(AGENPARL) - Roma, 7 Novembre 2026 - Dalle Federazioni Sportive Nazionali a Milano Cortina 2026, le richieste di accesso agli atti promosse da Agenparl sollevano una questione che va oltre i singoli bilanci: quanto è realmente verificabile dell’impiego delle risorse pubbliche, dei controlli esercitati e della tutela delle persone? Le prime risposte istituzionali mostrano strumenti di vigilanza e documenti disponibili, ma anche i limiti di una trasparenza che rischia di rimanere frammentata.
La trasparenza di un’istituzione non si misura soltanto dalla quantità dei documenti che pubblica, ma dalla possibilità concreta di ricostruire le decisioni che assume, le risorse che impiega e i controlli ai quali è sottoposta.
È questa la questione che emerge dal percorso giornalistico avviato da Agenparl sui finanziamenti pubblici allo sport, sulle condizioni di lavoro nelle Federazioni Sportive Nazionali e sui profili economico-finanziari di Milano Cortina 2026.
Le richieste di accesso civico generalizzato, le ricevute PEC e i primi riscontri della Corte dei conti, dell’ASL Roma 2 e della Guardia di Finanza restituiscono un quadro articolato. Esistono attività di controllo, procedure istituzionali, atti conclusivi pubblicati e strumenti di collaborazione tra organismi differenti. Ma la disponibilità di singoli documenti non sempre consente, da sola, di ricostruire l’intero percorso che collega una decisione amministrativa ai suoi effetti.
Non siamo di fronte alla dimostrazione di un sistema privo di controlli. Le evidenze disponibili non autorizzano questa conclusione.
Siamo invece davanti a una domanda più impegnativa: un cittadino, un giornalista o un ricercatore possono verificare con sufficiente precisione non soltanto quali controlli siano previsti, ma quali siano stati effettuati e quali risultati abbiano prodotto?
La differenza è decisiva.
La trasparenza come responsabilità pubblica, non come adempimento formale
L’inchiesta era partita il 18 settembre con la richiesta dei documenti sui controlli del denaro pubblico nello sport. Il problema era semplice nella formulazione, ma complesso nella risposta: seguire le risorse dall’assegnazione fino alla rendicontazione, dalle verifiche fino agli eventuali rilievi e recuperi.
Il punto non consiste nel sostenere che il finanziamento pubblico sia sospetto. Consiste nel riconoscere che ogni risorsa di provenienza pubblica richiede un percorso di responsabilità amministrativa e contabile che sia, nei limiti di legge, ricostruibile.
Sapere quanto è stato stanziato non equivale a sapere quanto è stato erogato. Conoscere la spesa rendicontata non significa aver verificato la sua ammissibilità. L’esistenza di un programma di controllo non dimostra che quel programma sia stato effettivamente attuato.
Sono distinzioni elementari sul piano tecnico, ma fondamentali sul piano democratico.
Con la risposta della Corte dei conti del 12 ottobre sui referti di CONI e Sport e Salute, è emersa una prima delimitazione concreta.
La magistratura contabile ha individuato otto referti conclusivi relativi agli esercizi 2021-2024, quattro per ciascun organismo, già disponibili attraverso i propri canali istituzionali. Per gli atti istruttori e preparatori interni, la Sezione ha invece rappresentato una diversa valutazione di accessibilità.
Le prerogative della magistratura contabile e le esigenze di riservatezza delle attività istruttorie devono essere rispettate. Sarebbe improprio pretendere che la trasparenza cancellasse ogni limite di legge.
Eppure resta una questione di principio: quanto più un procedimento è complesso, tanto più dovrebbe essere comprensibile il contenuto delle sue conclusioni pubbliche.
Non è necessario rendere indiscriminatamente conoscibile ogni interlocuzione interna per consentire al pubblico di comprendere il perimetro dei controlli, i rilievi formulati e le eventuali conseguenze amministrative.
