indicazione del termine previsto per l’affidamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e
le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di
comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un
sito web che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla
privacy. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla
realizzazione e al mantenimento del registro.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e
2ª (Giustizia) – Seduta n. 4 (pom.) del 30/07/2019
collegamento al documento su http://www.senato.it
COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE DELIBERANTE
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 luglio.
Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.200, 3.300,
8.100 (testo 2) e 9.200, pubblicati in allegato, rispetto ai quali non sono stati presentati
subemendamenti.
Considerato che tali proposte recepiscono molti degli emendamenti già presentati, chiede ai proponenti
se intendono ritirare le proposte di modifica a propria firma.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l’emendamento 3.10.
Il senatore CUCCA (PD) ritira gli emendamenti 3.6 e 3.8.
Il senatore VITALI (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.1, 3.2, 3.5, 3.7 e 8.2.
Il senatore MALAN (FI-BP) ritira gli emendamenti 4.1, 7.1, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 con
l’intesa che sia affrontata quanto prima, con successivi provvedimenti, la questione dell’adeguamento
del quadro sanzionatorio.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,
8.7, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.
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Senato della Repubblica Pag. 50
Tuttavia, non condivide il metodo adottato dai relatori, che hanno preferito presentare emendamenti a
propria firma, recependo quelli già presentati, sui quali invece avrebbero potuto formulare un parere
favorevole.
Segnala, inoltre, che l’emendamento 3.200 dei relatori non ha recepito interamente l’emendamento 3.5,
essendo stata espunta la disposizione di cui alla lettera a-ter), che consentiva alla Commissione di
acquisire anche l’attività istruttoria e le motivazioni dei provvedimenti dai tribunali per i minorenni.
La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)), nel ritirare l’emendamento 2.1 a sua firma,
concorda con le osservazioni del senatore Caliendo sulla inopportunità di far confluire nelle proposte
di modifica dei relatori anche gli emendamenti che avrebbero ricevuto una valutazione positiva.
Il presidente OSTELLARI informa che il senatore Balboni aveva già comunicato di ritirare gli
emendamenti 3.3 e 3.4.
La senatrice MODENA (FI-BP) precisa che i provvedimenti dei tribunali sono comunque motivati,
quindi ciò consentirebbe alla Commissione d’inchiesta di acquisire le motivazioni di tali atti.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritiene che le prerogative della Commissione non subiranno un
vulnus, in quanto essa potrà avere accesso all’intero fascicolo e acquisire copia dei provvedimenti dei
tribunali dei minorenni e della relativa motivazione. Tuttavia, concorda con il senatore Caliendo che
sarebbe stato preferibile inserire la lettera a-ter) per una migliore precisazione. In ogni caso,
comprende che il Ministero della giustizia intenda tutelare l’attività dell’autorità giudiziaria.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) ritiene, invece, che l’esclusione della lettera a-ter) consenta agli
avvocati di opporsi all’acquisizione da parte della Commissione delle risultanze dell’attività istruttoria
e delle motivazioni del provvedimento, tanto più che tali aspetti – benché previsti nell’emendamento
3.5 – sono stati espunti dalla proposta dei relatori.
Il sottosegretario FERRARESI precisa che già gli articoli 4 e 5 del disegno di legge assegnano alla
Commissione d’inchiesta ampi poteri di indagine, anche per l’acquisizione di atti e documenti. Sarebbe
improprio estenderli ulteriormente, in quanto si finirebbe per intralciare l’attività della magistratura.
Il PRESIDENTE sottolinea che la formulazione dell’emendamento 3.200 è stata concordata con i
relatori e costituisce un punto d’incontro anche rispetto alle esigenze segnalate dal Governo.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) dichiara di non condividere i rischi prefigurati dal Governo.
La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ribadisce l’opportunità di indagare sulle
motivazioni dei provvedimenti dei tribunali, come segnalato anche dalla relazione della Commissione
infanzia nella scorsa legislatura, per comprendere le ragioni che presiedono all’affidamento dei minori
a terzi o a strutture.
Il senatore CRUCIOLI (M5S) ritiene incomprensibile il motivo per cui non si possa reinserire la lettera
a-ter), considerato che si tratterebbe di precisare una facoltà della Commissione d’inchiesta già
prevista.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, la
Commissione ha già la possibilità di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
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Senato della Repubblica Pag. 51
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringraziato i colleghi per la disponibilità a ritirare
i propri emendamenti, al fine di accelerare la discussione del provvedimento, sottolinea che i poteri di
indagine della Commissione d’inchiesta sono già disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 9. Pertanto, ritiene
che ciò sia sufficiente a fugare eventuali dubbi sulla facoltà della Commissione di acquisire anche le
motivazioni dei provvedimenti dei tribunali.
Il PRESIDENTE, in attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sugli emendamenti dei
relatori, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,40.
Poiché i lavori della Commissione bilancio non sono ancora conclusi, il PRESIDENTE propone di
rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il PRESIDENTE comunica che un’ulteriore seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite è convocata
giovedì 1° agosto, alle ore 12, o comunque alla sospensione dei lavori dell’Assemblea.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 14,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1187
Art. 2
Art. 3
2.100
I Relatori
Sopprimere il comma 2.
