
Green Pass, una tempesta in un bicchiere d’acqua. Serve per spostarsi in entrata ed in uscita da territori classificati in zona rossa o in zona arancione.
(AGENPARL) – Roma, 24 luglio 2021 – Stiamo creando ed aggiungendo confusione alla confusione ma soprattutto stiamo solo mettendo italiani (vax) contro altri italiani (no vax).
Insomma, per dirla alla Ennio Flaiano, l’inferno di Dante è pieno di italiani che rompono i c..oni agli altri italiani.
Sul Green pass si è aperto un vero e proprio derby, come d’altronde avviene per i grandi dibattiti dove non si riflette e non si leggono attentamente i regolamenti europei e – purtroppo – non si informano correttamente i cittadini.
Ieri in un mio editoriale – molto tecnico – scritto più in ‘legalese’ che in ‘ giornalistichese’ avevo riportato alcuni articoli del Regolamento europeo 2021/953 , cioè quello relativo alla Certificazione verde Covid-19.
Come sappiamo il Green Pass è necessario per partecipare a eventi pubblici e spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Più in particolare l’articolo 4 del predetto Regolamento (4) stabilisce che «Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 (4), che ha introdotto un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nei settori chiave seguenti: l’applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura delle zone a rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 basata su un codice cromatico concordato e un approccio coordinato per quanto riguarda le misure appropriate che potrebbero essere applicate alle persone che si spostano da o verso zone a rischio in funzione del livello di rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 in tali zone».
Quindi ricapitolando dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Schengen.
Il Regolamento europeo 2021/953 sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 14 giugno 2021 dal Parlamento europeo e dal Consiglio Europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
Più in particolare per chi ha scelto di Non vaccinarsi l’articolo 41 del Regolamento europeo stabilisce «Il ricorso a test antigenici rapidi consentirebbe di facilitare il rilascio di certificati di test in modo economicamente conveniente. L’accesso universale, tempestivo ed economicamente conveniente ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l’infezione da SARS-CoV-2, alla base del rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE, è essenziale ai fini della lotta contro la pandemia di COVID-19. Tra l’altro, l’accesso agevole a test antigenici rapidi non onerosi e conformi ai criteri di qualità può contribuire a ridurre i costi, in particolare per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per motivi di lavoro o studio, per rendere visita a parenti stretti, per ottenere assistenza medica o per prendersi cura di persone care, nonché per altri viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, per le persone economicamente svantaggiate e per gli studenti. L’11 maggio 2021 il comitato per la sicurezza sanitaria ha adottato un elenco aggiornato di test antigenici rapidi, portando a 83 i test antigenici rapidi riconosciuti conformi ai criteri di qualità. Prima della data di applicazione della presente direttiva, diversi Stati membri offrivano già alla rispettiva popolazione possibilità di test su larga scala. Al fine di sostenere la capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha mobilitato 100 milioni di EUR per l’acquisto di oltre 20 milioni di test antigenici rapidi. Sono altresì stati mobilitati 35 milioni di EUR nel quadro di un accordo con la Croce rossa per accrescere la capacità di test negli Stati membri attraverso capacità di test mobili».
La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.
La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19 e attesta di:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Quindi, la Certificazione verde COVID-19 può essere utilizzata nel nostro Paese, ad esempio per:
- partecipare a eventi pubblici;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
Tutto chiaro?