La trasparenza non deve trasformarsi nell’accesso illimitato a qualsiasi informazione. Ma neppure può ridursi a una caccia al documento, affidata alla capacità del richiedente di conoscere preventivamente l’ufficio, la competenza e gli estremi dell’atto da cercare.
Lo sport parla di rispetto: la tutela dei lavoratori deve essere altrettanto verificabile
Il secondo grande tema emerge dall’approfondimento del 22 ottobre su mobbing e straining nelle Federazioni sportive, seguito dalle richieste di accesso agli atti sulle condizioni di lavoro, sulle mansioni e sulla sicurezza.
Qui il problema assume una dimensione che non può essere letta soltanto attraverso i bilanci.
Le Federazioni sportive promuovono valori di correttezza, lealtà e rispetto della persona. Quei principi dovrebbero trovare una traduzione concreta anche nell’organizzazione del lavoro.
L’articolo 2087 del Codice civile pone in capo al datore di lavoro obblighi di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 disciplina la prevenzione dei rischi lavorativi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Un controllo sui conti di una Federazione, pur importante, non equivale necessariamente a una verifica sulla prevenzione delle condizioni lavorative nocive.
Ma bisogna evitare anche l’errore opposto: non spetta automaticamente al CONI, a Sport e Salute o al Dipartimento per lo Sport esercitare ogni potere ispettivo previsto dalla legislazione sul lavoro. Le competenze sono ripartite tra soggetti diversi.
Proprio questa ripartizione rende necessaria una ricostruzione accurata.
La comunicazione dell’ASL Roma 2 del 29 ottobre, illustrata da Agenparl, documenta l’avvio del procedimento relativo alla richiesta di informazioni sulle verifiche effettuate presso le sedi federali. Non fornisce ancora, nel riscontro esaminato, gli esiti delle eventuali ispezioni.
Questo è il confine tra una notizia documentata e una conclusione che sarebbe prematura.
Un’amministrazione che comunica l’avvio di un procedimento ha compiuto un passaggio amministrativo. Ma il problema conoscitivo del richiedente non è ancora risolto.
La tutela del lavoratore non dovrebbe diventare un tema visibile soltanto quando esplode una controversia giudiziaria. Una buona organizzazione si riconosce anche dalla capacità di prevenire, ascoltare e affrontare le situazioni di rischio prima che producano conseguenze gravi.
Milano Cortina: un’opera pubblica non si giudica soltanto dal giorno dell’inaugurazione
Il terzo filone riguarda Milano Cortina 2026.
Con la richiesta del 15 ottobre sui conti, i debiti e le garanzie pubbliche, Agenparl ha posto la necessità di distinguere la situazione finanziaria della Fondazione organizzatrice, quella della società infrastrutturale SIMICO e gli eventuali impegni assunti dalle amministrazioni pubbliche.
La distinzione è indispensabile.
Un evento sportivo può essere concluso con successo sotto il profilo organizzativo e richiedere comunque un’attenta verifica delle conseguenze economiche e patrimoniali. Allo stesso modo, un’infrastruttura può avere una propria utilità senza che ciò renda superflua la conoscenza dei costi e delle condizioni finanziarie della sua realizzazione.
Le due valutazioni non si escludono.
Le risposte della Corte dei conti, documentate negli articoli del 30 ottobre sulla deliberazione della Sezione Lombardia e del 2 novembre sulla gestione finanziaria di SIMICO, hanno individuato provvedimenti ufficiali da consultare.
L’indicazione di una deliberazione o di una determinazione rappresenta un risultato concreto dell’accesso agli atti. La valutazione del suo significato sostanziale richiede però l’esame delle conclusioni, dei rilievi e del contesto contabile.
Ancora più delicata è la questione delle garanzie.
Nell’articolo del 6 novembre sulla risposta della Corte dei conti di Trento, Agenparl ricostruisce il riferimento a prenotazioni di spesa pluriennali per 79,6 milioni di euro collegate alla cosiddetta Garanzia 1.5.
