
(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Atti Parlamentari
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XIX LEGISLATURA
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
Camera dei Deputati
DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2148
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GUSMEROLI, MOLINARI, CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI, MATONE, ANDREUZZA, BARABOTTI, DI MATTINA, TOCCALINI, BISA,
BOF, GIAGONI, MONTEMAGNI, NISINI, PIERRO
Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di
carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all’agente della
riscossione
Presentata il 27 novembre 2024
ONOREVOLI COLLEGHI ! – La gestione del
contenzioso tributario e il recupero dei
crediti da parte dell’Agenzia delle entrate
rappresentano un nodo cruciale per la sostenibilità del bilancio pubblico e per il
rapporto tra lo Stato e i contribuenti. I
precedenti interventi di definizione agevolata delle cartelle esattoriali hanno incontrato notevole successo, sia quanto al numero delle adesioni da parte dei contribuenti sia per gli effetti di alleggerimento
del carico amministrativo gravante sugli
uffici. Infatti, la prima definizione agevolata delle cartelle, per i carichi affidati tra
il 2000 e il 2016, è arrivata con il decretolegge fiscale collegato alla legge di bilancio
per l’anno 2017 (articolo 6 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225). Successivamente, il decretolegge collegato alla legge di bilancio per
l’anno 2018 (articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172) ha riaperto i termini per aderire alla definizione, estendendone l’operatività anche in riferimento ai
carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cosiddetta « rottamazione-bis »).
Il decreto-legge fiscale collegato alla legge
di bilancio per l’anno 2019 (articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136) ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo della disciplina, includendovi i carichi
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affidati fino al 31 dicembre 2017 (cosiddetta « rottamazione-ter »). Infine, con l’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, è stata introdotta
una nuova definizione agevolata (cosiddetta « rottamazione-quater ») dei carichi
affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la
possibilità per il contribuente di estinguere
i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo versando unicamente
le somme dovute a titolo di capitale e
quelle maturate a titolo di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e per i
diritti di notificazione, con la novità di non
dover corrispondere le somme dovute a
titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni,
interessi di mora e aggio.
Grazie soprattutto a quest’ultima definizione agevolata, molti contribuenti hanno
quindi colto l’opportunità di saldare i propri debiti con lo Stato a condizioni semplificate, determinando altresì un aumento
delle entrate straordinarie di bilancio e
permettendo, al contempo, di chiudere numerosi procedimenti pendenti. Numerosi
cittadini e imprese – è bene tenerlo presente – non evadono deliberatamente, ma
talvolta si trovano impossibilitati a saldare
le somme dovute a causa di una condizione
finanziaria precaria, spesso aggravata da
fattori esterni come la crisi economica,
l’aumento del costo della vita e la difficoltà
di realizzare la liquidità necessaria. In questi casi soprattutto, l’accumulo di interessi
e sanzioni non fa altro che peggiorare la
condizione di chi già si trova in difficoltà,
rendendo il debito insostenibile e compromettendo qualsiasi possibilità di regolarizzazione. Per tale ragione, un aspetto critico
da considerare è l’irragionevolezza dell’attuale sistema, che prevede una lievitazione
automatica di interessi e sanzioni sui debiti
fiscali. Questo meccanismo, pur concepito
per incentivare la tempestiva regolarizzazione, finisce per colpire in modo sproporzionato contribuenti che, pur volendo adempiere ai propri obblighi, si trovano molto
spesso in oggettive difficoltà economiche.
Tale sistema, paradossalmente, scoraggia
l’ottemperanza agli obblighi fiscali e alimenta un circolo vizioso di inadempienza
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che si traduce in un danno tanto per il
contribuente quanto per l’amministrazione
finanziaria, la quale non riesce a recuperare le somme dovute.
A supporto di ciò, secondo gli ultimi dati
diffusi nel corso dell’audizione svoltasi il 27
febbraio 2024 presso la 6a Commissione
(Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, il direttore dell’Agenzia delle entrate
ha ricordato che la definizione agevolata
introdotta dalla legge n. 197 del 2022 ha
coinvolto oltre 3 milioni di contribuenti,
che hanno presentato almeno una domanda di adesione, e interessato oltre 26,6
milioni di cartelle, con incassi registrati al
31 dicembre 2023 per circa 6,8 miliardi di
euro. Con riferimento all’istituto della rateizzazione delle somme dovute, nel 2023
sono state concesse circa 1,4 milioni di
dilazioni, con una crescita del 12 per cento
rispetto all’anno precedente. Questo dimostra che molti contribuenti non riescono a
far fronte ai debiti fiscali non per volontà
di evasione, ma per l’incapacità di sostenere il peso economico generato da eventi
straordinari, come la difficile congiuntura
economica degli ultimi due anni.
