(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025 - (AGENPARL) – Thu 26 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 77/25
Lussemburgo, 26 giugno 2025
Sentenze della Corte nelle cause riunite C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P e C-470/23 P |
EVH e altri/Commissione, nonché nelle cause C-466/23 P | Stadtwerke Hameln Weserbergland, C-469/23
P | eins energie in sachsen, C-484/23 P | Mainova e C-485/23 P | enercity/Commissione.
La Corte di giustizia conferma, come già fatto in precedenza dal Tribunale,
l’approvazione da parte della Commissione dell’acquisto di alcuni impianti
di produzione dell’E.ON da parte della RWE
Nel marzo 2018 le aziende energetiche tedesche RWE ed E.ON, che operano in diversi paesi europei, hanno
annunciato di voler procedere a un complesso scambio di attivi attraverso tre operazioni di concentrazione.
Con la prima operazione, la RWE intendeva acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti
di produzione dell’E.ON. La seconda operazione consisteva nell’acquisizione, da parte d ell’E.ON, del controllo
esclusivo sulle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia, nonché di taluni impianti di produzione
dell’innogy, una società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevedeva l’acquisizione da parte d ella
RWE del 16,67% delle quote dell’E.ON.
La prima e la seconda operazione di concentrazione sono state assoggettate a un controllo e autorizzate da parte
della Commissione europea 1, mentre la terza operazione di concentrazione è stata controllata e autorizzata
dall’Autorità federale tedesca garante della concorrenza.
Undici aziende municipali tedesche hanno impugnato le due decisioni di approvazione della Commissione dinanzi al
Tribunale dell’Unione europea.
Con sentenze del 17 maggio 2023 il Tribunale ha respinto, alcuni nel merito, altri per irricevibilità 2, i ricorsi proposti
contro l’approvazione della prima operazione (acquisizione di impianti di produzione dell’E.ON da parte della RWE).
Il Tribunale ha sottolineato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituiva un’«unica
concentrazione». Inoltre, esso ha constatato che la Commissione non era incorsa in errori manifesti nella
valutazione della compatibilità di tale prima concentrazione con il diritto della concorrenza dell’Unione .
Successivamente, con sentenze del 20 dicembre 2023, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle aziende
municipali contro l’approvazione della seconda operazione (l’acquisizione delle attività di distribuzione e di
commercio al dettaglio di energia nonché di taluni impianti di produzione dell’innogy da parte dell’E.ON) 3 . Il
Tribunale ha nuovamente confermato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costitui va un’«unica
concentrazione». Inoltre, la Commissione non era incorsa in errori manifesti nemmeno nella valutazione della
compatibilità di tale seconda concentrazione con il diritto della concorrenza dell’Unione.
Nove delle undici aziende municipali hanno impugnato le sentenze del Tribunale del 17 maggio 4 e del 20 dicembre
2023 5 dinanzi alla Corte di giustizia.
Nella sua sentenza EVH e altri la Corte respinge cinque delle nove impugnazioni proposte contro le sentenze
del Tribunale del 17 maggio 2023, rese sul merito della causa, e conferma quindi, come il Tribunale,
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curia.europa.eu
l’approvazione da parte della Commissione della prima operazione (acquisto di impianti di produzione
dell’E.ON da parte della RWE). In particolare, la Corte conferma che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti
non costituisce un’«unica concentrazione».
Per contro, con le altre quattro sentenze odierne, la Corte annulla quattro sentenze del Tribunale del 17 maggio
2023, con cui quest’ultimo aveva respinto i rispettivi ricorsi come irricevibili per il motivo che le aziende municipali in
questione non erano individualmente interessate dall’approvazione della prima operazione ad opera della
Commissione (acquisto di impianti di produzione dell’E.ON da parte della RWE). In effetti, la Corte rileva che tali
aziende municipali avevano addotto alcuni argomenti relativi all’asserito effetto sostanziale prodotto da questa
operazione sulla loro posizione sul mercato. Ebbene, secondo la Corte, il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di
motivazione in quanto non ha fornito alcun elemento di motivazione, nemmeno sommario, che consenta di
comprendere se tali argomenti siano stati esaminati e, in questa ipotesi, perché essi siano stati ritenuti inidonei a
dimostrare un tale effetto.
