
(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 COMUNICATO N. 173/DIV – 22 MAGGIO 2025
173/661
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 21 MAGGIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Maggio 2025
SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE – GARA DI RITORNO
GARA 1
TERNANA
GIANA ERMINIO
CROTONE
VIS PESARO
ATALANTA U23
GARA 2
L.R. VICENZA
GARA 3
PESCARA
GARA 4
AUDACE CERIGNOLA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 21 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno del Secondo Turno Play Off Nazionale i
sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, L.R. VICENZA e PESCARA hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 700,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 9° minuto del primo tempo e all’8° minuto del secondo tempo, due petardi di
elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
2. al 47° e al 48° minuto del primo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco (pista
di atletica), senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste
in essere in esecuzione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizione nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°
minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena
sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II
173/662
INFR)
ARMINI NICOLO
CAFERRI LORENZO
FERRARI FRANCO
DI PAOLA MANUEL
NICASTRO FRANCESCO
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
(CROTONE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPOMAGGIO GALO
MARTINELLI LUCA
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL
SILVA PERTINHES JONATHAN
BALLABIO MARCO
PINTO DANIELE
POMPEU DA SILVA RONALDO
LANCINI EDOARDO
TAVERNARO FEDERICO
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(PESCARA)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 22 Maggio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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