
(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 [cid:image001.jpg@01DC3785.A9AF2C80]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 7 ottobre 2025
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ RISARCITORIA: PER IL DIPENDENTE PUBBLICO ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO NON È RILEVANTE L’EMOLUMENTO DI FINE RAPPORTO IN CONCRETO SPETTANTE AL LAVORATORE
Con la sentenza numero 144, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro.
Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell’indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa “all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (TFR), come testualmente previsto dall’articolo 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS).
Secondo il rimettente, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria sarebbe da individuarsi nell’emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo. Ne conseguirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati, in quanto al lavoratore assoggettato al regime dell’IPS verrebbe corrisposta un’indennità risarcitoria di importo inferiore in ragione della base retributiva più ristretta per il calcolo dell’IPS.
La Corte, ritenendo errato il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, ha precisato che, nel riferirsi al TFR, l’articolo 63, comma 2, T.U.P.I., come novellato, fornisce un parametro astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente estromesso, in aggiunta alla tutela reale. Il legislatore, infatti, modificando nel 2017 la disposizione censurata, ha inteso armonizzare la disciplina relativa al licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico. E ciò a prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica del rapporto stesso.
Roma, 7 ottobre 2025