(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Tue 23 December 2025 COMUNICATO N. 47/DIV – 23 DICEMBRE 2025
47/247
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 19, 20, 21 E 22 DICEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 19, 20, 21, 22 Dicembre 2025
19^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
LECCO
NOVARA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRENTO
UNION BRESCIA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
ALCIONE MILANO
CITTADELLA
TRIESTINA
PERGOLETTESE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
RENATE
ARZIGNANO VALCHIAMPO
DOLOMITI BELLUNESI
INTER U23
LUMEZZANE
ASCOLI
CARPI
LIVORNO
PERUGIA
PIANESE
PINETO
SAMBENEDETTESE
TORRES
RIPOSA: RAVENNA
CAMPOBASSO
JUVENTUS NEXT GEN
GUIDONIA MONTECELIO
PONTEDERA
FORLÌ
TERNANA
GUBBIO
VIS PESARO
AREZZO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
CASARANO
CATANIA
COSENZA
GIUGLIANO
LATINA
MONOPOLI
SALERNITANA
SIRACUSA
SORRENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
BENEVENTO
TEAM ALTAMURA
ATALANTA U23
CAVESE
CASERTANA
CROTONE
POTENZA
FOGGIA
TRAPANI
AZ PICERNO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che
di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 19, 20, 21, 22 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di
andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA,
CATANIA, GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA,
SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA,
TORRES, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.
25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, trentacinque bombe carta e due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
(in particolare il numero e la natura del materiale pirotecnico esploso) e rilevato
che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato;
1. all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, all’interno
dell’area di rigore della propria squadra così provocando la bruciatura del manto
erboso e la sospensione della gara per un minuto circa, per consentire la relativa
rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;
2. all’8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di
gioco, nell’area di rigore della propria squadra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
47/248
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto
erboso e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 1.000,00
ASCOLI
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%), posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 1° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine, ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. all’82° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
GIUGLIANO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, di cui:
1.due minuti in quanto i suoi tesserati non si presentavano puntualmente nel
tunnel per l’ingresso in campo;
2. un minuto in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario
riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
(r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere lanciato, al 50°
minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco,
senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed.).
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva
Nord A Ospiti, intonato, al 19° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo
tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in
entrambe le circostanze per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala sul terreno di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per
la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che
47/249
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una
bottiglietta di plastica semipiena e un bicchiere di plastica semipieno nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta di plastica
semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
SIRACUSA per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva
Ovest Anna, intonato all’88° minuto della gara, un coro offensivo e insultante,
ripetuto per circa un minuto nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 7 GENNAIO 2026
MARZETTI GIUSEPPE
(SAMBENEDETTESE)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e proferiva frasi
irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CAMPEDELLI DIEGO
(VIRTUS VERONA)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti parole
irrispettose e offensive.
47/250
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
PER CINQUE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA
VRENNA RAFFAELE
(CROTONE)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara, faceva
acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione
disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in
corso; r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
PUTRIGNANO MATTEO
SERRAGLINI LUCA
(LIVORNO)
(PONTEDERA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE LUCIA ALFONSO
(GIUGLIANO)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva
dall’area tecnica protestando e proferendo frasi irriguardose e offensive nei confronti
dell’Arbitro per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AGOSTINONE GIUSEPPE
(ASCOLI)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:
1. irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto protestava platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato;
2. non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, entrava sul
terreno di gioco e protestava proferendo una frase indirizzata a quest’ultimo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del
IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando ripetutamente
per contestarne l’operato.