La stessa Agenzia delle entrate, il 10
maggio 2024, in un contributo presentato
nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della
riscossione (atto del Governo n. 152 della
XIX legislatura) presso la VI Commissione
(Finanze) della Camera dei deputati, ha
ulteriormente ricordato che quello in atto è
un percorso riformatore necessario per abbandonare un impianto normativo ormai
risalente, ancora ispirato a princìpi appropriati ad un contesto di alterità tra la
pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell’attività di riscossione
coattiva. In quell’occasione, l’Agenzia ha
inoltre presentato un quadro aggiornato
del valore residuo del « magazzino » della
riscossione che « alla data del 31 marzo
2024 risulta pari a 1.232,5 miliardi di euro
e, per buona parte di essi, l’agente della
riscossione dovrebbe continuare ad effettuare adempimenti puramente formali (essenzialmente nel tentativo di interrompere
il decorso dei termini di prescrizione), senza
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prospettiva di effettiva riscossione. […] L’importo dei crediti residui alla data del 31
marzo 2024 appare, per circa il 40 per
cento, di difficile recuperabilità, tenuto conto
delle condizioni soggettive che caratterizzano i debitori: 148,7 miliardi di euro sono
dovuti, infatti, da soggetti interessati da
procedure concorsuali, 207,3 miliardi di
euro da persone decedute ovvero da imprese cessate, 137,9 miliardi di euro da
soggetti che, in base ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti. Per ulteriori 97,5 miliardi di euro,
l’attività di riscossione è attualmente sospesa per effetto di specifici provvedimenti
di sospensione delle attività di recupero ».
Alla luce dell’attuale situazione, appare
quindi evidente la necessità di introdurre
nuove misure agevolative per l’estinzione
dei debiti dei contribuenti. Le precedenti
iniziative di « rottamazione » fiscale, infatti,
hanno rappresentato un’importante opportunità per molti contribuenti, permettendo
loro di alleggerire il carico delle cartelle
esattoriali accumulate nel tempo. Tuttavia,
queste misure, pur significative, si sono
rivelate solo parzialmente efficaci nel risolvere in maniera strutturale il problema
di tantissimi cittadini e imprese alle prese
con debiti fiscali derivanti da imposte regolarmente dichiarate ma non versate. È
cruciale sottolineare che, nella maggior parte
dei casi, tali situazioni non sono il frutto di
disonestà o evasione fiscale, ma piuttosto di
difficoltà economiche temporanee o eventi
imprevisti che hanno impedito ai contribuenti di adempiere ai propri obblighi. Per
affrontare in modo definitivo questo problema e offrire una vera soluzione a contribuenti, piccoli imprenditori, artigiani,
commercianti e liberi professionisti, è necessario andare oltre le misure di emergenza e prevedere strumenti che permettano una reale sostenibilità economica. Ecco
perché l’introduzione di una rateizzazione
su un periodo sufficientemente lungo, per
esempio dieci anni, con rate di importo
fisso ed eguale, non solo semplifica la pianificazione finanziaria per i contribuenti,
ma elimina anche l’incertezza – nonché il
peso psicologico – derivante da importi
variabili o da scadenze ravvicinate che po-
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trebbero esporre a rischi ulteriori la stabilità di molte attività. Il successo di una
misura di questo tipo sta nel riconoscere
che dichiarare le imposte, ma non riuscire
a pagarle, non è un segnale di irresponsabilità bensì una manifestazione di difficoltà
economica che, in molti casi, è del tutto
indipendente dalla volontà del contribuente.