3.100
I Relatori
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l’andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e
sostituire le parole: «all’interno delle stesse» con la seguente: «affidati».
3.200
I Relatori
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi
degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile
dall’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
a-ter) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo
nel processo;
a-quater) verificare l’esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai
sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice
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Art. 8
Art. 9
civile dall’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
a-quinquies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».
3.300
I Relatori
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».
8.100
I Relatori
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 8 (Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili). Dopo l’articolo 6 del regio decretolegge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il
seguente: Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili).
1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte
d’appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove
vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime
strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi
sociali di società che le gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente
entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L’assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l’esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla
nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d’appello per i
minorenni.
8.100 (testo 2)
I Relatori
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 8 (Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili). Dopo l’articolo 6 del regio decretolegge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il
seguente: Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili).
1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte
d’appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da
parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a
favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le
gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente
entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L’assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l’esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla
nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d’appello per i
minorenni.
9.200
I Relatori
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), la parola: “, ovvero” è sostituita dalla seguente: “e”.
2) la lettera b) è soppressa.
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2ª (Giustizia) – Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2019
collegamento al documento su http://www.senato.it
COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019
5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 13,20.
IN SEDE DELIBERANTE
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 8.200, 9.100 e 10.100 dei
relatori, pubblicati in allegato.
Avverte, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo,
condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione alla soppressione dell’articolo 10, e sugli
emendamenti.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), alla luce del parere non ostativo della Commissione bilancio
anche sugli articoli 8 e 9 del disegno di legge, ritira gli emendamenti 8.200 e 9.100, con cui si
proponeva di sopprimere gli articoli citati. Infatti, vi era la possibilità che tali disposizioni
richiedessero una istruttoria più approfondita, che però avrebbe prolungato i lavori, con il rischio di
uno slittamento dell’approvazione del disegno di legge alla ripresa dopo la pausa estiva.
Il senatore MALAN (FI-BP) segnala l’esigenza di una più corretta definizione delle strutture destinate
ad accogliere i minori, in quanto, secondo la formulazione dell’articolo 1, l’indagine della
Commissione sembrerebbe riguardare solo le attività connesse alle comunità di tipo familiare. Queste,
tuttavia, sulla base dei dati in suo possesso, costituiscono solo il 5 per cento delle strutture in cui sono
inseriti minori per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
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Senato della Repubblica Pag. 54
Il PRESIDENTE non ravvisa difficoltà di ordine interpretativo della norma, posto che all’articolo 3,
comma 1, lettera b), si fa riferimento alla verifica dei requisiti minimi strutturali e organizzativi
prescritti, sia per le strutture di tipo familiare sia per le comunità di accoglienza dei minori.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) assicura che l’indagine della Commissione d’inchiesta
riguarderà tutte le strutture destinate all’accoglienza di minori.
Il senatore CUCCA (PD) osserva che all’articolo 1 si definisce l’ambito di operatività della
Commissione, per cui sarebbe preferibile precisare che l’inchiesta riguarda le attività delle comunità di
tipo familiare e le strutture di accoglienza dei minori, come previsto all’articolo 3. In ogni caso, ai fini
di interpretazione della norma potrebbe ritenersi sufficiente il dibattito svolto nei lavori preparatori su
tale questione.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene che, proprio perché la lettera b) del comma 1
dell’articolo 3 enuclea in modo più preciso le tipologie di strutture su cui indagherà la Commissione,
sarebbe preferibile utilizzare la medesima definizione anche all’articolo 1 e nel titolo del disegno di
legge.
Il PRESIDENTE sospende brevemente i lavori per approfondire la questione sollevata dal senatore
Malan.
La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,50.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) fa presente che non è sua intenzione ostacolare una rapida
approvazione del disegno di legge. Tuttavia, ritiene che possa crearsi successivamente un problema di
interpretazione anche circa l’ambito applicativo dell’articolo 8, che pure fa riferimento alle sole
comunità di tipo familiare: trattandosi di norma sulla incompatibilità, e perciò di stretta
interpretazione, non potrà applicarsi a chi opera in comunità di accoglienza diverse dalle case famiglia,
riducendone la portata.
Il PRESIDENTE ritiene che l’emendamento 3.100 dei relatori soccorra nell’interpretazione della
norma, introducendo una definizione onnicomprensiva delle strutture sottoposte a indagine. Infatti,
nell’integrare la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, a proposito dei compiti della Commissione
d’inchiesta, la proposta di modifica precisa che l’obiettivo dell’indagine è verificare lo stato e
l’andamento degli affidatari nonché le condizioni degli affidati in generale.
Pertanto, l’osservazione del senatore Malan appare superata.
Quanto al rilievo del senatore Caliendo, fa notare che la questione è stata risolta dalla riformulazione
dell’emendamento 8.100.
Si passa quindi all’esame degli articoli e dei relativi emendamenti.
Accertato il prescritto numero di senatori, è posto in votazione l’articolo 1, che risulta approvato
all’unanimità.
Si passa all’articolo 2 e al relativo emendamento.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ricorda che l’emendamento 2.100 recepisce un’istanza emersa
nel corso del dibattito, proponendo la soppressione del comma 2 dell’articolo 2.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole.
