
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO
per la cura, la valorizzazione e la manutenzione delle Terme del Corallo
L’anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di settembre in Livorno,
ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 56 dello Statuto del Comune, dal Sindaco Luca
Salvetti, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell’interesse esclusivo del Comune di
Livorno, in esecuzione della delibera G.C. n. 555 del 05/08/2025, di seguito per brevità indicato con
il termine “Comune”.
rappresentata dalla Sig.ra Silvia Menicagli
dal Sig.re Giuseppe Pera
insieme per brevità di inseguito indicati col termine “Cittadini attivi”
PREMESSO CHE:
con le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001, al Titolo V della
Costituzione e di queste all’articolo 118 c. 4, è stabilito che “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
• il principio di sussidiarietà orizzontale, o sociale, richiamato all’u.c. dell’art.118 Cost
introduce un diverso modello relazionale tra politica, pubblica amministrazione e cittadini
passando da un rapporto verticale ad uno orizzontale in cui i cittadini, svolgono attività di
interesse generale in forma sussidiaria e non sostitutiva, in cui entrambi i soggetti sono posti
su un piano paritetico, condividendo il modo di amministrare da cui deriva il nuovo
paradigma di “amministrazione condivisa”;
• il Comune di Livorno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 19 ottobre
l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani” che, all’art. 2 “Definizioni” riconosce
e definisce, tra gli altri, così come segue:
✔ l’Amministrazione condivisa: la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno per la cura, la
manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l’abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei
beni comuni urbani materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà
orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell’interesse generale, di
condividere su un piano paritarie risorse e responsabilità.
✔ i Beni comuni urbani: i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e
l’Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale,
anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell’art. 118 ultimo
comma della Costituzione, per condividerne la cura, la gestione, la rigenerazione, la promozione,
l’organizzazione, attraverso l’amministrazione condivisa, al fine di garantire e migliorarne la
fruizione collettiva.
✔ la Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta
a proporre interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani a condizione che non si
configuri come attività sostitutiva di servizi essenziali che debbano essere garantiti dal Comune. La
proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad uno stimolo o avviso reso noto dal
Comune in forma pubblica al fine di garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento della
propria azione nel rispetto dei principi della Costituzione.
✔ il Patto di collaborazione: l’accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono,
concordano e condividono, l’ambito e le modalità degli interventi, come definiti dal presente
regolamento.
DATO ATTO CHE:
Lo stabilimento termale “Acque della Salute”, noto come “Terme del Corallo”, sito in via degli
Acquedotti n.31 a Livorno, rappresenta, per la città, un importante esempio di architettura liberty di
primo Novecento, soprattutto per i dettagli che caratterizzano l’edificio.
Grazie all’impegno del Comune, oggi è in corso un imponente opera di restauro di tutto l’edificio e,
al momento, sono stati restituiti alla cittadinanza la Sala della Mescita e la grande l’area verde
esterna.
CONSIDERATO CHE:
i beni comuni rappresentano uno strumento tramite il quale è possibile perseguire l’interesse
generale anche secondo quanto affermato dalla sentenza n.3665/2011 della Cassazione SS. UU.
secondo cui sono da ritenersi comuni i beni che “[…] prescindendo dal titolo di proprietà risultino,
funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e alla realizzazione
dello Stato sociale”.
RILEVATO CHE:
Nel periodo di pubblicazione della proposta non sono pervenute altre proposte, suggerimenti,
contributi od osservazioni atte a far emergere effetti pregiudizievoli o condizioni ostative in merito
a suddetta proposta;
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ART. 1 – RICHIAMO ALLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto per l’amministrazione condivisa di un
bene comune
ART. 2 – OGGETTO DEL PATTO
Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione sussidiaria
il Comune di Livorno,
l’Associazione culturale O.N.L.U.S. “Terme del Corallo”
l’Associazione di volontariato RESET LIVORNO ODV,
per la cura, la valorizzazione e la gestione degli spazi agibili esterni ed interni delle Terme del
Corallo, al fine di favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza.
