
(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia
SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE N. 22
PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA N° 113
UFFICIO AMBIENTE –
del 07-08-2024
OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI
INTERFACCIA, PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA STRADALE E PER LA
PREVENZIONE DI INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI
IL SINDACO
RICHIAMATI:
? il D.lgs n.1 del 2018, “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco
quale Autorità di protezione civile ed all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta
Autorità;
? la Legge 21 novembre 2000, n. 353,”Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
? il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
? il Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione vigenti;
? il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
? il Piano Comunale di Protezione Civile
? la Legge Regionale n. 20/2001 “Testo Unico Regionale per le foreste”, ed in particolare le
disposizioni del Capo III relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
? il vigente Piano Antincendio Regionale;
? il DPR 11 luglio 1980, n. 753, artt. 52 e 55, i quali prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato
far crescere piante o siepi ad una distanza inferiore di mt 6 e destinare i terreni adiacenti a bosco ad una
distanza minore di mt. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi sempre come proiezione orizzontale
(fatte salve specificazioni e/o eccezioni di Legge);
CONSIDERATO CHE
? in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree
di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e
all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la
privata incolumità;
? l’aumento delle temperature, associato ad eventuali problemi di siccità che si possano verificare nel periodo
estivo, costituisce rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi, con ripercussioni non solo sulle
aree ad uso agricolo, ma anche su tutte le altre aree vegetate che si predispongono facilmente al passaggio
del fuoco, aumentando la probabilità che si verifichino eventi con forte impatto sul territorio;
? è necessario ridurre la probabilità che si verifichino eventi combustivi mediante l’adozione delle necessarie
misure di diminuzione del rischio;
CONSIDERATO CHE
? sono stati riscontrati frequenti situazioni di mancata o inadeguata manutenzione del verde, delle ripe e degli
argini dei corsi d’acqua da parte dei proprietari o conduttori di fondi confinanti confinanti con le strade ricadenti
nel territorio comunale;
sono state riscontrate frequenti situazioni di incuria e/o negligenza, da parte dei proprietari o dei conduttori,
nell’esecuzione di periodici interventi di taglio siepi e dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché
nella rimozione di materiale proveniente dalla lavorazione dei campi e nel taglio della vegetazione spontanea
prospiciente la strada;
sono state riscontrati frequenti casi di mancata e/o non idonea regimazione delle acque provenienti dai campi e
dai fossi camperecci che hanno dato luogo ad un notevole afflusso di acqua, detriti e fango sulle sedi stradali;
CONSIDERATO che le evidenti ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della Legge 241/90;
DATO ATTO che, l’art. 21 bis della L.241/1990 dispone quanto di seguito riportato: “Il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche
nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”
VISTI:
? l’art. 12, c. 5, lett a) del D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione Civile, il quale dispone che Il Sindaco, in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell’adozione di provvedimenti
contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
? gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle disposizioni sull’Ordinamento degli Enti Locali;
? il Vigente Piano Comunale di Protezione Civile Multirischio, approvato con D.C.C. n. 77 del
RITENUTO di provvedere al fine di preservare il patrimonio paesaggistico e floro-faunistico, nonchè di tutelare
la pubblica incolumità e l’igiene pubblica
ORDINA
a tutti i privati (proprietari, affittuari, possessori o detentori a qualsiasi titolo) ed agli Enti proprietari delle
strade, ricadenti sul territorio di questo Comune, di provvedere al periodico taglio ed alla rimozione
dello sfalcio e della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro degli edifici e al
confine di strade di ordine sovracomunale;
ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art.
2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici,
depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune
l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e
della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche
per le aree esterne, da trasmettere al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una
migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a
contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre
essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la
realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi
e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi
boschivi;
ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente
e all’interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una
larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si
propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il
perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore
a 5 metri;
ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera,
di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine delle raccolte
cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio;
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di
abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea.
Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10
metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un
eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere,
siano esse incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che
urbani, di provvedere a proprie cure e spese al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite ed in
perfetto ordine, al periodico taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dello
sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura,
esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per
l’insorgenza e propagazione di incendi.;
ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione
e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali
parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni
seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici
boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di
altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva
nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa;
ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e
strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di
mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto
disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere
dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti
costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.;
ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di
attenersi scrupolosamente ai contenuti dell’art.13 del D.Lgs n.36 del 13 Gennaio 2003, per quanto riguarda
la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei
piani di gestione;
ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio
incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione
adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà
tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un
abbattimento della massa infiammabile;
a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti,
adiacenti a linee ferroviarie, di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da
covoni di grano, erbe secche e qualsiasi altro materiale combustibile;
RICORDA
Che ai sensi del vigente “Regolamento di Polizia Urbana e Rurale” e del “Codice della
Strada” dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
E’ vietata l’accensione di fuochi:
I. nei boschi e nei terreni con essi confinanti ricoperti da vegetazione facilmente
infiammabile, a meno di 100 metri dai medesimi;
