(AGENPARL) – gio 09 febbraio 2023 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-53/22](https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C%2CT%2CF&num=C-53/22), VZ (Soumissionnaire définitivement exclu) (IT)
(Appalti pubblici di forniture e di lavori – Accesso alle procedure di ricorso – Ricorso di annullamento contro un atto di aggiudicazione di un appalto pubblico – Altre società definitivamente escluse in assenza dei requisiti minimi richiesti – Interesse ad agire)
Uno Stato membro può precludere ad un operatore, definitivamente escluso da una gara d’appalto per difetto dei requisiti, di impugnare il rifiuto dell’amministrazione appaltante di annullare l’aggiudicazione dell’appalto
Con decisione del 18 dicembre 2018, è stata bandita una procedura di appalto pubblico per fornire il servizio di salvataggio in elicottero agli enti del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia e della Regione Liguria. Il bando di gara richiedeva agli offerenti, come prova della loro capacità tecnica e professionale, il possesso di una certificazione particolare.
La società VZ è stata esclusa dalla gara d’appalto in quanto non disponeva della certificazione particolare. La decisione di esclusione è stata confermata in via definitiva in sede giurisdizionale. Successivamente all’aggiudicazione, le due società aggiudicatarie, RT e BO, sono state sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per gravi condotte anticoncorrenziali, mentre VZ ha nel frattempo acquisito la certificazione mancante.
Alla luce di queste sopravvenienze, VZ ha chiesto alla stazione appaltante di annullare in autotutela l’aggiudicazione e di bandire nuovamente la gara, ottenendo una risposta negativa. Contro tale rifiuto, VZ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia al fine di ottenere la riedizione della gara. Secondo la normativa e la giurisprudenza italiana, VZ difetterebbe dell’interesse ad agire, essendo un offerente definitivamente escluso dalla procedura. Tuttavia il giudice italiano, dubitando della correttezza di tale soluzione, si è rivolto alla Corte di Giustizia per comprendere se, alla luce delle regole sulla concorrenza del diritto dell’UE, VZ possa proporre ricorso al fine di partecipare alla riedizione della procedura di appalto pubblico, considerando che l’aggiudicatario e l’insieme dei concorrenti utilmente classificati sono incorsi in colpa professionale grave e potrebbero aver perso i requisiti per l’esecuzione dell’appalto.
Con la sentenza odierna, la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo la quale un offerente definitivamente escluso da una procedura d’appalto –circostanza ricorrente nel caso di VZ- può vedersi rifiutare la possibilità di presentare ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto. In effetti, la Corte sottolinea che è il carattere non ancora definitivo della decisione di esclusione ad attribuire l’interesse ad agire di un offerente contro l’aggiudicazione.
La Corte conclude che il diritto dell’Unione non si oppone a una normativa nazionale che preclude ad un operatore, escluso in via definitiva dalla partecipazione a una gara d’appalto pubblico per difetto delle condizioni di partecipazione, la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto dell’amministrazione di annullare in autotutela l’aggiudicazione, una volta che la stessa è divenuta definitiva.
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IMPORTANTE:Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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