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Posto ai voti, l’emendamento 2.100 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato all’unanimità l’articolo 2, nel testo modificato.
Si passa all’articolo 3 e ai relativi emendamenti.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ricorda che anche gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono
volti a recepire alcune delle istanze rappresentate nel dibattito. In particolare, ribadisce che con
l’emendamento 3.100 si precisa l’ambito di operatività dell’attività di indagine, estesa a tutte le strutture
che accolgono minori.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame.
A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono approvati.
È quindi posto ai voti e approvato all’unanimità l’articolo 3, nel testo modificato.
Sono posti separatamente ai voti e approvati all’unanimità gli articoli 4, 5, 6 e 7, sui quali non sono
stati presentati emendamenti.
Si passa all’articolo 8 e al relativo emendamento.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull’emendamento 8.100 (testo 2).
Posto ai voti, l’emendamento 8.100 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato all’unanimità l’articolo 8, nel testo modificato.
Si passa all’articolo 9 e al relativo emendamento.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull’emendamento 9.200.
Posto ai voti, l’emendamento 9.200 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato all’unanimità l’articolo 9, nel testo modificato.
Si passa all’articolo 10.
Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo, è posto ai voti il mantenimento
dell’articolo, che è respinto all’unanimità. L’articolo 10 risulta pertanto soppresso.
Si procede quindi alla votazione finale.
La Commissione approva all’unanimità il testo del disegno di legge, con autorizzazione al
coordinamento formale del testo.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alle Commissioni riunite in sede redigente il disegno di
legge n. 1389 (Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e di tutela dei
minori in affidamento), d’iniziativa della senatrice Ronzulli. Tale provvedimento sarà inserito
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 5
(pom.) del 01/08/2019
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all’ordine del giorno delle Commissioni riunite.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 14.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1187
Art. 8
Art. 9
Art. 10
8.200
I Relatori
Sopprimere l’articolo.
9.100
I Relatori
Sopprimere l’articolo.
10.100
I Relatori
Sopprimere l’articolo.
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XVIII Legislatura
1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) – Seduta n. 5
(pom.) del 01/08/2019
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1.4. Trattazione in consultiva
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva
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1.4.1. Sedute
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1187
XVIII Legislatura
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo
familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Titolo breve: Istituzione Commissione inchiesta sulle case famiglia
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
5ª (Bilancio)
N. 187 (pom.)
30 luglio 2019
N. 189 (ant.)
1 agosto 2019
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
N. 124 (pom.)
16 luglio 2019
N. 126 (pom.)
23 luglio 2019
Commissione parlamentare questioni regionali
23 luglio 2019
(pom.)
30 luglio 2019
(ant.)
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XVIII Legislatura 1.4.1. Sedute
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1.4.2. Resoconti sommari
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari
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1.4.2.1. 5^ (Bilancio)
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2.1. 5^ (Bilancio)
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1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) – Seduta n. 187 (pom.) del
30/07/2019
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
187ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.
La seduta inizia alle ore 13,45.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso
il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmissione della seduta attraverso l’attivazione del
circuito interno.
La Commissione conviene.
SULL’ORDINE DEI LAVORI
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia,
esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e
confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.
IN SEDE CONSULTIVA
(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi
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dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare
l’inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell’articolo 22 del testo
proposto dalla Commissione, recante delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni in materia di codice doganale dell’Unione europea.
In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31),
14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26),
16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di
confermare il parere di semplice contrarietà sull’emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo
all’emendamento 4.400, recante delega per l’adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema
di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti
finanziari, con particolare riguardo alle lettere a), d) ed f) del comma 11-quater, verificando la
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-quinquies. Occorre valutare i
profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della
traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti
emendamenti, non vi sono osservazioni.
Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l’inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nell’articolo 22.
In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le
proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.
Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni
da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.
Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l’approvazione del seguente parere:
“La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in
relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
seguente modifica: all’articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: “5. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”. In merito agli emendamenti,
esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1),
9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206
(già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)),
16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà
sull’emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti
emendamenti.”.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.
(1416) PATUANELLI e SANTILLO. – Modifica all’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre
2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l’adozione di disposizioni integrative e correttive
concernenti la revisione e l’integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l’Assemblea,
per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.
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Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo.
(728-A) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle
condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell’esame in sede consultiva. Propone
pertanto di formulare per l’Assemblea un parere di nulla osta.
Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo.
(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le
partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di
ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.
Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo.
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice LEONE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 10, comma 2, in relazione al
comma 1, lettera b), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare
per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni
da formulare in merito all’istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative
spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata
dell’emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una
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struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con
riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell’emendamento 9.0.2 recante l’istituzione,
presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell’Osservatorio nazionale sulle
case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l’istituzione, presso il Dipartimento
della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie
affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di
Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione , approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio )
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti
trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo
all’articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti
dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le
regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i
costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più
rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle
Marche a favore dell’Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse
nominato previa intesa tra il Ministro dell’interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare
l’amministrazione chiamata, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri
connessi all’attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio
come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri
per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non è prevista
l’intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell’interno sentite le regioni
Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che
gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel
proprio bilancio dell’effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a
tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.