Tuttavia, statuendo essa stessa, in via definitiva, sulle quattro controversie in esame, la Corte, dopo aver
esaminato i suddetti argomenti, dichiara che le quattro aziende municipali non hanno dimostrato che la loro
posizione sul mercato fosse pregiudicata in maniera sostanziale dall’operazione in questione. Di conseguenza, esse
non hanno dimostrato di essere individualmente interessate dalla relativa decisione della Commissione. Pertanto, la
Corte respinge, come il Tribunale, i quattro ricorsi in quanto irricevibili.
Le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale del 20 dicembre 2023, relative all’approvazione da parte della
Commissione della seconda operazione (l’acquisizione, ad opera della E.ON, delle attività di distribuzione e
commercio al dettaglio di energia della innogy e di alcuni impianti di produzione ) sono pendenti davanti alla Corte.
Impugnazioni
Impugnazioni
Ricorsi dinanzi dinanzi alla Corte Ricorsi dinanzi dinanzi alla Corte
al Tribunale
contro le
al Tribunale
contro le
Azienda
municipale
riguardanti la
prima
operazione di
sentenze del
Tribunale relative
alla prima
riguardanti la
seconda
operazione di
sentenze del
Tribunale relative
alla seconda
concentrazione
operazione di
concentrazione
concentrazione
operazione di
concentrazione
T-312/20
C-464/23 P
T-53/21
C-171/24 P
Stadtwerke Leipzig
T-313/20
C-465/23 P
T-55/21
C-172/24 P
Stadtwerke Hameln
Weserbergland
T-314/20
C-466/23 P
T-58/21
C-174/24 P
T-315/20
C-467/23 P
T-56/21
C-173/24 P
Naturstrom
T-316/20
T-60/21
EnergieVerbund
T-317/20
C-468/23 P
T-61/21
C-176/24 P
Dresden
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
eins energie in
sachsen
T-318/20
C-469/23 P
T-59/21
C-175/24 P
T-319/20
C-470/23 P
T-62/21
C-177/24 P
Mainova
T-320/20
C-484/23 P
T-64/21
C-178/24 P
enercity
T-321/20
C-485/23 P
T-65/21
C-179/24 P
Stadtwerke
Frankfurt am Main
T-322/20
T-63/21
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione all a Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al
Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, eventualmente, la sintesi delle sentenze (C-464/23 P, C-466/23 P, C-469/23 P, C-484/23 P e
C-485/23 P) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con
l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) e decisione C(2019) 6530 final della Commissione, del 17 settembre 2019, che dichiara una
concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy); v. inoltre i comunicati
stampa della Commissione IP/19/1432 e IP/19/5582.
Sentenze del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, T-312/20; Stadtwerke Leipzig/Commissione, T-313/20; Stadtwerke Hameln
Weserbergland/Commissione, T-314/20; TEAG/Commissione, T-315/20; Naturstrom/Commissione, T-316/20; EnergieVerbund Dresden/Commissione,
T-317/20; eins energie in sachsen/Commissione, T-318/20; GGEW/Commissione, T-319/20; Mainova/Commissione, T-320/20; enercity/Commissione,
T-321/20 e Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, T-322/20; si vedano anche i comunicati stampa nn. 81/23 e 82/23.
Sentenze del 20 dicembre 2023 EVH/Commissione, T-53/21; Stadtwerke Leipzig/Commissione, T-55/21; TEAG/Commissione, T-56/21; Stadtwerke
Hameln Weserbergland/Commissione T-58/21; eins energie in sachsen/Commissione, T-59/21; Naturstrom/Commissione, T-60/21; EnergieVerbund
Dresden/Commissione; T-61/21, GGEW/Commissione, T-62/21; Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, T-63/21; Mainova/Commissione, T-64/21
e enercity/Commissione, T-65/21); v. anche comunicato stampa n. 197/23).
V. le aziende municipali elencate in cima a questo comunicato stampa. Per una visione d’insieme delle cause, si veda la tabella supra.
V. tabella supra.
Direzione della Comunicazione
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