
(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Roma, 26 agosto 2025
INPS: Applicazione delle aliquote di rendimento per le pensioni di vecchiaia e anticipata degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG dopo la legge di Bilancio 2025
L’INPS, con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni retributive dei dipendenti pubblici iscritti alle principali Casse pensionistiche speciali:
CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali),
CPS (Cassa pensioni sanitari),
CPI (Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate),
CPUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori).
Le novità normative
Le precisazioni fanno seguito alla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 162-165, legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato i limiti ordinamentali per la cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici.
Dal 2025 il limite è fissato a 67 anni, in linea con l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Le amministrazioni pubbliche possono, tuttavia, trattenere in servizio il personale fino ai 70 anni, previo consenso dell’interessato e in presenza di esigenze organizzative.
Aliquote di rendimento e deroghe
Le nuove aliquote di rendimento introdotte con la legge di Bilancio 2024 non si applicano nei casi di pensionamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio. La disciplina derogatoria continua a valere per le pensioni di vecchiaia liquidate dalle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, nonché per i dipendenti di enti che hanno perso la natura pubblica ma sono rimasti iscritti alla CPDEL.
Le stesse regole valgono anche in caso di pensione in cumulo, nel momento in cui il rapporto di lavoro con una amministrazione pubblica termina per raggiunti limiti ordinamentali, ancorché l’interessato risulti da iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO.
La deroga si applica, inoltre, nei casi in cui il dipendente, dopo essere stato trattenuto in servizio oltre i 67 anni, decida di dimettersi prima del compimento dei 70 anni. Diversamente, chi presenta dimissioni volontarie prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia non potrà beneficiare della deroga e vedrà applicate le nuove aliquote di rendimento.
Casi particolari
Per i lavoratori che accedono alla pensione dopo aver fruito dell’APE sociale, la prestazione di vecchiaia (anche in cumulo) viene calcolata con le aliquote delle leggi del 1965 e 1986, mentre in caso di pensione anticipata le quote retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere ricalcolate con le aliquote della legge di Bilancio 2024.
Restano valide le tutele per i lavoratori precoci che hanno maturato e certificato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di decorrenza della prestazione.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare, sul sito dell’INPS, il Messaggio n. 2491 e la circolare n. 53 del 5 marzo 2025.