(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2026 - Riscontro ufficiale del Dipartimento di Prevenzione alla richiesta di documentazione sulle ispezioni nelle sedi delle Federazioni Sportive Nazionali, sulla formazione obbligatoria, sullo stress lavoro-correlato e sui rischi psicosociali. L’azienda sanitaria comunica l’avvio del procedimento, indica la struttura competente e richiama il termine ordinario di 30 giorni. Ancora nessun dato sull’esistenza o sugli esiti delle verifiche richieste.
Arriva un primo riscontro istituzionale all’inchiesta di Agenparl sulla salute e sicurezza dei lavoratori nelle Federazioni Sportive Nazionali.
L’ASL Roma 2, attraverso il proprio Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.), ha comunicato formalmente l’avvio del procedimento di accesso agli atti relativo alla richiesta giornalistica sulle verifiche effettuate presso le sedi federali ricadenti nel territorio di competenza.
La comunicazione, protocollata il 28 ottobre 2026, fa riferimento all’istanza acquisita dall’azienda sanitaria il 26 ottobre 2026, con protocollo n. 229596.
Si tratta di un primo passaggio amministrativo documentato: l’ASL ha preso in carico la richiesta e individuato l’ufficio competente. Non sono invece ancora stati trasmessi, sulla base della comunicazione ricevuta, verbali ispettivi, relazioni di controllo o dati sugli eventuali accertamenti svolti.
La risposta ufficiale dell’ASL Roma 2
La comunicazione dell’azienda sanitaria reca come oggetto:
«Avvio procedimento accesso atti L.241/1990».
Nel documento, il Dipartimento di Prevenzione informa che, in relazione alla richiesta acquisita al protocollo, è stato avviato il relativo procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241 del 1990.
L’ASL individua quale amministrazione competente la stessa ASL Roma 2 – Unità Operativa Complessa S.Pre.S.A.L., indicando la struttura responsabile della gestione del procedimento.
La nota precisa inoltre che la conclusione del procedimento è prevista, ordinariamente, entro 30 giorni dalla data dell’istanza del 26 ottobre 2026, fatte salve le eventuali interruzioni o sospensioni nei casi contemplati dalla disciplina richiamata.
Viene anche comunicata la possibilità di prendere visione degli atti secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa e dal regolamento aziendale.
La risposta costituisce dunque una conferma formale dell’avvio dell’iter amministrativo, ma non rappresenta ancora una decisione sull’accessibilità dei singoli documenti richiesti.
L’inchiesta sulle Federazioni Sportive Nazionali: quali verifiche sulla sicurezza?
L’istanza presentata da Agenparl riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2026.
L’obiettivo è ricostruire, attraverso documentazione ufficiale, l’attività di vigilanza eventualmente svolta dai servizi territorialmente competenti presso le sedi delle Federazioni Sportive Nazionali.
La richiesta è articolata su sei principali ambiti di approfondimento:
1. Ispezioni e controlli. Acquisire gli eventuali registri, prospetti e atti conclusivi ostensibili delle ispezioni effettuate presso le sedi federali.
2. Valutazione dei rischi. Verificare l’esistenza di documentazione relativa agli accertamenti sull’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione allo stress lavoro-correlato.
3. Formazione obbligatoria. Conoscere gli eventuali controlli sull’adempimento degli obblighi formativi dei lavoratori, compresa la documentazione della frequenza e del completamento dei percorsi.
4. Figure con responsabilità organizzative. Acquisire gli eventuali atti di verifica sulla formazione prevista per i soggetti che esercitano specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza.
5. Rischi organizzativi e psicosociali. Verificare quali controlli siano stati eventualmente effettuati sulla valutazione dello stress lavoro-correlato e sulle condizioni organizzative rilevanti per la tutela dei lavoratori.
6. Provvedimenti e verifiche successive. Ottenere gli eventuali atti conclusivi ostensibili, le prescrizioni, le disposizioni e la documentazione relativa ai controlli sull’attuazione delle misure richieste.
L’istanza è limitata agli atti già detenuti dall’amministrazione e non comprende dati sanitari individuali, cartelle cliniche o informazioni idonee a identificare eventuali segnalanti.
Stress lavoro-correlato e rischi psicosociali: un tema centrale
Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa riguarda la valutazione dei rischi collegati all’organizzazione del lavoro.
Il D.Lgs. n. 81/2008, all’articolo 28, prevede che la valutazione dei rischi comprenda anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo la disciplina applicabile.
In tale contesto, l’inchiesta mira a verificare se siano stati effettuati accertamenti presso le sedi federali e se siano disponibili atti relativi alle condizioni organizzative considerate rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il tema può comprendere, nei limiti delle verifiche previste dalla normativa, aspetti connessi ai carichi di lavoro, alla distribuzione delle responsabilità, all’organizzazione delle attività e alle misure di prevenzione.