Eventi come crisi economiche, problemi di
salute o altre circostanze eccezionali possono colpire chiunque, e in questi momenti
lo Stato ha il dovere di intervenire non per
aggravare la situazione ma per offrire supporto. Piccole e medie imprese, commercianti e professionisti rappresentano il tessuto economico fondamentale dell’Italia:
permettere loro di rimettersi in bonis significa garantire occupazione, continuità
produttiva e un futuro più solido per l’economia nazionale. Solo con un approccio
basato su solidarietà, equità e visione a
lungo termine lo Stato può dimostrare di
essere realmente al fianco dei contribuenti,
trasformando una crisi in un’opportunità
di ripartenza. La presente proposta di legge
vuole quindi essere una risposta concreta e
positiva – oltreché immediatamente attuabile – per aiutare famiglie, imprese, operatori economici, liberi professionisti e commercianti che desiderano instaurare con il
fisco un rapporto più semplice, trasparente
e basato sulla fiducia reciproca.
L’articolo 1, al comma 1, consente la
definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Al
comma 2 si prevede che il pagamento delle
somme dovute, entro un periodo temporale
più ampio rispetto alle precedenti definizioni agevolate, potrà avvenire con un piano
di rateizzazione nel numero massimo di
centoventi rate di eguale importo, la prima
con scadenza al 31 luglio 2025 e le restanti
all’ultimo giorno di ogni mese fino alla
completa estinzione del debito. In continuità con quanto previsto dalla precedente
definizione agevolata di cui all’articolo 1,
commi 231 e seguenti, della legge n. 197
del 2022, con l’adesione alla definizione
agevolata prevista dalla presente proposta
di legge è annullato l’obbligo di pagamento
dell’aggio in favore dell’agente della riscos-
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sione. Ricalcando le procedure previste per
le precedenti definizioni agevolate, il comma
3 pone a carico dell’agente della riscossione
l’onere di fornire ai contribuenti, in apposita area del proprio sito internet, i dati
necessari a individuare i carichi definibili
in via agevolata; il comma 4 stabilisce che
il debitore, entro il 30 aprile 2025, deve
presentare all’agente della riscossione una
dichiarazione in cui manifesta la propria
volontà di procedere alla definizione agevolata. Il comma 5 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assuma
l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi
pendenti relativi ai carichi che intende definire. Il comma 6 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile
2025. Il comma 7 stabilisce che, ai fini della
determinazione dell’ammontare delle somme
da versare per la definizione – a titolo di
capitale compreso nei carichi affidati e a
titolo di rimborso delle spese per le procedure di notificazione della cartella di
pagamento – si considerano unicamente gli
importi già pagati allo stesso titolo e che il
debitore, se ha già interamente versato le
medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare
la sua volontà di aderire alla definizione
per beneficiare degli effetti di quest’ultima.
In base al comma 8 restano comunque
definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque
titolo e relative ai debiti definibili. Con il
comma 9 sono stabiliti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione
alla procedura agevolata. Il comma 10,
analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, affida all’agente della riscossione il compito di comunicare, entro il 30 giugno 2025, ai debitori
che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto. Il comma 11 individua le modalità di versamento delle somme dovute,
che può essere effettuato mediante domiciliazione su conto corrente oppure con
bollettini precompilati, che l’agente della
riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, ovvero
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presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Il comma 12 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in
atto. Il comma 13 riguarda l’eventualità di
omesso, insufficiente o tardivo versamento.
Il comma 14 definisce i casi in cui nella
definizione agevolata, analogamente a
quanto disposto per il passato, sono compresi anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti avviati a seguito di
istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano
del consumatore (ai sensi del capo II, sezione I, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in
materia di crisi da sovraindebitamento) e
nei procedimenti instaurati nell’ambito della
ristrutturazione dei debiti del consumatore
e del cosiddetto « concordato minore », ai
sensi del codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Il comma 15 prevede che alle somme occorrenti per aderire
alla definizione agevolata che sono oggetto
di procedura concorsuale o delle procedure
di composizione negoziale della crisi d’impresa si applichi la disciplina dei crediti
prededucibili. Il comma 16 consente di
estinguere con le procedure in esame anche
i debiti relativi a precedenti istituti di « pace
fiscale » (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al
2022, anche se con riferimento a essi si è
determinata l’inefficacia della definizione,
purché oggetto di dichiarazioni rese nei
termini di legge. Il comma 17 stabilisce che,
per effetto del pagamento delle somme
dovute per la definizione, l’agente della
riscossione è automaticamente discaricato
dell’importo residuo contenuto nei carichi
definiti. Il comma 18 estende la definizione
agevolata anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione
dagli enti di previdenza privati, previe apposite delibere dei medesimi enti pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali
entro il 31 gennaio 2025, se comunicate
entro la medesima data all’agente della
riscossione mediante posta elettronica certificata. Il comma 19, infine, specifica che
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le illustrate disposizioni si applicano anche
ai crediti che siano stati oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale
favorevole all’ente creditore, ancorché riferiti a ruoli riportati a zero, ai carichi, ai
ruoli, alle cartelle e alle comunicazioni di
irregolarità emesse a seguito di controlli
delle dichiarazioni fiscali (cosiddetti « avvisi bonari »), ovvero per le somme a qualsivoglia titolo ancora dovute sui carichi
medesimi.