In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.
Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante
disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell’esame degli emendamenti)
Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, con riguardo all’articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del
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Ministero dell’interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre
segnalare che la facoltà di impegnare nell’esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte
nel fondo suddetto e non impegnate nell’anno in corso non appare pienamente in linea con il principio
dell’annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all’articolo 34, comma 6, della legge
di contabilità.
Relativamente all’articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe
verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le
vittime di richieste estorsive).
In merito all’articolo 8 che reca misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo
all’esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della
copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo
di parte corrente, con riguardo all’esistenza delle necessarie disponibilità e all’adeguatezza delle
rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta
attiene all’articolo 8-ter, comma 2, lettera a), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall’incremento del monte ore di
lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi
acquisire conferma dell’effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa
di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell’articolo 10-ter, che dispone l’istituzione dell’ufficio
dirigenziale di livello generale dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
In merito all’articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero
dell’interno, segnala che il comma 4, lettera b), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di
alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa
corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di
automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei
risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e
servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione
vigente.
Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata,
di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1140) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo
l’11 luglio 2007
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul
provvedimento in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei
rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni
sanitarie , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 luglio.
La relatrice PIRRO (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi
contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1264) Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica , approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri;
Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri;
Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia;
Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti
emendamenti)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha
espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica
aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari,
undici proposte emendative.
Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di
approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati
dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.
Altresì, segnala l’onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal
rappresentante del Governo in merito all’emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le
motivazioni alla base della contrarietà sull’emendamento 3.4.
Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l’istruttoria condotta dalla Ragioneria
generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di
legge, ne ampliano l’ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle
necessarie coperture finanziarie.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del
Governo in merito sia all’emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare
negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un
disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.
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La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a
disciplinare l’insegnamento dell’educazione civica per un’ora a settimana, nell’arco delle trentatré
settimane dell’anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l’ambito
applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile
espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia
assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell’articolo 13, la cui sostenibilità
potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell’ambito applicativo della legge.
Il senatore STEFANO (PD) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in
maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.
Il senatore MANCA (PD) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare
a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni
formulate dalla Commissione.
Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio
definire l’istituto giuridico dell’insegnamento dell’educazione civica e che quindi risultano pienamente
compatibili con la clausola d’invarianza finanziaria recata dall’articolo 13 del provvedimento. In caso
contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell’espressione del parere contrario ex articolo 81
della Costituzione.
Il presidente PESCO rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli
emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l’ambito applicativo del provvedimento e
quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l’ambito applicativo del
provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel
disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel sottolineare come il disegno di legge in esame
rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione
di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai
componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di
spese.
Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una
valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5,
4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.
Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un
parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8.
Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l’esame delle altre proposte
emendative segnalate dal rappresentante del Governo.
Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l’espressione del seguente parere: “La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
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legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e
12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e
2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di
corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i
restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1,
5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso.”.
Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) – Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 69
1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) – Seduta n. 189 (ant.) del
01/08/2019
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019
189ª Seduta (1 ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.
La seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1264) Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica , approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri;
Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri;
Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia;
Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte
non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte
contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti
trasmessi dall’Assemblea, proponendo, con riferimento al testo, di ribadire il seguente parere: “La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita
la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza
pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.”.
Con riferimento agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone
di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 6.1, 8.0.1, 12.0.1 e 12.0.2. Propone
di confermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Sugli
emendamenti 3.3 e 3.4, propone di riaffermare il parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto
di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento agli emendamenti
di nuova presentazione in Assemblea, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento
2.0.200 che, inserendo un ulteriore articolo, istituisce, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) – Seduta n. 189 (ant.) del 01/08/2019
Senato della Repubblica Pag. 70
l’insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità di genere. Propone di esprimere parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.200, sostanzialmente identica
all’emendamento 5.0.2, su cui questa Commissione ha già dato parere contrario alla Commissione di
merito. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.
Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con le valutazioni della relatrice.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) annuncia il proprio voto contrario, esprimendo un netto dissenso
sulle modalità con le quali la maggioranza ha valutato gli emendamenti e ritenendo che l’espressione di
numerosi pareri contrari, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, rappresenti un errore di metodo;
sul punto, chiede un approfondimento volto a ricostruire le modalità adottate in questa legislatura per
l’espressione del parere sui profili finanziari delle proposte emendative riferite ai provvedimenti più
significativi.
Specifica, altresì, che il voto contrario espresso in questa sede non implica un giudizio negativo sul
merito del disegno di legge.
Il senatore MANCA (PD) ricorda come fin dall’inizio della legislatura il proprio Gruppo abbia
avanzato la richiesta di una riflessione sulle modalità di espressione dei pareri contrari, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto la mancanza di un criterio condiviso rischia di
determinare una distorsione nell’utilizzo di tale strumento, subordinandolo ad obiettivi politici.
