
(AGENPARL) – Mon 12 May 2025 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA
E DELLE EMERGENZE SANITARIE
OGGETTO: Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della
condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della
strada.
AI SIGNORI PREFETTI
LORO SEDI
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME
TRENTO-BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE VALLE D’AOSTA
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
AOSTA
LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE
LORO SEDI
e, per conoscenza:
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ
AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Antidroga
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA
E DELLE EMERGENZE SANITARIE
La legge n. 177/2024 ha novellato l’articolo 187 del codice della strada (cds) modificando
gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso l’eliminazione del
parametro clinico dell’alterazione psicofisica. Diversamente dalla precedente formulazione,
la nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a
prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica.
Con la prospettiva di ridurre l’incidentalità stradale, coerentemente con l’obiettivo “vision
zero” perseguito dall’Unione europea, la ratio della novella risiede nell’esigenza di
incrementare la sicurezza della circolazione stradale, vietando quelle condotte che hanno una
spiccata connotazione pericolosa in quanto idonee a mettere a rischio l’incolumità degli
utenti della strada.
L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver
assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del
veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds
prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra
l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza
stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.
L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo
tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione
in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza
stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del
veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo
durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o
psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o
di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza
di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in
grado di influire negativamente sulla guida1.
La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base
di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può
rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni
psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli
articoli 128 e 119, comma 4, cds.
Nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o
psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova
fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere
considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds
è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni
Nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a
seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il
loro effetto.
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di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a
seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue,
pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 cds.
La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono
l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti
tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed
adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova
della sussistenza del reato. Di conseguenza, le procedure analitiche che si sostanziano in
accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle
seguenti imprescindibili caratteristiche:
effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad
accertamento;
effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di
campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, con osservazione della
catena di custodia;
effettuazione di analisi tossicologico-forensi con tecniche e metodiche di conferma
aventi caratteristiche probatorie.
Le allegate direttive, che tengono conto delle metodiche analitiche più recenti, stabiliscono
le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’accertamento per la determinazione della
sussistenza degli elementi costitutivi, non solo della fattispecie di cui all’articolo 187 cds,
ma anche delle fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis cds, nonché delle aggravanti di cui
agli articoli 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, c.p.
In particolare:
1. la direttiva – allegato 1, descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i
campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione
dell’articolo 187, comma 2-bis, cds;
2. la direttiva – allegato 2, descrive le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti
gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei
servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di
incidente stradale.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della
presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Pref. Vittorio Pisani
Il Capo Dipartimento
della prevenzione della ricerca
e delle emergenze sanitarie
Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello
Firmato Digitalmente da/Signed by:
VITTORIO PISANI
In Data/On Date:
mercoledì 9 aprile 2025 17:12:48
Maria Rosaria Campitiello
GMT+02:00
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ALLEGATO 1
DIRETTIVA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
TOSSICOLOGICO-FORENSI SU CAMPIONI DI FLUIDO DEL CAVO ORALE DA
PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DELL’ARTICOLO
187, COMMA 2-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA.
La presente direttiva stabilisce le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i
campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, del codice della strada (cds), da sottoporre agli accertamenti tossicologici
presso laboratori certificati in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti
tossicologici forensi, indicati nella direttiva di cui all’allegato 2.
Nel caso si proceda ai sensi dell’articolo 187, commi 2 e 2-bis, cds, gli organi di polizia
stradale somministrano al conducente sottoposto ad accertamento il test di screening
tossicologico, da eseguirsi sul fluido del cavo orale.
I test di screening tossicologici (I livello) ricercano solo sostanze stupefacenti che possano
interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli, compromettendo la sicurezza dei
conducenti.
Al termine del test, in caso di non negatività all’esame di screening, fermo restando
l’adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 356 c.p.p. e all’articolo 114 disp. att.
c.p.p., il conducente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento
della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione del
prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma (II livello)
(MOD 1).
Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo
orale, utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale del
soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno 1 ml per ciascun tampone. I due
tamponcini così imbevuti sono posizionati all’interno di due provette integre, contenenti una
soluzione utile a stabilizzare il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di
polizia davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento.
Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad
accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito
il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo
compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento appena descritta
avviene alla presenza del conducente.
I predetti adempimenti costituiscono presupposto imprescindibile per garantire la genuinità
della raccolta dei campioni secondo criteri tossicologico-forensi ed assicurare la relativa
catena di custodia.
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Sul verbale di prelievo/modulo di catena di custodia deve essere apposta la medesima
etichetta dei campioni, riportante il nome o il codice univoco.
I campioni devono essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il
congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in apposito contenitore
termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile, per consentire al laboratorio
di fornire i relativi risultati entro dieci giorni, in conformità alla durata massima del ritiro
cautelare della patente operato ai sensi dell’articolo 187, comma 5-bis, cds.
