
[lid] – In data 7 maggio 2017 il curatore fallimentare dr. Eros Faina ha depositato la Relazione Fallimentare del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. in base all’articolo 33 L.F.
In data 5 giugno 2017 il curatore fallimentare dr. Eros Faina ha depositato un’integrazione alla Relazione fallimentare del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. in base all’articolo 33 L.F.
Il Curatore Faina, anche nella relazione fallimentare contesta il pagamento della parcella dell’Avv. Marrocco. L’avv. Marrocco è stato pagato in virtù? del contratto di consulenza stragiudiziale che ben conosceva ma che il Curatore ha ignorato sorprendentemente in sede di relazione ed integrazione.
Pertanto, il Legale è stato pagato per tutta l’attività? di consulenza stragiudiziale concretamente svolta e necessaria per la liquidazione della società?. È stato quindi pagato per l’attività? giudiziaria che ha svolto l’avvocato Marrocco, peraltro anticipando le spese, ed ha regolarmente chiesto l’ammissione al passivo negata dalla Curatela, giudizio ancora pendente.
Il Curatore, benché? l’Avv. Marrocco abbia spiegato la sua attività? stragiudiziale sia nel giudizio civile di impugnazione sia nella causa di opposizione allo stato passivo non ha mai integrato la sua relazione ex art. 33 L.F., che come ben noto è stata trasmessa alla Procura della repubblica di Perugia.
In data 5.6.2017, il Curatore depositava la relazione integrativa alla relazione fallimentare ex art. 33 L.F. dove scriveva che il dottor Camilloni (si badi bene direttore e liquidatore del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l.) aveva percepito illecitamente i suoi legittimi compensi e rimborsi spese.
L’opposizione allo stato passivo di cui narra il curatore è stata vinta dal dottor Camilloni con ammissione al passivo di oltre euro 4.000,00 e quindi con la legittima percezione dei compensi che invece senza motivo li aveva contestati nell’integrazione del 5.6.2017.
Quel che più conta, è che il Camilloni è stato quindi ammesso al passivo di GEU per euro 4.000,00 con buona pace del supposto ammanco di euro 16.000,00 che altro non erano i compensi dovuti.
Da sottolineare che il Curatore del fallimento non ha agito per danni nei confronti del dottor Camilloni ed essendo trascorsi oltre 5 anni dalla declaratoria del fallimento è decaduta da ogni azione risarcitoria.
Il liquidatore dottor Camilloni ha avuto evidenti danni all’immagine ma anche patrimoniali causate dalle dichiarazioni lesive sulla reputazione da parte del Curatore Faina.
Occorre evidenziare la totale slealtà di ogni azione del Curatore Faina rivolta ai danni del Liquidatore, tesa a non indagare su quanto scritto nei due verbali di assemblea del Gruppo Editoriale Umbria 1819 ma a gettare fango sulla cristallina e competente attività? del dottor Camilloni, che, una volta rimasto senza dipendenti, è stato assistito dal commercialista Fabio Casasoli, dalla consulente del lavoro Elisabetta Giagnorio, dal contabile Giancarlo Monello e dall’avvocato Francesco Marrocco.
I danni sono stati enormi, in quanto, a seguito della sua costituzione in malafede del 7.6.2016, il dottor Camilloni è stato denunciato dallo Sbardella per associazione a delinquere per via del fatto che il Curatore aveva scritto che il contributo pubblico non era dovuto. Denuncia archiviata.
Altro danno è la cancellazione dell’anagrafica del dottor Camilloni dall’INPS e dall’INPGI durante la Curatela Fallimentare.
Sapendo di mentire il Curatore del fallimento ha escluso il Camilloni dallo Stato passivo con la motivazione sibillina del compenso non spettante. Opposizione allo stato passivo che il Camilloni ha vinto con compensazione delle spese legali.
Anche qui il danno è stato evidente. Il danno all’immagine è stato rilevantissimo poiché ogni persona che legge i suoi atti ne esce con una posizione non corretta sul dottor Camilloni, in quanto narra dei fatti storici non provati e che i successivi atti giudiziari hanno smentito.
Basti pensare che il dottor Camilloni per le delibere del 14.1.2016 e del 29.4.2016, nonché per la proposizione del reclamo ha ricevuto la bellezza di 4 denunce penali tutte archiviate.