Peraltro, sottolinea come il disegno di legge in esame sia assistito da una clausola finanziaria e da una
relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a
una diversa valutazione sui profili finanziari degli emendamenti.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) reputa necessario un approfondimento sulle modalità di
espressione di pareri contrari, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, anche al fine di evitare che
questa Commissione, in sede consultiva, abdichi al proprio ruolo, esercitando, in maniera surrettizia,
una funzione di esame referente.
A titolo esemplificativo, ritiene impropria la valutazione negativa, sul piano finanziario,
dell’emendamento 2.0.200.
Il presidente PESCO, nel prendere atto delle posizioni espresse, rivendica tuttavia come la
Commissione abbia sempre cercato di esaminare in maniera obiettiva gli emendamenti sia di
maggioranza che di minoranza, limitandosi ad uno scrutinio dei profili finanziari.
Dissente quindi dalle considerazioni dei senatori intervenuti e, con specifico riferimento
all’emendamento 2.0.200, citato dal senatore Pichetto Fratin, ritiene giustificata la valutazione di
onerosità espressa dalla relatrice.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) propone quindi
l’espressione del seguente parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17,
2.19, 2.20, 3.1, 6.1, 8.0.1, 12.0.1, 12.0.2, 2.0.200 e 5.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli
emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, esprime parere di semplice
contrarietà condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista
indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Su
tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.”.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) – Seduta n. 189 (ant.) del 01/08/2019
Senato della Repubblica Pag. 71
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione
dell’esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo.
Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli
emendamenti)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 luglio.
La relatrice LEONE (M5S) riepiloga i contenuti della relazione già svolta, richiamando, sul testo, la
necessità di approfondire i risvolti finanziari dell’articolo 10, con particolare riguardo ai criteri di
determinazione dei contributi pubblici da erogare alle comunità di tipo familiare.
Il vice ministro GARAVAGLIA prospetta la possibilità per la Commissione di condizionare la
valutazione di nulla osta sul testo alla soppressione dell’articolo 10, dal momento che la disamina
puntuale dei profili finanziari di tale disposizione richiederebbe un’apposita relazione tecnica. Peraltro,
ricorda come, presso le Commissioni di merito, i relatori abbiano presentato un emendamento
soppressivo dell’articolo 10.
La RELATRICE condivide l’opportunità di subordinare il parere non ostativo sul disegno di
legge alla soppressione dell’articolo 10.
Passando all’esame degli emendamenti, il PRESIDENTE si sofferma sulla proposta 3.10, che
consente all’istituenda Commissione di inchiesta di avvalersi di una struttura consultiva di supporto. Al
riguardo, rileva come tale possibilità debba risultare compatibile con la dotazione finanziaria gravante
sui bilanci interni delle due Camere e costruita come tetto di spesa. Pertanto, prospetta la possibilità di
condizionare la valutazione non ostativa sull’emendamento in esame al rispetto dei limiti di spesa di
cui all’articolo 7, comma 6.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) esprime apprezzamento per la valutazione del Presidente,
ritenendo che, anche in altre fattispecie, si sarebbe dovuto adottare un simile approccio metodologico.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) osserva come, in ogni caso, gli oneri derivanti dal
funzionamento della Commissione gravino comunque sui bilanci interni delle due Camere. Pertanto,
l’esercizio della facoltà di avvalersi della struttura di supporto sarà condizionato al rispetto della
dotazione assegnata.
Il rappresentante del GOVERNO formula poi un avviso contrario sugli emendamenti 8.0.1,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.0.1, nonché sulle proposte 9.0.2 e 9.0.3 già segnalate dalla relatrice.
Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità degli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3. Nel
ritenere privo di criticità l’emendamento 9.4, prospetta poi l’espressione di un parere di semplice
contrarietà per possibili oneri indiretti sugli emendamenti 8.0.1, limitatamente al capoverso 403-ter,
9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) – Seduta n. 189 (ant.) del 01/08/2019
Senato della Repubblica Pag. 72
Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice LEONE (M5S) propone quindi l’espressione del
seguente parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell’articolo 10.
In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 9.0.2 e 9.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1. Con
riguardo all’emendamento 8.0.1, il parere è di semplice contrarietà, limitatamente al capoverso: “Art.
403-ter.”. Con riguardo all’emendamento 3.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo le parole: “può avvalersi”, delle seguenti: “,
entro i limiti di spesa di cui all’articolo 7, comma 6,”. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non
ostativo.”.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE
Il presidente PESCO avverte che l’odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata
per le ore 15, si terrà dieci minuti dopo il termine dei lavori dell’Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,35.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
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1.4.2.2. 11^ (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura 1.4.2.2. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Senato della Repubblica Pag. 74
1.4.2.2.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale) – Seduta n. 124 (pom.) del
16/07/2019
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
124ª Seduta
Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338
(Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni
informali svoltesi nella seduta odierna dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PATRIARCA (PD) interviene per conoscere la tempistica dell’esame dei disegni di legge n.
1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di
inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In
particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l’opportunità di svolgere le varie fasi
procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto
del calendario dei lavori dell’Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con
la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell’Ufficio parlamentare di
bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull’attuazione delle due misure di
welfare introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e “Quota 100”.
