
(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 [cid:image001.jpg@01DBF70B.B2D0C950]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 17 luglio 2025
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE: LE REGIONI NON POSSONO AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE CON LA PREVISIONE DI OBBLIGHI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE STATALE
Con la sentenza numero 108, depositata oggi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della disposizione della legge della Regione Molise numero 20 del 2006 che, ai fini dell’autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, pone a carico degli operatori l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale.
La Corte ha riscontrato che la previsione regionale in esame impone agli operatori di telecomunicazioni una prestazione di contenuto pecuniario (quale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, ossia di una polizza fideiussoria), non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Il divieto di aggravare il procedimento autorizzatorio costituisce, infatti, una scelta che risponde a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali. Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale.
La Corte ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di altra disposizione della stessa legge della Regione Molise, ove si prevede che all’istanza di autorizzazione sia allegato un atto d’impegno alla corretta manutenzione dell’impianto e al ripristino del sito al momento della sua disattivazione.
Infatti, questa disposizione non determina alcun aggravamento della procedura di autorizzazione, ma si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Roma, 17 luglio 2025