II. a meno di 100 metri dalle abitazioni;
III. nei giorni ventosi o siccitosi.
La disposizione di cui al comma A, non si applica alla bruciatura dei residui della potatura
degli ulivi, condotta in tempi brevi, sotto sorveglianza diretta e nella massima cautela
seguendo le norme consuetudinarie in agricoltura.
E’ vietato, senza autorizzazione della Polizia Municipale, accumulare materiale
infiammabile in quantità tale da costituire pericolo in caso di incendio ad una distanza
inferiore a 100 metri dalle civili abitazioni.
A distanza superiore a 100 metri da abitazioni, boschi o terreni con questi confinanti
ricoperti da vegetazione l’accensione di fuochi, se ammessa dalle vigenti disposizioni di
carattere sovracomunale, è in ogni caso subordinata anche al rispetto delle seguenti
condizioni:
I. comunicazione preventiva al Comune e al Corpo Forestale dello Stato, con
anticipo di almeno 48 ore, del giorno, del luogo e del tipo di materiale da bruciare,
nonché delle generalità del dichiarante e della dichiarazione di presa visione delle
presenti disposizioni;
II. bruciamento nel solo periodo compreso fra le ore 5 e le ore 9 dei giorni feriali;
III. estensione massima delle superfici pari a Ha 2, ripartite in settori con adeguato
numero di solchi e lasciando una fascia libera di almeno 5 metri dalle aree
confinanti. L’accensione deve avvenire in un settore per volta.
divieto di accensione del fuoco a cerchio e presenza di idonee misure precauzionali
con personale e macchinari adeguati allo spegnimento dei fuochi;
E’ vietato gettare mozziconi di sigaretta nei boschi, lungo le strade e i sentieri che li
attraversano.
L’accensione di fuochi, falò in occasione di feste ed altre tradizioni necessita di
autorizzazione comunale.
G. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere di
provvedere alla regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione
dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in
particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di
uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
H. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere di
provvedere al taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree
pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.
I. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere di
provvedere alla escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei
fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il
regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.
J. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere di
provvedere al mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade,in modo tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui al
punto precedente, lo scoscendimento del terreno,l’ingombro delle pertinenze e della sede
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono
altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
interventi che possono causare i predetti eventi.
K. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere di
provvedere all’adozione, in presenza di canali artificiali siti in prossimità del confine stradale,
di tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire la tracimazione delle acque sulla
sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
L. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e fondi agricoli e delle aree libere di
provvedere alla lavorazione dei fondi agricoli in maniera tale da non compromettere la
funzionalità e la struttura delle strade. Allo scopo la lavorazione dei fondi dovrà avvenire
mantenendo una fascia di rispetto di almeno 1 metro dal ciglio stradale. I fossi camperecci
realizzati per la regimazione delle acque, dovranno essere orientati in maniera tale da non
arrecare pregiudizio alla stabilità dei versanti e da non riversare acqua e detriti sulla sede
stradale.
Al Corpo Polizia Municipale è demandato il controllo sul territorio e l’accertamento delle infrazioni;
Al Settore Lavori Pubblici e Ambiente è demandata, previa comunicazione del Corpo Polizia
Municipale, l’esecuzione degli interventi sostitutivi in danno degli inadempienti.
AVVERTE CHE
le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrativa previste, dal Codice della
Strada e dall’art. 72 del Regolamento di Polizia Urbana;
per quanto non previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana le
violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da €
25.00 a € 500,00.
DISPONE CHE
1. la presente Ordinanza venga diffusa attraverso gli organi di stampa locale e pubblicata:
? all’albo pretorio on-line del Comune di Gualdo Tadino;
? sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino;
2. che la presente Ordinanza venga notificata a:
? Prefettura di Perugia;
? Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
? Carabinieri Comando Stazione di Gualdo Tadino
? Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia
? Distaccamento VV.FF. di Gualdo Tadino – Gaifana
? Regione Umbria ai seguenti indirizzi PEC:
INFORMA CHE
contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione
al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni dalla comunicazione al Presidente della
Repubblica (ricorso straordinario);
Il Sindaco
(Dott. Massimiliano Presciutti)
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)