La PRESIDENTE ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata
affrontata nell’ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era
anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del
giorno per l’ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.4.2.2.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) –
Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 75
rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l’assenza di problematiche che possano
rallentare l’iter dell’esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere
inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie
esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà
sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i
tempi di discussione in Aula.
Evidenzia quindi l’urgenza dell’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la
gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono
stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.
Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia
che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l’INPS, che eventualmente potrà essere
convocato in audizione per illustrare la situazione.
Il senatore FLORIS (FI-BP), dopo aver condiviso l’intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la
mancata applicazione dell’articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono
organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere
riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con il lavori dell’Assemblea.
La PRESIDENTE si dichiara consapevole delle conseguenze dell’ultimo calendario dei lavori del
Senato sui lavori delle Commissione. Anticipa quindi l’intenzione di sottoporre alla fine della seduta
alla Commissione l’opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per
l’esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.
IN SEDE CONSULTIVA
(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018
(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019
(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice CAMPAGNA (
M5S), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa
complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni,
di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.
Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di
competenza sono connesse alle esigenze emerse dall’effettivo svolgimento della gestione
dell’Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di
previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone
l’espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)
La presidente CATALFO (M5S), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di
istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo
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XVIII Legislatura
1.4.2.2.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) –
Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 76
familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene
conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell’indagine conoscitiva sui
minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-bis, n. 12).
Passa quindi all’esame del testo, soffermandosi sull’articolo 1, che istituisce la Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori,
sull’articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull’articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama
poi il contenuto dell’articolo 4, che disciplina l’attività della Commissione, dell’articolo 5, che
disciplina l’acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell’articolo 6, in materia
di obbligo al segreto.
Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l’attività e il funzionamento della Commissione saranno
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori,
reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e
strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di
collaborazioni.
La relatrice evidenzia infine che l’articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari
minorili, l’articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della
situazione di abbandono degli stessi, mentre l’articolo 10rinviaad un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, l’individuazione di linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e
dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i
criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità,
nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete
dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell’Emilia. Giudica
quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta – che a suo parere
andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere – possa approfondire la
tematica delle case famiglia e stabilire l’unicità o meno del caso all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i
minori sono preda di interessi economici e dell’egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del
suo Gruppo al provvedimento in esame.
Il senatore FLORIS (FI-BP), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi
negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta
sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389,
recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la
tutela dei minori “fuori famiglia”.
Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro
sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della
violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a
rischio della società.
Il senatore BERTACCO (FdI) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta
del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo
complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.
Infine, esprime apprezzamento per l’articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità
dei giudici onorari minorili.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.4.2.2.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) –
Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 77
Il senatore PATRIARCA (PD) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene
anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall’istituto
dell’affido, che ha fatto dell’Italia un Paese all’avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita
infine la Commissione a valutare l’opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un
riferimento alla giustizia minorile.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) esprime il suo favore per l’iniziativa in esame e anche l’auspicio
che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati
nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali
reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non
criminalizzare l’intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e
ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle
famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato
capace di raggiungere.
Il senatore ROMAGNOLI (M5S) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare
qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di
denaro connesso. Apprezza quindi l’iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta
potrà far luce su eventuali problematiche legate all’istituto dell’affido e far magari emergere altri
possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) si sofferma a sua volta sull’articolo 8 del provvedimento e
richiama l’attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della
adottabilità dei bambini appena nati.
La PRESIDENTE esprime grande soddisfazione per l’attenzione mostrata dai componenti della
Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del
provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di
riferimento per l’attività delle Commissioni di merito, che- assicura – verrà seguita con molta
attenzione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.
Il senatore PATRIARCA (PD) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale,
riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.
Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell’esame di altri provvedimenti qualificanti
dell’azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 (“concretezza”) e il decreto-legge n. 4
del 2019 su Reddito di cittadinanza e “Quota 100”, esprime perplessità per il mancato avvio di un
monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di
comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece
è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il
pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa
macchina amministrativa.
DDL S. 1187 – Senato della Repubblica
XVIII Legislatura
1.4.2.2.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) –
Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 78
Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con
il rischio che l’iter complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della
legislatura.
Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione delle disposizioni della legge e
dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto
dal testo, ossia una premialità degli enti, l’introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di
commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la
formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.
Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il
rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte
della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione
del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza StatoRegioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la
centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell’efficienza della
Pubblica amministrazione.
In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché
si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua
autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il
rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75
del 2017.
Infine, si domanda quale sia la ratio dell’estensione del giuramento, prevista dall’articolo 2, visto che il
senso di appartenenza non dipende certo da quell’atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre
ai cittadini e alle imprese.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono
succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all’approvazione
della legge Madia nel 2015.
Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi
ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del turnover, della
dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della
Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra
banche dati.
Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di
concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno
dell’intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi
ritardi del Governo nell’emanazione dei decreti attuativi in generale.
Chiede quindi al rappresentante dell’Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si
occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l’esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori.
Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le
difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.
Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocratizzazione della
Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire
un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
La presidente CATALFO avverte che l’ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è
integrato con l’esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,
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XVIII Legislatura
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Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019
Senato della Repubblica Pag. 79
recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per
il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e
per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decretolegge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
La Commissione prende atto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la PRESIDENTE
sottopone alla Commissione l’opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga
per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo
per la Commissione.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la
decisione di integrare l’ordine del giorno con l’esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge –
nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo
a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario
minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione
tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.
Si associano i senatori PATRIARCA (PD) e BERTACCO (FdI).
All’esito del dibattito, la PRESIDENTE si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi
giorni.
La seduta termina alle ore 15,55.
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XVIII Legislatura
1.4.2.2.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) –
Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019
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previdenza sociale) – Seduta n. 126 (pom.) del
23/07/2019
collegamento al documento su http://www.senato.it
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
126ª Seduta
Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.
La seduta inizia alle ore 14,40.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338
(Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni
informali svoltesi nella seduta odierna dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
La presidente CATALFO (M5S), in qualità di relatrice, illustra una proposta di parere favorevole,
pubblicata in allegato.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
In premessa il senatore PATRIARCA (PD), con riferimento alle vicende di Bibbiano, esprime la
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propria irritazione per le accuse di connivenza e gli attacchi e le calunnie rivolte al Partito
Democratico. A suo parere, la generalizzazione e il tentato coinvolgimento di una intera comunità
politica, che nulla ha a che fare con le violenze sui minori, rappresentano infatti un comportamento
indegno.
Esprime quindi il favore del suo Gruppo all’istituzione della Commissione di inchiesta, auspicando che
il suo lavoro, oltre a far emergere eventuali ulteriori casi di abuso, sappia anche evidenziare i risultati
ottenuti dallo strumento dell’affido e individuare le modifiche legislative necessarie alla
modernizzazione delle attuali disposizioni in materia.
In conclusione, dopo aver sottolineato che i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a
prescindere dalla loro appartenenza partitica, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) conferma il suo favore per l’iniziativa in esame e ribadisce
l’auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di confronto nel merito e non di
scontro o di strumentalizzazione politica, che non si criminalizzi l’intera infrastruttura dei servizi
sociali e che si allarghi lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori. Richiama quindi i
partiti politici alla loro responsabilità e li invita a riportare il dibattito nell’alveo della correttezza
istituzionale, anche per rispetto nei confronti dei soggetti fragili coinvolti nei recenti fatti emersi
all’attenzione della cronaca. Infine, dichiara il proprio voto favorevole.
Il senatore FLORIS (FI-BP), considerati i recenti episodi di maltrattamenti sui bambini, esprime
apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia e si augura
che la sua attività faccia emergere le positività e le negatività inerenti l’istituto dell’affido e
l’organizzazione dei servizi sociali. Sottolinea quindi l’opportunità che tale Commissione tenga in
considerazione il proficuo lavoro fin qui svolto dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza, di cui è presidente la senatrice Ronzulli, e dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo.
La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) considera molto gravi i fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete
dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, ma invita contestualmente ad attendere l’esito
delle indagini prima di attribuire responsabilità penali. Manifesta quindi la necessità che la
Commissione svolga il proprio lavoro senza pause, tenendo sempre al centro del dibattito il minore, e
annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) si dichiara convinta che fatti come quelli di Bibbiano non
debbano passare sotto silenzio e che, così come già accaduto in Commissione lavoro, anche nella
istituenda Commissione di inchiesta le differenze politiche verranno meno di fronte a interessi
superiori. Conclusivamente, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, concorda con il senatore
Laforgia nella necessità di tutelare le case famiglia e gli operatori sociali che lavorano onestamente
tutti i giorni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la presidente relatrice
CATALFO (M5S), dopo aver espresso l’auspicio che alcuni componenti della Commissione possano
far parte della Commissione d’inchiesta in titolo, mette ai voti la proposta di parere favorevole da lei
presentata, che risulta approvata all’unanimità.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore LAUS (PD) lamenta una mancata presa di posizione da parte della Presidente circa gli
attacchi al Partito democratico denunciati dal senatore Patriarca in occasione dell’intervento in
dichiarazione di voto sul parere sul disegno di legge n. 1187 e chiede come mai da tempo non siano
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più all’ordine del giorno della Commissione i disegni di legge in materia di salario minimo orario (658
e connessi).
La PRESIDENTE precisa che non ha espresso alcuna opinione in merito a quanto denunciato dal
senatore Patriarca in ragione della sua posizione super partes e chiarisce che l’esame dei disegni di
legge in materia di salario minimo orario potrà riprendere solo una volta giunto il prescritto parere
sugli emendamenti da parte della 5a Commissione, che tuttavia è ancora in attesa della relazione
tecnica.
IN SEDE REFERENTE
(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
Il senatore LAUS (PD), pur riconoscendo la necessità di riorganizzare alcuni comparti della
Pubblica amministrazione, stigmatizza l’uso dello strumento della delega, che pur è stato impiegato in
passato, a suo parere in maniera sbagliata, anche dalla sua parte politica.
Con riferimento alla documentazione che accompagna il provvedimento rileva l’incongruenza di
alcune formule utilizzate, dichiarandosi altresì deluso per gli strumenti individuati e per la mancanza di
visione a lungo termine.