L’articolo 2, comma 1, consente alle
regioni e agli altri enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione
fiscale notificati negli anni dal 2018 al
2023, mediante l’esclusione delle sanzioni.
Ai sensi del comma 2, il provvedimento con
cui è disposta la definizione agevolata deve
disciplinare i seguenti aspetti:
a) il numero massimo delle rate e la
relativa scadenza, fermo restando che in
ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 31 dicembre 2026;
b) le modalità attraverso le quali il
debitore può presentare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
c) il termine entro cui l’interessato è
tenuto a presentare tale istanza, prevedendo che detta istanza debba specificare il
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numero di rate in cui il debitore intende
articolare il pagamento, l’eventuale sussistenza di giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata nonché
la dichiarazione con cui il debitore assume
l’impegno di rinunciare ai giudizi instaurati;
d) il termine entro il quale l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse, al netto dei benefìci
concessi dal provvedimento di definizione
agevolata, l’ammontare delle singole rate e
la scadenza delle stesse.
Il comma 3 disciplina gli effetti della
presentazione dell’istanza di attivazione della
definizione agevolata delle entrate da parte
dell’interessato, che consistono nell’immediata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle
somme oggetto dell’istanza stessa. Ai sensi
del comma 4, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme
dovute, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere gli ordinari termini
di prescrizione e decadenza per il recupero
delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono
essere estinti, secondo le disposizioni del
presente articolo, senza corrispondere le
somme affidate all’agente della riscossione
a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le
sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, versando le somme dovute a
titolo di capitale e quelle maturate a titolo
di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al
comma 1 è effettuato nel numero di rate di
eguale importo individuato dal debitore,
nel limite massimo di centoventi rate, la
prima con scadenza al 31 luglio 2025 e le
restanti con scadenza all’ultimo giorno di
ogni mese fino all’estinzione del debito.
3. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del
proprio sito internet istituzionale, i dati
necessari per individuare i carichi definibili
ai sensi del presente articolo.
4. Il debitore manifesta all’agente della
riscossione la propria volontà di procedere
alla definizione ai sensi del comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita
dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente
rende note mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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5. Nella dichiarazione di cui al comma
4 il debitore indica l’eventuale pendenza di
giudizi aventi a oggetto i carichi in essa
compresi e assume l’impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che sono sospesi dal
giudice, previa presentazione di copia della
dichiarazione medesima, nelle more del
pagamento delle somme dovute. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e
alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca
la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Entro il 30 aprile 2025 il debitore può
integrare, con le modalità previste dal
comma 4, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
7. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi
del comma 1, si tiene conto esclusivamente
degli importi già versati a titolo di capitale
compreso nei carichi affidati e a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento. Se il debitore, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti
della definizione deve comunque manifestare la propria volontà di aderirvi con le
modalità previste dal comma 4.
8. Le somme relative ai debiti definibili,
versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
9. A seguito della presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza
della prima rata delle somme dovute a
titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni operanti alla data di presentazione della dichiarazione;
c) non possono essere iscritti nuovi
fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi
quelli già iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione;
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d) non possono essere avviate nuove
procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo
incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter
e 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica l’articolo 54 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarità contributiva, di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015.
10. Entro il 30 giugno 2025, l’agente
della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al
comma 4 l’ammontare complessivo delle
somme dovute ai fini della definizione. Tale
comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione.
11. Il pagamento delle somme dovute
per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto
corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione
di cui al comma 10;
b) mediante modelli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è
tenuto ad allegare alla comunicazione di
cui al comma 10;
c) presso gli sportelli dell’agente della
riscossione.