Il verbale di prelievo/catena di custodia, che deve sempre accompagnare il campione in tutte
le sue fasi, deve indicare le generalità del soggetto, data ora e luogo del prelievo, sostanza o
classe di sostanze riscontrate presuntivamente positive negli accertamenti di screening (I
livello) e le generalità del personale di polizia giudiziaria che ha effettuato il prelievo. È
importante indicare, altresì, i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella
certificazione medica eventualmente esibita ed acquisita dagli organi accertatori attestante
una terapia farmacologica; l’indicazione potrà essere utile per consentire una più completa
valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello
(MOD 2, MOD 2-bis e MOD 3).
Per la catena di custodia e le modalità di effettuazione delle analisi di conferma si rimanda
ai relativi paragrafi della direttiva di cui all’allegato 2.
Il laboratorio di tossicologia forense analizza uno dei due campioni di fluido del cavo orale
con metodica cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa, applicando procedure
e metodi analitici validati secondo quanto previsto dalle linee guida per la “Determinazione
di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi
e medico-legali” dell’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).
Il risultato delle analisi di conferma (II livello) deve essere reso all’ufficio da cui dipende
l’organo di polizia stradale che ha effettuato il prelievo, in un rapporto di prova nel più breve
tempo possibile e non oltre i 10 giorni dal prelievo dei campioni.
In caso di negatività, la procedura si conclude con lo smaltimento dei campioni nel rispetto
della normativa vigente.
Al contrario, se dall’esame di secondo livello si ottiene una conferma della positività, la
seconda aliquota di fluido del cavo orale, denominata contro campione, sarà conservata per
12 mesi dal prelievo ad una temperatura di almeno -18°C o inferiore, presso il laboratorio
dove è stata eseguita l’analisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuale contro
esame secondo le disposizioni da quest’ultima fornite.
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ALLEGATO 2
DIRETTIVA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
TOSSICOLOGICO-FORENSI SU RICHIESTA DEGLI ORGANI DI POLIZIA
STRADALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
DELLA GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E DELLA GUIDA DOPO
AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI
La presente direttiva stabilisce le procedure attraverso le quali eseguire gli accertamenti
tossicologico-forensi ai sensi degli articoli 186, comma 5, 186-bis e 187, commi 3 e 4, del
codice della strada (cds), nonché ai sensi del comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p.
Richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia al personale sanitario
Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale
direttamente su strada nei casi previsti ai sensi dell’articolo 187, comma 2-bis, cds e in tutti
i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per
essere sottoposto a cure mediche, gli organi di polizia stradale presentano richiesta scritta al
personale sanitario di tali strutture, in particolare al personale medico ed infermieristico di
Pronto Soccorso (PS), per l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti sulla persona, ai
sensi dell’articolo 354 c.p.p., per l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 186, 186bis e 187 cds, comprendenti l’effettuazione di prelievi di campioni biologici.
Il personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso (PS), individuato come esecutore
materiale del prelievo, deve essere nominato dall’organo di polizia stradale procedente, ai
sensi dell’articolo 348, comma 4, c.p.p., Ausiliario di Polizia Giudiziaria (APG), il quale non
può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti. Tale personale attribuirà alta priorità
alle operazioni di accertamento richieste, compatibilmente con la funzionalità del servizio di
emergenza della propria struttura di PS.
La richiesta di accertamenti viene effettuata mediante apposita modulistica (MOD 4), che
deve essere messa a disposizione dei diversi organi di polizia e di tutte le strutture di PS del
relativo territorio di possibile intervento.
La richiesta deve essere compilata e sottoscritta dall’ufficiale/agente di polizia giudiziaria
richiedente, nella parte di spettanza.
In particolare, devono essere presenti e correttamente compilati i campi relativi a:
– dati identificativi dell’organo di polizia che ha richiesto gli accertamenti;
– tipo di accertamenti richiesti (prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di alcol
e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 186, 186-bis, 187 cds e
verifica dello stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del
conducente coinvolto in incidente stradale mortale o con lesioni alle persone – (MOD
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– dati identificativi del soggetto sottoposto ad accertamenti;
– circostanze relative alla richiesta (incidente stradale, controllo).
La richiesta può essere presentata al Pronto Soccorso in originale, o può pervenire allo stesso
via fax o posta elettronica, semplice o certificata.
Quando non sia possibile la presenza dell’organo di polizia stradale presso la struttura
ospedaliera dove viene effettuato il prelievo, è opportuno trasmettere – con lo stesso mezzo
– anche l’atto di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria nel quale il personale che procede
all’esecuzione del prelievo deve essere compiutamente indicato con il nome, cognome e il
ruolo ricoperto all’interno della struttura ospedaliera.
