
[lid] Il Tribunale di Milano – Sezione I civile, con la sentenza del 15 luglio 2013, numero 10023, ha riconosciuto la responsabilità professionale di un notaio in un caso in cui si è verificato un errore nella redazione della denuncia di successione e nella formalizzazione di atti di rinuncia all’eredità. Questo errore ha portato all’acquisto di quote degli immobili caduti in successione da parte dello Stato, causando un danno al cliente.
In seguito a tale situazione, il Tribunale di Milano ha stabilito che un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio è ammissibile secondo le regole generali sulla materia risarcitoria. La decisione di accettare l’azione di responsabilità dipenderà dalla verifica del danno subito dal cliente. Si deve valutare se, con ragionevole certezza, il cliente avrebbe potuto ottenere una situazione economicamente più vantaggiosa se il professionista avesse adempiuto diligentemente ai suoi obblighi professionali.
Questa sentenza, con numero 10023/13, ha riguardato la condanna al risarcimento dei danni subiti dal cliente del notaio a causa dell’inadempimento dell’incarico professionale. L’incarico prevedeva la predisposizione di misure atte a far ottenere all’cliente l’intera quota di proprietà di un immobile.
Nel caso specifico, l’errore nella redazione della denuncia di successione da parte del notaio ha portato automaticamente allo Stato l’acquisto di una quota dell’immobile, impedendo al cliente di acquisirne la proprietà completa.
I giudici di Milano hanno affermato che solo i danni di diretta e immediata conseguenza del comportamento del professionista sono risarcibili. Per quanto riguarda l’inadempimento, il Tribunale ha stabilito che il notaio deve adempiere all’incarico con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, come previsto dall’art. 1176, comma secondo, c.c. La diligenza richiesta non può essere paragonata a quella dell’uomo medio, ma deve corrispondere a un agente modello, esperto ed accorto, che svolge lo stesso tipo di attività specifica richiesta nel caso concreto.
Di seguito la massima « il notaio è tenuto all’espletamento dell’incarico ad esso affidato dalle parti con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, secondo il disposto di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c.. La diligenza esigibile dal professionista non può, dunque, identificarsi con quella dell’uomo medio, ma con quella exacta diligentia esigibile dall’homo eiusdem generis et condicionis, cioè dall’astratta figura di agente modello, esperto ed accorto, che ipoteticamente svolga quello stesso tipo di attività posta in essere nel caso concreto».