(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2026 - – all’attuazione dal prossimo anno della riforma dei tecnici. Respinti tutti gli altri nell’ultima seduta all’art. 18.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, invita i parlamentari all’approvazione e rinnova al Governo e ai Relatori la necessita di riformulare il testo dell’emendamento 18.7 per consentire anche i trasferimenti annuali temporanei per figli under 16.
SINTESI REPORT ULTIMA SEDUTA DEL 1° APRILE IN V COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
C. 2807 Governo. Rell. Cattoi, Pella, Romano e Trancassini
“Passando all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 18, propone l’accantonamento dell’emendamento Miele 18.7 […]
Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Caso 18.15, Manzi 18.20 e 18.25, degli identici emendamenti Manzi 18.27, Piccolotti 18.28 e Caso 18.29 nonché dell’emendamento Ghirra 18.30 e dell’articolo aggiuntivo Caramanna 18.01, esprimendo altrimenti parere contrario […]
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull’emendamento Manzi 18.20,
specifica che lo stesso insiste sulla materia della riforma degli istituti tecnici con l’obiettivo di chiedere un differimento dell’entrata in vigore della stessa per consentire alle strutture scolastiche di adeguarsi con un margine di tempo maggiore, anche alla luce delle strette tempistiche relative all’avvio del nuovo anno scolastico.
Il Ministro Tommaso FOTI fa presente che il Governo è disponibile ad accantonare l’emendamento Manzi 18.20. Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata in tal senso da parte dei relatori, dispone l’accantonamento dell’emendamento Manzi 18.20.”
EMENDAMENTI ACCANTONATI
18.7
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un genitore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.»;
18.20
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All’articolo 26-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028».
LA PROPOSTA #Anief DI RIFORMULAZIONE per under 16
All’emendamento 18.7, al comma 2, alla lettera a)
aggiungere il seguente periodo “e con figlio fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”