(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2024 - (AGENPARL) – lun 20 maggio 2024 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 maggio 2024
SE LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE “FINANZIATA” CON L’ANTICIPAZIONE DELLA NASPI DIVIENE IMPOSSIBILE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL PERCETTORE, LA RESTITUZIONE NON È INTEGRALE, MA È PROPORZIONALE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INSTAURATO NEL PERIODO COPERTO DALL’INDENNITÀ
La Corte costituzionale (sentenza n. 90) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Nel caso di specie l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata quale incentivo all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro (un bar). Successivamente l’Istituto gli aveva richiesto l’integrale restituzione di tale incentivo perché il lavoratore, prima che terminasse il periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il COVID ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La norma dichiarata incostituzionale stabiliva, infatti, che l’aver stipulato un contratto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI determinava in ogni caso l’obbligo di restituzione dell’intera somma anticipata.
Ma – ha affermato la Corte costituzionale – la previsione della integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, allorché l’attività imprenditoriale non sia proseguita per «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà», come nel caso delle restrizioni per il COVID.
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