(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Approvato a maggioranza il disegno di legge che disciplina il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia.
Con la legge approvata, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle Raccomandazioni Europee e della normativa nazionale vigente in materia, la Regione Puglia ha inteso dotarsi di una norma regionale in attuazione della riforma istitutiva del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, in raccordo con le previsioni del d. Igs. 65/2017.
Le finalità del provvedimento sono perseguite mediante: la progressiva gratuità di accesso al Sistema integrato zerosei, considerando prioritaria la situazione economica delle famiglie e ulteriori condizioni di fragilità; l'attribuzione di centralità al progetto educativo; la diffusione dei coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità nella pluralità, efficienza e qualità dei sistemi di offerta locali zerosei sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo gestionale; la riduzione di svantaggi culturali, sociali e relazionali e la valorizzazione di tutte le bambine e di tutti i bambini e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie; la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature dei servizi educativi con riguardo alle condizioni di salute e benessere delle bambine e dei bambini nonché delle addette e degli addetti, alla partecipazione della comunità a vario titolo coinvolta nel Sistema integrato zerosei, alla connessione urbana con il territorio circostante; l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati.
In tal senso, si intende programmare e coordinare l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei nell'ottica di favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti individuali, senza distinzione di alcun tipo in relazione alle famiglie di appartenenza garantendo la parità di opportunità nell'accesso all'apprendimento inteso come elaborazione di significati, all'educazione, all'istruzione, alla cura, alla relazione e al gioco. La Regione rende effettivo quanto disposto dalla presente legge anche attraverso misure di sostegno economico per le famiglie.
Nel testo della legge sono disciplinati i servizi educativi per l'infanzia intesi come il nido e il micronido, che accolgono minori di età compresa tra tre mesi e tre anni, che concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori; la sezione primavera che accoglie minori di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi e i minori che compiono ventiquattro mesi entro il 31 dicembre dell'anno educativo ed è di norma aggregata a scuole dell'infanzia; i servizi integrativi per l'infanzia che, con diverse formule organizzative e progettuali, arricchiscono l'offerta educativa e concorrono al benessere dei bambini e delle bambine pur non attuando precipuamente il percorso pedagogico zerosei quale elemento distintivo del progetto educativo. Tali servizi concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti le bambine e i bambini alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere, articolandosi come centro educativo per la prima infanzia, che accoglie minori di età compresa tra dodici e trentasei mesi, non prevede il servizio di mensa; nido in famiglia, che accoglie minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto domestico adeguatamente organizzato; servizio di educazione a domicilio, aperto a minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto familiare domiciliare.
Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, deve programmare la costituzione di Poli per l'infanzia intesi come contesto educativo, formato da un unico plesso o da edifici vicini, all'interno del quale sono presenti almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia, nel quadro di un progetto educativo caratterizzato dalla continuità educativa ai sensi delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), e uno spazio soglia attrezzato aperto al territorio.