È però necessario distinguere tra la presenza di fattori di rischio, l’eventuale segnalazione di criticità e l’accertamento di una violazione.
La richiesta di accesso non implica che siano state riscontrate irregolarità nelle Federazioni Sportive Nazionali. Serve a stabilire quali verifiche risultino documentate e quali eventuali provvedimenti siano stati adottati dalle autorità competenti.
Formazione obbligatoria: non soltanto corsi previsti, ma adempimenti verificati
Un secondo elemento dell’inchiesta riguarda la formazione sulla sicurezza.
L’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza, secondo le disposizioni applicabili alle diverse figure professionali e organizzative.
Agenparl ha chiesto di conoscere gli eventuali controlli svolti sulla documentazione relativa ai percorsi formativi, alla frequenza e al loro completamento.
L’interesse giornalistico è rivolto alla verifica degli adempimenti, non alla semplice esistenza di programmi o iniziative formative.
Anche in questo caso, la disponibilità di un piano formativo e l’effettivo accertamento del suo svolgimento sono elementi distinti che richiedono documentazione specifica.
Un punto da chiarire: accesso civico generalizzato o accesso documentale?
La risposta dell’ASL Roma 2 presenta un elemento procedurale che merita attenzione.
L’istanza giornalistica è stata espressamente formulata come richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
La comunicazione dell’ASL, invece, qualifica l’avvio del procedimento facendo riferimento alla Legge n. 241/1990, che disciplina l’accesso documentale secondo presupposti differenti.
La distinzione non è soltanto formale.
L’accesso civico generalizzato è uno strumento finalizzato al controllo diffuso sull’attività delle amministrazioni, nei limiti e con le eccezioni stabilite dalla legge. L’accesso documentale disciplinato dalla Legge n. 241/1990 segue invece un diverso regime, collegato alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale nei termini previsti dalla normativa.
La comunicazione ricevuta non chiarisce perché l’istanza, presentata come accesso civico generalizzato, sia stata incardinata nel procedimento richiamato dalla Legge n. 241/1990.
Questo aspetto potrà essere oggetto di chiarimento nella successiva interlocuzione con l’azienda sanitaria, anche per evitare incertezze sulle condizioni di accesso e sulle garanzie procedimentali applicabili.
La diversa qualificazione contenuta nella nota non consente, da sola, di affermare che la richiesta sia stata respinta o che l’amministrazione abbia già adottato una decisione definitiva.
Il termine di 30 giorni e i possibili sviluppi
Nella comunicazione l’ASL Roma 2 richiama il termine ordinario di 30 giorni dalla data dell’istanza, salvo le circostanze previste dalla normativa indicata.
Il documento richiama inoltre le possibilità di tutela previste dalla disciplina dell’accesso documentale, compreso il ricorso al giudice amministrativo.
Allo stato, tuttavia, la fase è quella dell’avvio del procedimento.
Non risultano ancora, dalla risposta esaminata, informazioni relative al numero delle ispezioni effettuate presso le sedi delle Federazioni Sportive Nazionali, all’eventuale individuazione di criticità, alle prescrizioni impartite o agli esiti delle verifiche successive.
Sarebbe quindi improprio interpretare il riscontro come conferma dell’esistenza di violazioni o, all’opposto, come prova dell’assenza di controlli.
La trasparenza sui controlli come interesse pubblico
L’iniziativa di Agenparl si inserisce in un più ampio approfondimento giornalistico sulle condizioni di lavoro e sui sistemi di controllo nel settore sportivo nazionale.
L’obiettivo è ricostruire, mediante atti ufficiali, se siano state effettuate ispezioni, quali aspetti siano stati verificati e quali eventuali provvedimenti siano seguiti.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un tema di interesse pubblico anche per le organizzazioni sportive, ferma restando la necessità di valutare gli obblighi concretamente applicabili a ciascun soggetto e alle rispettive strutture.
Il riscontro dell’ASL Roma 2 segna un primo sviluppo documentato: l’istanza è stata acquisita, il procedimento è stato avviato e la struttura competente è stata individuata.
Il passaggio decisivo sarà ora l’accesso agli atti, perché soltanto la documentazione delle verifiche effettivamente svolte potrà consentire una ricostruzione attendibile dell’attività di vigilanza.
Agenparl continuerà a seguire l’iter amministrativo e gli eventuali successivi riscontri, mantenendo distinta l’esistenza di una richiesta di controllo dalla prova di un accertamento e dai suoi risultati.
Fonte documentale: comunicazione dell’ASL Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, protocollata il 28 ottobre 2026, avente a oggetto «Avvio procedimento accesso atti L.241/1990», riferita all’istanza acquisita il 26 ottobre 2026 al protocollo n. 229596.
Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 81/2008, articoli 28 e 37; D.Lgs. n. 33/2013, articoli 5 e 5-bis; Legge n. 241/1990, disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso documentale.
