
(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzioni di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della
tradizionale Sagra della Madonna delle Grazie presso l’omonimo quartiere,
programmata per domenica 7 e lunedì 8 settembre 2025.
N. cron. 436, in data 01/08/2025
IL FUNZIONARIO P.O.
Vista l’istanza datata 18 luglio 2025 (codice istanza SUAP 1150/2025 – Prot. Gen. Nr. 62412/A) e la
documentazione allegata, presentata dal Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica San Gregorio
con sede in via Gemelli n. 9 a Pordenone, organizzatore della tradizionale Sagra della Madonna delle Grazie
prevista il prossimo 7 e 8 settembre 2025, che prevede la collocazione di banchi commerciali e gazebo ad
uso mercatino hobbysti e per cui si chiede l’occupazione del suolo pubblico e conseguente istituzione di
divieti e limitazioni alla circolazione stradale in alcune vie e aree cittadine e precisamente in via Gemelli, via
Murri, via Vesalio, via Dogana e via Fortunio, al fine di consentirne il regolare svolgimento;
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento, pertanto l’effettivo
svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni
necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai
relativi uffici competenti;
Rilevato che la manifestazione ha l’assenso dell’Amministrazione Comunale;
Nelle more del rilascio di apposito provvedimento autorizzativo di occupazione del suolo pubblico di
competenza del Settore III: Servizi Finanziari – U.O.C. Tributi;
Tenuto conto degli accordi intercorsi nella riunione tecnica già svoltasi negli anni precedenti presso la sede
dell’A.T.A.P. di via Prasecco, alla presenza di funzionari della stessa Azienda e del legale rappresentante
dell’Associazione San Gregorio inerente la variazione temporanea delle linee di trasposto urbano lungo un
percorso appositamente individuato;
Ritenuto, per ragioni di sicurezza stradale, di accogliere parzialmente le richieste dell’organizzazione e nel
contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti
alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie
interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;
Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo
2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento
dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al
sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;
Visto:
– l’articolo 5 c. 3, 6, 7 e 9 e successive modificazioni del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada
ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di domenica 7 e dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di lunedì 8 settembre
2025 al fine di consentire il posizionamento di bancarelle e attrezzature varie degli esercenti il
commercio sulle aree pubbliche in via Dogana, dall’intersezione con viale Treviso – ingresso del
Santuario della B.M.V. delle Grazie all’intersezione con via Murri, vengono istituiti i seguenti divieti
e limitazioni:
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DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di
eccezione, in ambo i lati o in tutta l’area interessata dalla manifestazione, per tutti i veicoli
eccetto autorizzati dall’organizzazione o partecipanti alla manifestazione;
DIVIETO DI TRANSITO con pannelli integrativi di eccezione.
Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa
per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di deviazione del traffico nelle vie
limitrofe.
Dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di lunedì 8 settembre 2025, per consentire l’installazione dei gazebi e
attrezzature varie da parte degli hobbisty e nel contempo assicurare la regolare circolazione stradale
nei percorsi alternativi della viabilità, vengono istituiti i seguenti divieti e limitazioni:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di
eccezione, in:
– via Gemelli in ambo i lati o in tutta l’area interessata dalla manifestazione, dall’intersezione
con viale Treviso all’intersezione con via del Zoccolo,
– via Murri in ambo i lati, nel tratto compreso tra via Dogana e via Fortunio,
– via Fortunio in ambo i lati, nel tratto compreso tra via Murri e via Gemelli.
DIVIETO DI TRANSITO con pannelli integrativi di eccezione in:
via Gemelli nel tratto compreso tra viale Treviso e via del Zoccolo;
via Vesalio tratto compreso tra la via medesima e via Gemelli.
La segnaletica stradale prevista dovrà essere dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore
notturne.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della
circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:
– residenti e frontisti esclusivamente per transitare nelle vie chiuse al traffico per poter accedere o uscire
dalle proprietà private utilizzando il percorso più breve,
– adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
– impiegati dal personale dell’organizzazione nonché delle varie attività (espositori, commercianti su aree
pubbliche, ecc.) per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione,
purché a velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non
vi sia pericolo per la circolazione.
Altresì:
– il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell’organizzazione e in accordo con la
stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
– in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il
regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando
Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura delle aree interdette al transito
veicolare.
DISPONE AGLI ORGANIZZATORI
1. di impiegare proprio personale di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro
indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento:
in numero non inferiore a due per postazione, a presidio dei varchi stradali e altre postazioni ove
sono previste le chiusure al transito e deviazioni dei flussi di traffico, al fine di informare dei
divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento, controllando gli accessi dei veicoli
autorizzati;
all’interno dell’area interdetta alla circolazione o nei tratti di strada ove sono previste
limitazioni, al fine di informare dei divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento,
assicurando che sia garantito in ogni momento il transito veicolare dei veicoli di soccorso e
pronto intervento, significando che la posa di manufatti d’arredo nonché operazioni di carico e
scarico e ogni altra attività antecedente, contestuale o susseguente l’utilizzo dell’area e correlata
all’effettuazione/svolgimento dell’iniziativa/evento/attività di ogni area, strada o piazza, di uso
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pubblico, aperta al pubblico o di pubblico transito, deve sempre mantenere libera da
ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3,50;
a fornire opportuna informazione agli automobilisti e un’adeguata sorveglianza dei tratti stradali posti
in divieto, al fine di rendere edotto inequivocabilmente tale precetto, soprattutto in corrispondenza
delle intersezioni stradali che interessano la chiusura dell’area impegnata dalla
manifestazione o comunque coinvolte nella stessa, con particolare riferimento alle
intersezioni via Dogana con via Murri, via Murri con via Fortunio e via Fortunio con via
Gemelli, lungo il tratto di via Murri e via Fortunio.
2. di comunicare alla Centrale Operativa (0434 – 392811) i recapiti telefonici prontamente reperibili dei
soggetti responsabili dell’organizzazione ed in particolare del coordinatore del personale impiegato
indicato al punto precedente;
Altresì:
3. di provvedere mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i mezzi di
informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona
interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza;
DA’ ATTO
• che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche
attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo
svolgimento della manifestazione;
• che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni
a beni dell’Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed
impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o
impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di Legge.
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DEMANDA
• Al Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica San Gregorio con sede in via Gemelli n. 9
a Pordenone, quale organizzatrice della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di
propria competenza, per l’esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
• Al Settore VI OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere esecutiva la
presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale,
conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di transenne, dissuasori o
manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce
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rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro
rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura
dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti
o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l’organizzazione della manifestazione, nel
caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta
dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da