Non si può trasformare quella cifra, senza ulteriori atti, in un pagamento già effettuato o in un debito definitivamente maturato. Si tratta di un’esposizione condizionata, la cui rilevanza dipende dai presupposti giuridici e contabili dell’eventuale attivazione.
La Corte richiama l’esigenza di monitorare le esposizioni potenziali; nelle controdeduzioni, la Provincia autonoma di Trento espone le proprie ragioni circa la non attivabilità della specifica garanzia.
Qui si manifesta una funzione fondamentale del controllo pubblico: non produrre allarme, ma distinguere il rischio potenziale dall’onere effettivo.
La trasparenza finanziaria non consiste nel presentare ogni garanzia come un debito, ma nel permettere di comprendere perché quella garanzia esiste, quando potrebbe operare e quale sia il suo stato attuale.
La Guardia di Finanza e il valore di un numero che non deve essere deformato
Un altro dato emerge dalla risposta della Guardia di Finanza pubblicata da Agenparl il 6 novembre.
Il Corpo ha comunicato quattro interventi conclusi nel periodo esaminato, individuati attraverso specifici criteri di ricerca nei propri archivi statistici, e ha trasmesso il protocollo di collaborazione sottoscritto con SIMICO il 17 giugno 2024.
È un risultato che merita attenzione, ma soprattutto precisione.
Quattro interventi conclusi non significano quattro violazioni accertate. Non rappresentano necessariamente tutti i controlli effettuati sull’intero sistema dei Giochi. Non consentono, senza altri elementi, di conoscere gli importi esaminati, gli eventuali rilievi o i provvedimenti conseguenti.
La risposta descrive però qualcosa di importante: l’esistenza di un meccanismo formalizzato di collaborazione tra la società infrastrutturale e la Guardia di Finanza, finalizzato allo scambio di informazioni e alla prevenzione degli illeciti economico-finanziari.
È proprio qui che la trasparenza può offrire un contributo ulteriore.
Non basta conoscere l’esistenza di un protocollo. Per valutare l’efficacia di un sistema di collaborazione occorrerebbe comprendere, nei limiti consentiti dalla legge, come esso sia stato attuato, quali tipologie di informazioni siano state scambiate e quali eventuali conseguenze amministrative siano derivate dalle verifiche.
Il rispetto del segreto investigativo e della riservatezza non è negoziabile. Ma le esigenze di protezione delle indagini non eliminano il valore pubblico di informazioni aggregate, correttamente contestualizzate e divulgabili.
La lezione è chiara: il numero di controlli misura un’attività; non ne misura, da solo, l’efficacia.
Il rischio di un sistema nel quale ciascuno conosce soltanto una parte
Le risposte istituzionali esaminate mostrano una caratteristica ricorrente: ogni organismo risponde nell’ambito delle proprie competenze.
È giuridicamente corretto che sia così. Il sistema delle attribuzioni non può essere aggirato in nome dell’interesse giornalistico.
La Corte dei conti esercita funzioni che non coincidono con quelle dell’Ispettorato del Lavoro. La Guardia di Finanza dispone di attribuzioni differenti da quelle delle aziende sanitarie. Il CONI, Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport occupano posizioni istituzionali diverse.
Il problema nasce quando questa necessaria articolazione si traduce, per il cittadino, nell’impossibilità pratica di ricostruire un quadro unitario.
Un organismo conosce gli aspetti finanziari. Un altro può detenere documenti relativi alle rendicontazioni. Un terzo esercita controlli su determinati obblighi. Un quarto possiede gli atti relativi alle proprie attività ispettive.
L’insieme può essere corretto sotto il profilo delle competenze e, contemporaneamente, risultare difficile da comprendere nella sua dimensione complessiva.
La mia tesi è che la frammentazione delle competenze non debba diventare frammentazione della responsabilità informativa.