Le 3 denunce penali per diffamazione di MAPELLI, TRAVERSINI E PIEVITTORI, sono state archiviate dalla Procura di Roma.
La denuncia penale di Sbardella è stata archiviata dal GIP di Perugia.
Da ultimo si aggiunge che il Camilloni è stato cancellato dal Curatore sia all’INPS che all’INPGI e ha perduto quindi i contributi che dovevano essere riconosciuti dagli Enti preposti, ma che a causa della cancellazione in quanto la “sua attività illecita” non era stata identificata, tanto da dover presentare in data 21 febbraio 2018 un esposto alla Guardia di finanza e alla Procura generale della Corte dei Conti per quanto concerne il riconoscimento del contratto di lavoro. Verifica contributiva.
La causa, invece, di impugnativa della delibera del 14.1.2016 azionata dalla Curatela è stata rigettata in primo grado dal Tribunale di Perugia, benché? la Curatela abbia proposto anche appello.
Nell’esposto si legge che «lo scrivente aveva chiesto all’INPS e all’INPGI di verificare presso la CURATELA FALLIMENTO GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 SRL, in persona del Curatore, l’effettivo versamento dei contributi dovuti allo scrivente ed in caso di mancato versamento provvedere all’irrogazione delle dovute sanzioni di legge in caso di omissioni e procedere al recupero dei relativi versamenti. La condotta del Curatore, allo stato, penalizza sia lo scrivente che non si vede versati e riconosciuti i contributi e sia l’INPS e l’INPGI che si vedono privati delle entrare dovute per legge; Occorre, inoltre, l’intervento delle SV in forma immediata, atteso che in data 14.3.2018 presso il Tribunale di Perugia, sarà? approvato lo stato passivo che vede escluso lo scrivente per condotta illegittima del curatore, che in barba, al contratto, alle buste paga, ha escluso lo scrivente dallo Stato Passivo, determinando un ammanco economico anche alle SSVV».
«Si segnala, inoltre, che allo stato la Cassa del Fallimento supera le € 586.000,00; Inoltre è pendente reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento RG 371 del 2016 ancora pendente presso la Corte di Appello di Perugia, prossima udienza 5.4.2018. Ne consegue che l’INPS, prima di provvedere al pagamento in surroga dei dipendenti, si accerti della reale possibilità? di liquidazione diretta da parte del Curatore delle somme ai lavoratori spettanti».
Del resto lo scrivente ha sempre denunciato la necessità di intraprendere azioni di responsabilità? avverso i precedenti amministratori di GEU 1819 S.r.l., sia nell’assemblea del 29.4.2016 sia con missiva del 7.5.2017 diretta al Curatore, senza avere risposte.
E per tale denuncia è stato anche oggetto di diffamazione da parte del Signor Traversini, al quale il Dottor Camilloni ha risposto per le rime, tanto che l’indagine in corso da parte della Procura della Repubblica vede in corso di escussione proprio il Curatore Eros Faina».
«Occorre inoltre aggiungere che la Curatela non si è costituita nel giudizio di impugnativa dei licenziamenti avvenuti nel gennaio 2016 per cessazione dell’attività del Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl, con possibile nocumento anche per le casse dell’INPS, scampato solamente per il rigetto giudiziale dell’impugnativa».
«Lavoratore giornalista Umberto Maiorca che poi è stato anche nominato nel comitato dei creditori con evidente conflitto di interesse, mai eccepito dal Curatore stesso».
«Resta inteso che lo scrivente, in caso di inerzia anche delle Istituzioni, in questo caso l’INPS, si riserva azione nei confronti del Curatore Eros Faina per tutte le condotte illecite e financo vessatorie del Curatore, salvo eventuali responsabilità dell’INPS per omesso controllo».
«Si deve aggiungere che il Curatore non ha nemmeno proposto azione nei confronti degli ex lavoratori del Giornale dell’Umbria che hanno aperto a distanza di un mese dal fallimento un nuovo giornale che era già in costituzione dal novembre 2015.E tale mancato esperimento dell’azione è anche in spregio alla recente Giurisprudenza di merito che ammette tale azione e che era stata denunciata dallo scrivente in occasione della delibera del 29.4.2016».