
(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 71/25
Lussemburgo, 19 giugno 2025
Sentenza della Corte nella causa C-200/24 | Commissione/Polonia (Pubblicità delle farmacie)
Il divieto di pubblicità delle farmacie in vigore in Polonia è contrario al
diritto dell’Unione
Una legge polacca entrata in vigore nel 2012, vieta, a pena di un’ammenda, la pubblicità delle farmacie, dei punti
vendita farmaceutici e delle loro attività. Secondo tale legge, le farmacie possono comunicare al pubblico solo
limitate informazioni sulla loro ubicazione e sugli orari di apertura.
Considerando che tale divieto è contrario al diritto dell’Unione 1, la Commissione europea ha presentato alla Corte
di giustizia un ricorso contro la Polonia 2 .
La Corte accoglie interamente tale ricorso e constata che la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del diritto dell’Unione.
Infatti, la direttiva sul commercio elettronico consente a chiunque esercita una professione regolamentata, come
i farmacisti in Polonia, di utilizzare comunicazioni commerciali online al fine di promuovere le proprie attività.
Sebbene il contenuto e la forma di tale tipo di comunicazioni debbano rispettare talune regole professionali,
queste ultime non possono, tuttavia, condurre a un divieto generale e assoluto di qualsiasi pubblicità, come
si verifica in Polonia.
La circostanza che tale divieto si applichi solo ai farmacisti che lavorano in una farmacia (ossia più di due terzi dei
farmacisti in Polonia) non cambia la situazione. La direttiva consente a tutti i farmacisti di fare la propria pubblicità.
Di conseguenza, essa non può essere elusa da divieti che riguardano unicamente alcuni di loro o alcune delle attività
che esercitano.
Il divieto di cui trattasi pregiudica, altresì, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento,
relativamente alle forme di pubblicità non contemplate dalla direttiva. Infatti, tale divieto limita la possibilità per i
farmacisti, in particolare quali stabiliti in altri Stati membri, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di
promuovere i servizi che si propongono di offrirle. Parimenti, esso rende l’accesso al mercato più difficile per le
persone che intendono aprire una farmacia in Polonia, in particolare quando sono st abilite in altri Stati membri.
La Polonia non ha dimostrato che la restrizione di queste due libertà fondamentali potesse essere giustificata dalla
tutela della salute pubblica, più precisamente dalla lotta contro il consumo eccessivo di medicinali e dalla
salvaguardia dell’indipendenza professionale dei farmacisti.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
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direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») nonch é articoli 49 e 56 TFUE.
V., altresì, il comunicato della Commissione del 14 luglio 2023, IP/23/3528.
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