ART. 3 – IMPEGNI DEI CITTADINI ATTIVI
Associazione culturale O.N.L.U.S. “Terme del Corallo”
L’Associazione ha come scopo prioritario e prevalente quello di svolgere attività di tutela,
conservazione e valorizzazione dell’immobile “Terme del Corallo” dal punto di vista storico e
culturale per consentire di arrivare a un completo riappropriarsi, da parte della collettività, di un
bene così importante per la città, donandogli nuova visibilità su tutto il territorio.
Nel patto l’associazione si occuperà di:
• realizzare, in una delle due stanze adiacenti la Sala della Mescita, facenti parte
dell’appartamento di Eugenia Lombardi Semeria, direttrice nonché socia delle Terme dal
1913 al 1919, un piccolo museo del liberty, come una sorta di piccolo viaggio nel tempo,
costituendo un Cento di Studi per il Liberty;
• allestire nella seconda stanza un luogo didattico per la conoscenza della storia delle Terme
del Corallo, del periodo storico e del restauro in atto mettendo a disposizione materiale per
la consultazione;
• creare, curare e mantenere nello spazio adiacente il chiostro della Sovrana un piccolo
giardino del ‘900
• organizzare tirocini curricolari visite, attività didattiche e eventi specifici per far conoscere
la storia delle Terme e del periodo storico che le ha viste nascere previo concordo
dell’Amministrazione Comunale che coordinerà il calendario delle aperture al pubblico delle
Terme del Corallo
Associazione di volontariato RESET Livorno ODV
L’associazione promuove principalmente la valorizzazione e la conoscenza del territorio, attraverso
interventi di manutenzione ordinaria, cura e pulizia accurata delle aree verdi del territorio livornese,
rendendo fruibili alla cittadinanza parchi e giardini di ville storiche, mettendo in atto strumenti
come i PCTO per coinvolgere anche i più giovani.
Nel patto l’associazione di collaborazione si occuperà di:
• svolgere attività giornaliera di manutenzione, cura e pulizia accurata delle aree a verde del
giardino delle Terme del Corallo seguendo le direttive dell’ufficio tecnico competente;
• attivare con gli Istituti superiori del territorio PCTO in base ai diversi indirizzi di studio per
coinvolgere gli studenti in un percorso di studio, ricerca e salvaguardia dei beni culturali
• organizzare visite ed eventi previo concordo dell’Amministrazione Comunale che
coordinerà il calendario delle aperture al pubblico delle Terme del Corallo
ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE E FORME DI SOSTEGNO
Ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei beni comuni urbani, il Comune si
impegna a:
• sostenere le spese relative alle utenze;
• mettere a disposizione a titolo non oneroso gli spazi esterni e interni delle Terme del Corallo
già restaurate e fruibili dalla cittadinanza;
• promuovere sulla Rete Civica, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione
alla cittadinanza sulle attività che si svolgono all’interno degli spazi restaurati delle Terme
del Corallo, al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione;
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione
delle attività; a conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza; ad ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca,
responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni,
valorizzando il pregio della partecipazione.
In particolare le parti si impegnano a:
• garantire che la fruizione e l’utilizzo dell’area oggetto del Patto rimangano ad uso pubblico e
collettivo.
operare in uno spirito di collaborazione reciproca con l’Amministrazione Comunale per la
migliore realizzazione delle attività;
conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza;
ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità,
proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione.
svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni
comuni
svolgere le attività nel rispetto dei reciproci impegni descritti nell’articolo 3 del presente
atto, scambiandosi tutte le informazioni utili per il proficuo coordinamento degli interventi.
dare immediata comunicazione di eventuali variazioni o cessazioni delle attività o iniziative
e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di
collaborazione;
vigilare sulle attività svolte dai volontari e dalle volontarie al fine di evitare eventuali danni
subiti dalle stesse/dagli stessi a seguito di infortuni o causati a persone e cose manlevando il
Comune di Livorno da qualsiasi responsabilità;
informare i volontari e le volontarie sulla necessità di osservare le indicazioni riportate su
etichette o schede d’uso di prodotti e materiali utilizzati nelle attività previste dal presente
Patto.
