
(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 26 giugno 2025
FALLIMENTO IN ESTENSIONE DEI SOCI DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE: INOPPONIBILE LA FALLIBILITÀ DELL’ENTE DECISA IN UNA PROCEDURA IN CUI I SOCI NON SONO STATI CONVOCATI
La società semplice è soggetta a fallimento qualora si accerti che di fatto ha svolto attività commerciale. In tal caso, anche i suoi soci illimitatamente responsabili sono sottoposti al fallimento in estensione e il relativo giudizio può essere separato da quello che dichiara il fallimento della società semplice.
Ove si verifichi tale separazione e i soci illimitatamente responsabili non siano stati convocati nella procedura prefallimentare nei confronti della società semplice, la fallibilità di quest’ultima, accertata con la sentenza dichiarativa del suo fallimento, non è opponibile ai soci nel giudizio sul fallimento in estensione.
È quanto si legge nella sentenza numero 87, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 147 della legge fallimentare, precisando i termini della sua interpretazione conforme a Costituzione.
La Corte ha rammentato che, quando il fallimento in estensione è chiesto successivamente al fallimento sociale e i soci non sono stati convocati nella procedura contro la società, il diritto vivente ritiene sufficiente, al fine di tutelare il loro diritto di difesa, la facoltà dei soci di proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento sociale, entro trenta giorni dalla trascrizione sul registro delle imprese di tale sentenza. Si ritiene, infatti, che i soci abbiano l’onere di verificare sul registro delle imprese l’eventuale fallimento della società che sanno poter comportare automaticamente il fallimento in estensione, senza che si debba accertare la loro personale insolvenza.
Nondimeno, la Corte costituzionale, chiamata a occuparsi del citato assetto normativo con specifico riferimento a una società semplice, ha rilevato che, in tal caso, non si può far gravare sui soci l’onere di verificare sul registro delle imprese l’eventuale fallimento di una società che di norma non fallisce.
Pertanto, nel caso della dichiarazione di fallimento della società semplice senza convocazione dei soci illimitatamente responsabili, la Corte ha ritenuto non sufficiente la mera facoltà di proporre reclamo onde tutelare il loro diritto di difesa rispetto alla fallibilità dell’ente. Secondo i giudici delle leggi, «[s]u basi così fragili non può radicarsi l’effettività del diritto di difesa rispetto a un accertamento che condiziona la possibilità di dichiarare il fallimento del socio, con tutti gli effetti che ne derivano anche sul piano personale».
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che l’articolo 147 della legge fallimentare deve essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità dell’ente.
In mancanza, il fallimento sociale non è opponibile ai soci della società semplice nel giudizio sul fallimento in estensione e può, in quel giudizio, essere accertato, salvo che non si dimostri che i soci erano comunque intervenuti nel giudizio sul fallimento sociale, anche in qualità di rappresentanti dell’ente, o hanno già fatto valere il loro diritto di difesa tramite reclamo.
Roma, 26 giugno 2025