Contesta quindi la decisione di introdurre, come già accaduto anche con altri provvedimenti recenti,
una nuova gerarchizzazione delle strutture, con conseguente complicazione delle procedure, e un clima
persecutorio, convinto che un rafforzamento della responsabilizzazione e del senso di appartenenza si
ottengano con obiettivi e incentivi piuttosto che con punizioni e sanzioni.
Considera quindi inverosimile, a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, la previsione della
clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi
da essa previsti e invita infine a considerare la realtà della Pubblica amministrazione nella sua preziosa
eterogeneità.
Il senatore FLORIS (FI-BP) ritiene inefficace la scelta della legge delega in ragione dei tempi
necessari per esercitarla e per il dispiegamento degli effetti dei relativi decreti legislativi, che
potrebbero giungere ben oltre la scadenza della legislatura, a maggior ragione in caso di conclusione
anticipata a causa di crisi politica. A suo parere infatti sarebbe stato più opportuno e proficuo, per
ottenere dei risultati positivi in tempi brevi, monitorare gli effetti della legge Madia (legge n. 124 del
2015), individuarne gli eventuali punti di debolezza e intervenire di conseguenza.
Si sofferma quindi sulle caratteristiche dei vari comparti della pubblica amministrazione, anche dal
punto di vista delle categorie di lavoratori, delle tipologie contrattuali e dei trattamenti economici, che
giudica inopportuno disciplinare in un unico provvedimento.
Sottolinea quindi la mancanza di dati aggiornati addirittura nell’Analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento ed esprime quindi le proprie perplessità
sulla reale portata dei decreti attuativi, che difficilmente, secondo il suo parere, potranno migliorare
l’efficienza della pubblica amministrazione.
La senatrice PARENTE (PD) in premessa si associa al senatore Floris nel considerare errata la scelta
di varare una nuova e radicale riforma della pubblica amministrazione, peraltro con uno strumento,
quello della legge delega, a suo giudizio inidoneo, senza valutare prima i risultati delle leggi approvate
nella scorsa legislatura sulla stessa materia.
Entrando nel merito del provvedimento, invita a rivolgere una attenzione particolare alle istituzioni
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scolastiche e critica le decisioni in materia di delegificazione, di contrattazione collettiva, di
reclutamento dei dirigenti e di accesso al pubblico impiego. In particolare segnala che, in tema di
contratti, si rischia di rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che
era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.
Con riferimento al personale della pubblica amministrazione, sottolinea l’opportunità che si valorizzino
le esperienze acquisite in precedenza e ribadisce la sua contrarietà all’introduzione dei controlli
biometrici effettuata con il disegno di legge n. 920 (“concretezza”), che sottintende una mancanza di
fiducia nei confronti dei lavoratori e rischia di minarne le motivazioni.
Infine, dopo aver espresso l’auspicio che si svolga un ampio dibattito sui contenuti e che si tengano in
adeguata considerazione le critiche espresse nel corso delle audizioni, anticipa la presentazione di
diversi emendamenti.
Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) giudica ingiustificate, strumentali e senza alcuna attinenza al
merito le critiche espresse dai rappresentanti delle opposizioni. Considera infatti corretto l’uso della
legge delega e ritiene indispensabile, in presenza di una pubblica amministrazione poco efficiente, un
nuovo intervento legislativo. Infine, anche con riferimento ad alcune recenti inchieste giudiziarie,
manifesta i propri dubbi circa l’opportunità di motivare i dipendenti pubblici con incentivi economici,
come pure sostenuto dal senatore Laus.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Propone quindi di stabilire per giovedì 1° agosto alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno.
Il senatore PATRIARCA (PD) interviene per conoscere la tempistica dell’esame del disegno di legge,
ritenendo opportuno stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti così ravvicinato solo
in presenza della certezza che l’esame del provvedimento proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva e non subirà, come accaduto per altri disegni di legge, ritardi di mesi per polemiche
interne alla maggioranza.
La PRESIDENTE rassicura il senatore Patriarca in tal senso e, anche alla luce delle comprensibili
esigenze delle opposizioni, propone quindi di stabilire per le ore 11 di venerdì 2 agosto il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.
La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), dopo aver richiamato i tratti salienti della sua relazione,
propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
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Il senatore FLORIS (FI-BP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo in quanto il provvedimento
consente agli avvocati di entrare in possesso di dati sensibili senza il controllo da parte dei magistrati.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, presente il prescritto numero di senatori,
mette ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.
La seduta termina alle ore 15,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1187
L’11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
condivisa la finalità del provvedimento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori e di individuare le disposizioni
in materia di diritto del minore ad una famiglia;
considerato che l’articolo 3 indica i compiti della Commissione, che in particolare è chiamata a
verificare lo stato e l’andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, le condizioni
effettive dei minori all’interno delle stesse, nonché il rispetto dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori e degli
standard minimi dei servizi e dell’assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono
essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
considerato, altresì, che l’articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
l’individuazione di linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che
devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la
determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le
modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all’iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e’ ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull’iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e’ stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all’iter del disegno di legge.