
(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=22/05/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=16/05/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=22/05/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=16/05/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 16 al 22 maggio 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 17 maggio 2022
Sentenze nelle cause [C-600/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-600/19) Ibercaja Banco (ES), cause riunite [C-693/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-693/19) SPV Project 1503 (IT) – [C-831/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-831/19) Banco di Desio e della Brianza e.a. (IT), [C-725/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-725/19) Impuls Leasing România (RO), [C-869/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-869/19) Unicaja Banco (ES)
(Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – direttiva 93/13/CEE)
La Corte, riunita in Grande sezione, è chiamata a pronunciarsi su varie questioni pregiudiziali introdotte dalle giurisdizioni italiana, spagnola e rumena sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori.
Si chiede alla Corte di chiarire se alcuni principi di procedura, quale l’autorità di cosa giudicata, possano limitare i poteri dei giudici nazionali, in particolare dei giudici dell’esecuzione, nel valutare il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali. E’ compatibile con la direttiva 93/13 il fatto che certi principi procedurali nazionali non permettano tale valutazione in fase esecutiva, nè consentano al giudice dell’esecuzione una valutazione d’ufficio ?
[Documenti di riferimento C-600/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-600/19), [C-693/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-693/19)[, C-725/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-725/19), [C-869/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-869/19)
Mercoledì 18 maggio 2022
Sentenza nella causa [T-609/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-609/19) Canon / Commission (EN)
(Concorrenza – concentrazione)
Nel 2016 Canon Inc., società multinazionale giapponese specializzata nella fabbricazione di prodotti ottici e di riproduzione delle immagini, ha assunto il controllo di Toshiba Medical Systems Corporation, une filiale appartenente al 100 % a Toshiba Corporation. L’acquisizione è stata effettuata in due fasi, attraverso una società veicolo (MS Holding) creata appositamente per questo scopo. La Commissione ha avviato un’indagine sull’operazione di acquisizione per possibili violazioni degli obblighi di notifica e di sospensione previsti dal regolamento sulle concentrazioni. Con decisione del 27 giugno 2019, la Commissione ha accertato la violazione degli obblighi anzidetti ed ha inflitto a Canon Inc. due ammende dell’importo complessivo di 28 milioni di euro.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul ricorso introdotto da Canon Inc. per l’annullamento della decisione della Commissione.
[Documenti di riferimento T-609/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-609/19)
Giovedì 19 maggio 2022
Sentenza nella causa [C-33/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-33/21) INAIL et INPS (IT)
(Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – legislazione applicabile)
A seguito di un’ispezione, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ritenuto che i 219 impiegati di Ryanair, di stanza all’aeroporto di Bergamo, esercitassero attività lavorativa dipendente sul territorio italiano e dovessero essere assicurati presso l’INPS, in applicazione del diritto italiano e del regolamento 1408/71, per il periodo compreso tra giugno 2006 e febbraio 2010. Anche l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha ritenuto che gli stessi impiegati dovessero essere assicurati presso l’INAIL, per il periodo dal 25 gennaio 2008 al 25 gennaio 2013, in relazione ai rischi derivanti dal lavoro di terra in quanto essi prestavano servizio presso la base operativa di Ryanair presso l’aeroporto di Bergamo.
La Corte di Cassazione, investita in ultima istanza del contenzioso tra gli enti previdenziali e Ryanair, si è rivolta alla Corte di Giustizia per sapere qual è la legislazione sociale applicabile al personale navigante di una compagnia aerea, con base in uno Stato membro, che non è coperto dai certificati E101 e che effettua il lavoro quotidiano per una durata di 45 minuti nella base operativa denominata « crew room », a disposizione della detta compagnia aerea in diverso Stato membro in cui il personale navigante risiede, e per il resto, a bordo delle aeronavi.
[Documenti di riferimento C-33/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-33/21)
Giovedì 19 maggio 2022
Sentenza nella causa
[C-569/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-569/20)
Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (BG)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – diritto di partecipare al processo)
In Bulgaria erano stati aperti dei procedimenti penali nei confronti di IR, accusato di associazione a delinquere per la commissione di gravi reati fiscali. La prima procedura è stata dichiarata nulla per questioni procedurali legate alla mancata partecipazione dell’interessato al processo. Una nuova procedura è stata aperta e portata avanti nell’assenza di IR, nuovamente irreperibile, poiché egli si era volontariamente sottratto al processo dandosi alla fuga. Il giudice nazionale si è però chiesto se IR sia stato informato correttamente delle garanzie procedurali esistenti a sua tutela, nonché in quale ipotesi della direttiva 2016/343 -in materia di presunzione di innocenza e di diritto a partecipare al processo penale- rientri la situazione concreta in cui egli versa. Ha, di conseguenza, sottoposto il quesito alla Corte di Giustizia.
[Documenti di riferimento C-569/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-569/20)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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