47/251
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DI CECCO DOMENICO
(LUMEZZANE)
per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva
parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
MIFTAH MOULAY HICHAM
(PONTEDERA)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire
platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOCCHETTI SALVATORE
PROSPERI FABIO
CAPUANO EZIO
(ATALANTA U23)
(CAVESE)
(GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TOMEI FRANCESCO
LIVERANI FABIO
(ASCOLI)
(TERNANA)
AMMONIZIONE (II INFR)
NISTICO FABIO
(BRA)
AMMONIZIONE (I INFR)
VOLPE GENNARO
(LATINA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ARNONE SIMONE
(COSENZA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente
proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
47/252
CALDORE MARCO
(GIUGLIANO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di
ammonizione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva
una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
OLIVIERI EDOARDO
(FOGGIA)
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
ALFIERI VINCENZO
(SAMBENEDETTESE)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto gli si avvicina proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
VALLOCCHIA ANDREA
(TERNANA)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GALLEA BEIDI FRANCESCO
NOVELLA MATTIA
BATTISTA NAZARENO
(LUMEZZANE)
(POTENZA)
(SAMBENEDETTESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIANCI PIETRO
MAIORINO PASQUALE
CELESIA CHRISTIAN
ROCCHI GABRIELE
LUNETTA GABRIEL ANTONIO
PAZIENZA ORAZIO MARCO
SIGNORINI ANDREA
MARCHESI FEDERICO
PAGHERA FABRIZIO
MEGELAITIS LINAS
D’ANDREA FILIPPO
BALESTRERO DAVIDE
ZARPELLON LEONARDO
(AREZZO)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(PERUGIA)
(PINETO)
(UNION BRESCIA)
(VIRTUS VERONA)
47/253
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
VANO MICHELE
(CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RAVASIO MARIO
ALAGNA MANUEL
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
PUGLIESE SAMUEL
CHIRICO’ COSIMO
CIONEK THIAGO RANGEL
ZUNNO MARCO
MORELLI GABRIELE
MANETTI GIULIO
LAMESTA ALESSANDRO
DI BITONTO ALESSANDRO
COSTA FILIPPO
IMPUTATO ANTONIO
TIRELLI MATTIA
IENCO SIMONE
GOLEMIC VLADIMIR
CRIMI MARCO
POLI FABRIZIO
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
(AREZZO)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(CASARANO)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PINETO)
(SALERNITANA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ROSSINI MATTEO
CALABRESE BERNARDO
(CARPI)
(LATINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
QUAINI ALESSANDRO
(CATANIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LEONETTI VITO
TOSCANO MARCO
SAPORETTI LORENZO
DE ROSA ROBERTO
ERRICO ANDREA
VONA EDOARDO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
DI NOIA GIOVANNI
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(PONTEDERA)
(RENATE)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (III INFR)
CHIERICHETTI PAOLO
GIGLI NICOLO
VANNUCCHI GIANMARCO
MAGNAGHI SIMONE
PIERACCINI SIMONE
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CATANIA)
47/254
DIAW DAVIDE DJILY
CARGNELUTTI RICCARDO
OLONISAKIN TAIWO HAMID
TAVANTI MATTIA
COLOMBARA MATTEO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
ALEXIOU CHRISTOS
BOVO LEONARDO
PORRO MATTIA
PERALTA DIEGO
BASSO GIANMARCO
SINN LUKAS
FRARE DOMENICO
FAGGI FILIPPO
ALIATA TOMMASO
RENELUS BERTONY
COMI GIANMARIO
FERRARIS ANDREA
VILLA LUCA
PARIGINI VITTORIO
IDDA RICCARDO
MERCADANTE MARIO
BOVE DAVIDE
VEZZONI FRANCO ORLANDO
(CITTADELLA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(INTER U23)
(INTER U23)
(LATINA)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(TORRES)
(TORRES)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MANDELLI ANDREA
MURONI MATTIA
PIROLA FILIPPO
COMI PIETRO
SIMONETTI PIER LUIGI
LA MARCA MATTIA
TUZZA STEFANO
BIFULCO ALFREDO
CRISTALLO CLAUDIO
FALCINELLI DIEGO
CANNAVO KEVIN
RIZZO FRANCESCO
TOMMASINI CHRISTIAN
MAZUR PATRYK
VITERITTI ORLANDO
AGYEMANG GIUSEPPE
DELL’ERBA DAVIDE
CERRETTI CRISTIAN
CUCCHIETTI TOMMASO
RUIZ GIRALDO PASQUALE
SBAFFO ALESSANDRO
GUADAGNI GIUSEPPE
PETTINARI STEFANO
MASTINU GIUSEPPE
STABILE DAVIDE PIO
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(BRA)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RENATE)
(SAMBENEDETTESE)
(SIRACUSA)
(TERNANA)
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
47/255
HEINZ JONAS
FELLA GIUSEPPE
BUNINO CRISTIAN
CASOLARI FEDERICO
FLORENZI ALDO
NJAMBE MOUSSADJA
RE CECCONI GABRIELE
PANATTONI MATTEO
CANNAVARO ADRIAN
PADALINO ANDREA
FABRIZI LUCA
GAGLIARDI LORENZO
ORFEI ALESSANDRO
BA RACINE
BERNABEO SIMONE
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS
PESCHETOLA LORENZO
D’ALTERIO FRANCESCO PIO
MARTELLA BRUNO
FISCHNALLER MANUEL
GATTI CHRISTIAN
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(GIUGLIANO)
(INTER U23)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 23 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
47/256
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