12. Limitatamente ai debiti definibili
per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 4:
a) le dilazioni sospese ai sensi del
comma 9, lettera b), sono automaticamente
revocate alla data del 31 luglio 2025;
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b) il pagamento della prima rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito
positivo.
13. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di otto rate,
anche non consecutive, tra quelle in cui è
stato dilazionato il pagamento delle somme
di cui al comma 2, la definizione non
produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tale caso, relativamente ai debiti
per i quali la definizione non ha prodotto
effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti
a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento
del carico e non determinano l’estinzione
del debito residuo, di cui l’agente della
riscossione prosegue l’attività di recupero.
14. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche
i debiti risultanti dai carichi affidati agli
agenti della riscossione che rientrano in
procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II,
sezione prima, della legge 27 gennaio 2012,
n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II,
sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la
possibilità di effettuare il pagamento del
debito, anche falcidiato, con le modalità e
nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione.
15. Alle somme occorrenti per aderire
alla definizione di cui al comma 1 che sono
oggetto di procedura concorsuale nonché
di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili.
16. Possono essere estinti, secondo le
disposizioni del presente articolo, anche se
con riferimento a essi si è determinata
l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli
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agenti della riscossione dal 2000 al 2022
oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell’articolo 6, comma 2, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172;
c) dell’articolo 3, comma 5, del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136;
d) dell’articolo 1, comma 189, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
f) dell’articolo 1, comma 235, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197.
17. A seguito del pagamento delle somme
di cui al comma 1, l’agente della riscossione
è automaticamente discaricato dell’importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle
quote discaricate, lo stesso agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31
dicembre 2030, l’elenco dei debitori che si
sono avvalsi delle disposizioni del presente
articolo e dei codici tributo per i quali è
stato effettuato il versamento.
18. Le disposizioni dei commi da 1 a 17 si
applicano altresì ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere
dei medesimi enti approvate ai sensi del
comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31
gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
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19. Le disposizioni del presente articolo
si applicano ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione
anche quando i relativi ruoli, cartelle e
avvisi di addebito siano stati successivamente oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale di accertamento e di
condanna al pagamento in favore dell’ente
creditore, ovvero per cifre inferiori a quelle
originariamente affidate e iscritte a ruolo.
Le stesse disposizioni si applicano anche
qualora l’ente creditore abbia proceduto ad
azzerare il debito iscritto a ruolo, con o
senza reiscrizione a ruolo, per le somme
accertate come dovute alla data di entrata
in vigore della presente legge e comunque
alle comunicazioni di irregolarità e agli
avvisi telematici notificati fino al 31 dicembre 2024 a seguito di controlli delle dichiarazioni fiscali.
Art. 2.
(Estensione della facoltà di definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti
locali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le
regioni, le province, le città metropolitane e
i comuni, con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2023, dagli enti
stessi e dai concessionari della riscossione
di cui all’articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti
destinati a disciplinare le entrate stesse, la
definizione agevolata, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni
relative alle predette entrate. Gli enti territoriali di cui al primo periodo, entro
trenta giorni dalla data di adozione dell’atto di cui al medesimo periodo, ferme
restando le forme di pubblicità legale per
Atti Parlamentari
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Camera dei Deputati
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esso previste, ne danno notizia mediante
pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con gli atti adottati ai sensi del comma
1 gli enti territoriali ivi indicati stabiliscono
anche:
a) il numero massimo delle rate in cui
può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 31
dicembre 2026;
b) le forme e le modalità con cui il
debitore presenta l’istanza con la quale
manifesta la propria volontà di avvalersi
della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza di cui alla lettera b), in cui il
debitore indica il numero delle rate in cui
intende ripartire il pagamento nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa,
assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi
giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la
definizione agevolata ed eventualmente
quello delle singole rate e la scadenza delle
stesse.
3. A seguito della presentazione dell’istanza di cui al comma 2, lettere b) e c),
sono sospesi i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme
oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato pagamento di otto
rate, anche non consecutive, la definizione
di cui al comma 1 non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero
delle somme oggetto dell’istanza. In tale
caso, i versamenti effettuati sono acquisiti
dall’ente territoriale a titolo di acconto
dell’importo complessivamente dovuto.