
(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di divieti e limitazioni in occasione della celebrazione del 50°
anniversario di vita associativa in seno alla manifestazione denominata “48^ Festa in
Piassa”” che si svolgerà nel quartiere Villanova nella giornata di giovedì 21 agosto 2025.
N. cron. 456, in data 13/08/2025
IL RESPONSABILE
Vista l’istanza presentata in data 09/08/2025 (Prot. Gen n. 68461/A del 11/08/2025), da parte del Legale
rappresentante dell’Associazione Festa in Piassa APS, con la quale comunica che il giorno giovedì 21
agosto 2025, si svolgerà in via Carducci (nel quartiere di Villanova) fronte civico n. 17, la presentazione dei
festeggiamenti per il 50° anniversario della “Festa in Piassa”;
Considerato che nella suddetta comunicazione, al riguardo, si richiede di occupare l’area di parcheggio
posta a fronte del civico n. 17-19 di via Carducci;
Vista l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico rilasciata da questo Comando (Prot. Nr. 69023/P del
12/08/2025);
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento; pertanto l’effettivo
svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni,
segnalazioni, comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle
prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;
Ritenuto di accogliere le richieste dell’organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti
atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della
stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;
Visto:
– l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
Dalle ore 17.30 alle ore 21.00 di giovedì 21 agosto 2025, al fine di consentire il regolare svolgimento
della presentazione dei festeggiamenti per il 50° anniversario della “Festa in Piassa”, è istituito:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA con pannelli integrativi di validità, di rimozione
forzata e di eccezione, per tutti i veicoli eccetto quelli specificatamente di seguito autorizzati sull’intera
area si parcheggio sita in via Carducci fronte civici n. 17-19;
DIVIETO DI TRANSITO con pannelli integrativi di eccezione, per tutti i veicoli eccetto quelli
specificatamente indicati, sull’intera area si parcheggio sita in via Carducci fronte civici n. 17-19.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della
circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:
– adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
– impiegati dal personale dell’organizzazione nonché delle varie attività (espositori, commercianti su aree
pubbliche, ecc.) per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione.
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 456 del 13/08/2025 Pagina 1 di 3
Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il
regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando
Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura dell’area interdetta al transito veicolare.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di Legge.
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DISPONE AGLI ORGANIZZATORI
• di impiegare proprio personale, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro
indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, a presidio delle aree di parcheggio
ove sono richieste e previste le chiusure al transito, al fine di informare dei divieti e limitazioni
imposti con il presente provvedimento, controllando gli accessi dei veicoli autorizzati
dall’organizzazione della manifestazione;
DA’ ATTO
• che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche
attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo
svolgimento della manifestazione;
• che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni
a beni dell’Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed
impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o
impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
DEMANDA
• All’Associazione Festa in Piassa APS con sede in via Pirandello n. 22 a Pordenone, quale
organizzatrice della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza,
per l’esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
• Al Settore VI° “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio U.OC. Lavori Pubblici”, il compito
rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta
segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di
transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre
1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà
provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere
alla copertura dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora
agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l’organizzazione della
manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve
essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R.