Non significa creare un’autorità unica di controllo o trasferire indiscriminatamente documenti tra amministrazioni. Significa rendere più facilmente comprensibili le funzioni esercitate, gli atti disponibili e i limiti delle informazioni pubblicabili.
Il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, costituisce uno strumento essenziale di questa conoscibilità. Il termine ordinario di conclusione del procedimento è di trenta giorni, salve le sospensioni previste dalla legge.
Ma l’accesso civico non dovrebbe diventare l’unico mezzo attraverso il quale ricostruire informazioni istituzionali di rilevante interesse generale.
Un’amministrazione realmente trasparente dovrebbe interrogarsi anche sulla qualità dell’informazione già pubblicata: è aggiornata? È rintracciabile? Consente di distinguere gli obiettivi dalle attività svolte? Aiuta a comprendere gli esiti dei controlli?
Queste sono domande di buona amministrazione, prima ancora che di comunicazione.
Una proposta: rendere comprensibile il ciclo completo del controllo
Le iniziative di accesso agli atti suggeriscono una prospettiva di miglioramento che va oltre il singolo procedimento.
Sarebbe utile sviluppare, presso ciascun organismo e nel rispetto delle rispettive competenze, forme di rendicontazione pubblica capaci di collegare i programmi di controllo alle attività effettivamente svolte e ai relativi esiti aggregati.
Nel settore dei finanziamenti pubblici allo sport, ciò potrebbe significare rendere più chiaramente conoscibili le somme assegnate, quelle erogate, le spese rendicontate, le verifiche effettuate e gli eventuali recuperi.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrebbero essere valorizzate informazioni aggregate sulle attività ispettive, sulle tipologie di obblighi verificati e sulle misure di prevenzione, senza divulgare dati sanitari o informazioni personali protette.
Per le grandi manifestazioni sportive finanziate anche con risorse pubbliche, sarebbe utile una ricostruzione distinta e aggiornata degli impegni, delle garanzie, degli esborsi e delle eventuali obbligazioni residue.
Non si tratta di sostenere che tutte queste informazioni siano oggi giuridicamente dovute nella forma proposta. Si tratta di indicare un possibile criterio di miglioramento della qualità della trasparenza amministrativa.
Un sistema di controlli autorevole deve essere anzitutto capace di operare secondo legge. Ma la fiducia pubblica cresce quando l’attività svolta può essere compresa attraverso risultati documentati e correttamente spiegati.
La vera prova delle istituzioni: rendere conto, non soltanto rispondere
Le risposte finora documentate non giustificano una condanna generalizzata del sistema sportivo italiano. Mostrano piuttosto un insieme di attività e di competenze la cui ricostruzione richiede documenti differenti.
Proprio per questo, il percorso di Agenparl ha un significato che supera le singole istanze.
Il problema non è stabilire se un’istituzione abbia soddisfatto formalmente una richiesta indicando un collegamento, un protocollo o una determinazione. Il problema più ampio è capire se il sistema delle informazioni disponibili permetta una valutazione pubblica consapevole.
Perché una contabilità regolare non dimostra automaticamente la qualità delle relazioni lavorative. Un protocollo anticorruzione non certifica, da solo, l’efficacia di tutti i controlli. Una manifestazione sportiva riuscita non esaurisce la valutazione degli impegni finanziari che l’hanno accompagnata.
Sono piani differenti. Ciascuno merita attenzione e ciascuno deve essere giudicato sulla base degli elementi pertinenti.
La richiesta che emerge da questa inchiesta è dunque esigente, ma ragionevole: alle istituzioni non si chiede di dimostrare che ogni scelta sia stata perfetta; si chiede di rendere comprensibili le regole applicate, le verifiche svolte e i risultati effettivamente documentabili.
È una questione di responsabilità pubblica, non di sfiducia preventiva.
Il diritto di sapere non si esaurisce con il numero di protocollo. Comincia da lì.
E una democrazia amministrativa matura non teme le domande documentate: le considera parte del proprio sistema di responsabilità.
