
(AGENPARL) – Tue 13 May 2025 COMUNICATO STAMPA
13 maggio 2025
WHATSAPP: SU INTRODUZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE CODACONS DIFFIDA META E
PRESENTA ESPOSTO AD ANTITRUST E GARANTE PRIVACY
IMPOSSIBILE DISINSTALLARE SERVIZIO META AI DA APPLICAZIONE. POSSIBILE
PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E RISCHI SUL FRONTE DELLA PRIVACY
La recente introduzione automatica dellassistente virtuale Meta AI
allinterno dellapplicazione WhatsApp, senza il preventivo consenso
espresso degli utenti, finisce al vaglio dellAntitrust e del Garante per la
Privacy. Il Codacons ha presentato infatti un esposto alle due autorità e
una contestuale diffida a Meta dove si chiede di intervenire con urgenza per
sanare la grave lesione dei diritti degli utenti.
Numerosi consumatori hanno visto lapparizione improvvisa e non sollecitata
di una nuova funzionalità allinterno dellapp WhatsApp, denominata Meta
AI, che si presenterebbe come assistente virtuale basato sullintelligenza
artificiale, integrato nella barra di ricerca dellapplicazione scrive il
Codacons nellesposto – Lintelligenza artificiale non potrebbe essere
disattivata in modo definitivo dallutente, ma potrebbe solo essere
ignorata e/o parzialmente oscurata, senza che ciò comporterebbe
linterruzione del trattamento dei dati personali eventualmente attivato.
La condotta posta in essere da Meta Platforms nella gestione
dellintegrazione forzata di Meta AI allinterno dellapp WhatsApp
apparirebbe lesiva di una pluralità di disposizioni normative europee e
nazionali. In primo luogo, si configurerebbe una violazione dellarticolo 5
del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, recante Principi applicabili al
trattamento di dati personali, il quale impone che ogni trattamento di dati
personali sia improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati scrive ancora
lassociazione – In secondo luogo risulterebbe violato il successivo
articolo 6, poiché parrebbe mancare una valida base giuridica del
trattamento. Non parrebbe esservi, infatti, alcun consenso preventivo,
esplicito e libero, come richiesto anche dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE (C-673/17 Planet49), la quale ha più volte ribadito che il
consenso non può essere presunto né imposto per default. Né può fondarsi su
un generico interesse legittimo del titolare del trattamento, in quanto
viene meno il bilanciamento con i diritti fondamentali degli utenti.
La condotta posta in essere da Meta si configurerebbe inoltre come una
possibile pratica commerciale scorretta vietata dal Codice del Consumo, in
quanto limposizione unilaterale di una funzione potenzialmente invasiva si
presenterebbe come miglioramento del servizio, quando in realtà
risulterebbe essere volta a raccogliere dati e a fidelizzare lutente
attraverso tecniche persuasive, tanto da arrivare a falsare in modo
rilevante il comportamento economico del consumatore medio.