alla fine di ogni attività giornaliera verificare la chiusura dei locali, lo spegnimento di
apparecchi elettrici di ogni sorta, la chiusura di rubinetti di erogazione di acqua potabile o di
altro genere. L’eventuale spegnimento degli impianti riscaldamento ove e se richiesto dai
competenti uffici tecnologici. Al fine di garantire lo spirito di collaborazione, assicurarsi di
lasciare gli spazi in ordine e puliti.
non accedere ai locali e alle aree escluse dalla possibilità di utilizzo o accesso eventualmente
indicate dai competenti uffici in elaborati grafici eventualmente allegati al presente Patto.
custodire le chiavi delle Terme del Corallo.
ART. 6 – DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Il Patto di collaborazione avrà una durata minima sperimentale di 1 anno con decorrenza dalla data
di sottoscrizione del Patto stesso, fatto salvo la possibilità di rinnovo.
Il Comune può risolvere il presente accordo in ogni momento per ragioni di interesse pubblico
senza oneri a proprio carico e senza che il proponente possa avviare azioni di rivalsa o vantare, a
qualunque titolo, richieste di rimborso all’Amministrazione Comunale per eventuali variazioni delle
attività previste o programmate.
Analoga facoltà di cui al precedente punto b) può essere esercitata dai soggetti sottoscrittori
mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno entro 30 (trenta) giorni dalla
interruzione.
ART. 7 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
I soggetti sottoscrittori si impegnano a fornire una relazione annuale, ed una relazione alla
conclusione della durata del Patto, nelle quali saranno indicate le attività svolte, il numero dei
partecipanti, lo stato iniziale e finale dei luoghi oltre a quanto ritenuto necessario e opportuno dagli
stessi.
ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA
I soggetti sottoscrittori assumono, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi del
locale oggetto del presente accordo, limitatamente alle ore in cui questi sono utilizzati, sollevando il
Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei volontari, connessi allo svolgimento delle
attività previste dal presente Patto.
I soggetti sottoscrittori che sottoscrivono e aderiscono al presente Patto, assumono tutti gli obblighi
e responsabilità per le attività svolte dai volontari stessi, compresa la tutela ed il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza stabilite dall’ordinamento confermando che tutte le attività
dei volontari saranno svolte in modo strettamente personale, gratuito, spontaneo da parte dei
soggetti sottoscrittori come definiti all’art 2 lett. d) del “Regolamento”.
ART. 9- INDIVIDUAZIONE E RUOLO DEGLI INTERLOCUTORI
Il Settore di riferimento per la gestione del presente Patto è il Settore Istruzione, giovani e
partecipazione con il supporto del Settore Cultura e musei e Settore Manutenzione e cura della città.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscriventi il Patto di collaborazione o tra queste ed
eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di Conciliazione
di cui all’art. 18 del Regolamento e composto da tre soggetti: uno designato dai proponenti, uno
dall’Amministrazione Comunale ed uno di comune accordo, al quale, in caso di contese, possono
rivolgersi oltre ai sottoscrittori del Patto, anche soggetti terzi cointeressati dal “Patto” medesimo.
Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di
conciliazione, di carattere non vincolante.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile
che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno.
Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.
ART. 12 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Patto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (CTS) Art.82. È
registrabile solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634
e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n.
196/2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) adeguandolo alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 e delle “Disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla
protezione dati, Regolamento UE 2016/679 è effettuato secondo le modalità di cui all’informativa
di cui al Regolamento U.E. 2016/679 allegata alla Proposta di amministrazione condivisa per Patto
di collaborazione complesso sottoscritta dal proponente e riportata in calce al presente accordo:
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Livorno
Il Sindaco
Luca Salvetti
Firme dei proponenti
Associazione culturale O.N.L.U.S “Terme del Corallo”
Silvia Menicagli
Associazione RESET Livorno O.D.V
Giuseppe Pera