(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - *Approvato in giunta regionale il disegno di legge per introdurre la
possibilità di limitare nuove locazioni turistiche nei comuni ad alta
densità turistica*
Questo pomeriggio la giunta regionale ha approvato il disegno di legge
"Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e
della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).
La Regione Puglia con il presente schema di disegno di legge intende
assicurare una disciplina organica per le nuove locazioni turistiche e i
nuovi affitti brevi fornendo ai Comuni pugliesi, interessati da
significativi flussi turistici, uno strumento regolatorio che, nel rispetto
dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione,
consenta di salvaguardare il loro patrimonio culturale e la residenzialità.
Accanto alle forme di ricettività tradizionale, sia essa alberghiera o
extralberghiera (ad esempio, bed & breakfast, case e appartamenti per
soluzione alternativa o complementare, il fenomeno delle locazioni
turistiche di immobili a destinazione residenziale, che si connotano per la
fruizione temporanea dell'immobile per esigenze abitative di breve durata.
L'espansione di questa formula di ospitalità, trainata dalle piattaforme
digitali che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di alloggi a breve
termine e consentono di gestire prenotazioni e transazioni, ha assunto
dimensioni rilevanti, contribuendo così alla vitalità economica dei
territori di molti comuni pugliesi: attualmente sono 44.883 gli immobili
"attivi" destinati alla locazione turistica registrati nella banca dati
regionale che rappresentano, con riferimento all'anno 2025, il 18,7% di
arrivi e il 17,1% di presenze in termini di flussi turistici totali, con
una crescita rispettivamente del 27,7% e del 24,8% rispetto al 2024. La
crescita esponenziale di tale fenomeno, oltre a rendere necessari
interventi normativi da parte del legislatore nazionale e regionale per la
disciplina di aspetti di carattere amministrativo e fiscale, ha però inciso
in modo significativo sulla struttura dell'offerta ricettiva, sulla
disponibilità di alloggi a uso residenziale e sull'equilibrio socio‑economico
di numerosi centri urbani e località a elevata vocazione turistica.
L'obiettivo prioritario, della Regione Puglia, è quindi offrire ai Comuni a
più alta densità turistica e ai Comuni capoluogo la possibilità di
governare in modo efficace il fenomeno complesso dell' overtourism che
rischia di trasformare il turismo da risorsa sostenibile per le comunità
locali a fattore di pressione critica sul patrimonio urbano oltre a
garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi
destinati alla locazione a lungo termine.
"Consegniamo nelle mani del consiglio un disegno di legge che i cittadini
attendono da tempo – spiega il *presidente della Regione Puglia* -. Era un
impegno che avevamo preso in campagna elettorale e un punto del programma
condiviso anche con i Comuni. Non c'è una logica punitiva né tantomeno
intendiamo arginare i flussi turistici che in questi anni hanno determinato
lo sviluppo della nostra Regione, la crescita della nostra economia e anche
processi di rigenerazione urbana in tanti territori che hanno saputo
modificarsi e crescere. Il turismo ancora oggi è una leva di crescita che
intendiamo sostenere così come il sistema della ricettività ma sappiamo che
una forte componente attrattiva del nostro territorio è proprio la
dimensione esperenziale che è animata dai residenti e dalla comunità
locali. Dimensione che rischia di scomparire progressivamente se
soprattutto nei centri ad alta densità turistica i residenti vengono
"espulsi" dai centri abitati per trasformare tutti gli alloggi in locazioni
turistiche, ferme restando le attività già in essere e operative. Vogliamo
che i Comuni possano governare il fenomeno dell'overtourism dotando con
strumenti per regolare le nuove aperture di alloggi in piattaforma a
seconda del proprio sviluppo e del proprio territorio. Così come crediamo
che queste limitazioni potranno favorire l'apertura delle stesse attività
in altri centri, vedi i Comuni delle aree interne, che ancora hanno ampi
margini di sviluppo sia turistico sia sociale. Questa legge vuole essere
uno strumento di riequilibrio territoriale per favorire lo sviluppo di
Tutta la Puglia".
*Di seguito la sintesi dei nove articoli su cui si articola il disegno di
legge:*
Nell'*articolo 1 *sono descritte le finalità e l'ambito di applicazione
delle disposizioni in materia di locazioni turistiche*. *Si intendono per
"locazioni turistiche" quelle riguardanti le singole unità immobiliari
residenziali da destinare sia alle locazioni per esclusiva finalità
turistica sia alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).
L*'articolo 2* stabilisce che i Comuni possono, nell'esercizio della
potestà regolamentare loro riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma,
della Costituzione, individuare, all'interno del loro territorio,
specifiche zone o aree omogenee e definire, per ciascuna di esse, criteri e
limiti puntuali allo svolgimento di nuove attività di locazione turistica,
ivi compresa la possibilità di fissare limiti numerici massimi a tale
attività. Nell'adottare il regolamento il Comune dovrà inoltre prevedere un
regime transitorio tenendo conto delle unità immobiliari che sono già
utilizzate, in conformità alla normativa vigente, a locazioni turistiche.
I successivi *articoli 3, 4 e 5*, al cui interno sono confluite le
disposizioni attualmente contenute nei commi 5-11 dell'art. 10 bis della
l.r. 49/2017 prevedono rispettivamente: l'obbligo di segnalazione
certificata di inizio dell'attività di locazione turistica svolta in forma
imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o dell'eventuale
sospensione e cessazione dell'attività, con relativi termini di
comunicazione al SUAP, e la presunzione di imprenditorialità dell'attività
nell'ipotesi di destinazione a locazione turistica di più di due
appartamenti conformemente alla normativa nazionale (articolo 3); l'obbligo
di comunicazione di inizio dell'attività di locazione turistica svolta in
forma non imprenditoriale e delle successive variazioni di dati o
dell'eventuale sospensione e cessazione dell'attività, con relativi termini
di comunicazione al SUAP (articolo 4); le disposizioni applicabili alle
attività di locazione turistica in qualunque forma esercitate (articolo 5).
Gli *articoli 6 e 7* intervengono in modo organico sugli articoli 10 ter e
10 quater della legge regionale n. 49/2017, introducendo consiste
nell'introduzione della rubrica e nella soppressione, all'interno comma 2,
di una proposizione riferita al Codice identificativo nazionale (CIN) di
Dopo l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative elencate
nell'articolo 8, lo schema di disegno di legge si chiude con l'articolo 9
recante la clausola di non onerosità finanziaria.