Raccolta del consenso informato all’accertamento
Gli accertamenti tossicologico-forensi originano con l’acquisizione del consenso informato
del conducente da parte del medico di Pronto Soccorso, con raccolta di attestazione
dell’originalità dei campioni prelevati ed etichettati a suo nome. Il medico informa
l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze
penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei
campioni biologici, e ne acquisisce il consenso o il dissenso scritto, facendo firmare
l’interessato nell’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti e apponendo
contestualmente la propria firma (MOD 1-bis).
Nel caso in cui il conducente non sia in grado di firmare per una qualunque condizione
patologica, il medico ne dà atto compilando l’apposita sezione del modulo di richiesta
accertamenti.
In caso di dissenso all’accertamento ai fini degli articoli 186, 186-bis, 187 cds, il medico
interrompe l’accertamento e comunica all’organo di polizia richiedente la notizia di reato
relativa al rifiuto ai sensi degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, cds.
Nel caso in cui la richiesta di accertamenti consegua ad un incidente stradale con danni alle
persone (omicidio stradale o lesioni personali stradali), il medico che ha acquisito il dissenso
lo comunica immediatamente all’ufficiale di polizia giudiziaria richiedente per
l’acquisizione, anche orale, del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che dispone il
prelievo coattivo. In tale eventualità, se risultasse materialmente impossibile procedere
all’effettuazione dei prelievi per il persistere della ferma opposizione fisica del destinatario
resistente, in ossequio al principio dell’habeas corpus, l’impossibilità di eseguire quanto
richiesto deve essere documentata in cartella clinica, avendo nel contempo cura di
interrompere il processo di smaltimento dei residui biologici non processati riferiti a
campioni biologici raccolti in precedenza per esclusive esigenze clinico-assistenziali.
Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di esprimere un valido consenso agli
accertamenti per stato di incoscienza, il personale sanitario effettua i prelievi con le modalità
operative descritte, il cui esito deve comunque pervenire all’Ufficio di polizia richiedente
per le conseguenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria.
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Avviso del diritto di assistenza legale
Gli articoli 354 e 356 c.p.p. e l’articolo 114 disp. att. c.p.p. impongono di fornire l’avviso
del diritto di assistenza legale al soggetto sottoposto agli accertamenti.
Il compito di avvisare il soggetto interessato è principalmente a carico dell’organo di polizia
operante.
L’avviso può essere dato anche dal personale sanitario che assume la qualifica di Ausiliario
di Polizia Giudiziaria, utilizzando l’apposito modello (MOD 6).
Nell’ipotesi di richiesta di accertamento da parte dell’organo di polizia sia ai sensi degli
articoli 186, 186-bis che dell’articolo 187 cds, è sufficiente dare all’interessato legittimo
avviso una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spaziotemporale.
Prelievo di campioni biologici
Premessa
La contestazione delle violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcol, di cui agli
articoli 186 e 186-bis cds, e alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui
all’articolo 187 del medesimo cds, si basa sui risultati degli accertamenti tossicologicoforensi eseguiti su campioni di sangue prelevati in strutture ospedaliere sanitarie di base o in
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate e/o fluido del cavo orale prelevati dalle
forze di polizia fuori sede ed effettuate solo in strutture autorizzate a tale scopo. Infatti, in
caso di assunzione da parte del conducente di alcol e/o stupefacenti è solo su queste matrici
che risulta possibile rilevare l’alcol e/o gli stupefacenti immodificati e/o i loro metaboliti
farmacologicamente attivi, espressione dell’effetto farmaco-tossicologico in atto al
momento del prelievo.
In caso di prelievo di campioni ematici le analisi tossicologico-forensi devono essere
tassativamente effettuate su campioni di sangue intero.
In questo contesto, l’analisi di derivati ematici come siero o plasma deve essere evitata
soprattutto per la determinazione dell’alcol, in quanto l’utilizzo di tali matrici produce una
sovrastima dell’alcolemia (mediamente del 12 – 18 %) rispetto alla sua determinazione su
sangue intero, e quindi non è idonea nel contesto dei limiti normati dagli articoli 186 e 186
bis cds.
Eventuali risultati positivi ottenuti dall’analisi di campioni di urina raccolti contestualmente
a quelli ematici possono risultare utili a fini interpretativi, ma non possono essere utilizzati
ai fini dell’accertamento del reato perché non indicativi di una intossicazione in atto.
Prelievo/raccolta dei campioni biologici
Il personale sanitario di Pronto Soccorso provvede al prelievo di campioni biologici.
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Le operazioni di prelievo/raccolta devono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze
funzionali del servizio di Pronto Soccorso, nel più breve tempo possibile rispetto alla
richiesta di accertamenti, e gli orari di prelievo dei campioni devono essere corrispondenti o
il più possibile ravvicinati.
È necessario il prelievo di almeno tre aliquote di campione di sangue, di almeno 5 ml
ciascuna, e possibilmente due aliquote da 10 ml di urine, utilizzando preferibilmente appositi
dispositivi. Le provette, con anticoagulante e conservante per prelievo di sangue, devono
essere dotate di etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco.
Le provette devono essere munite di:
sigilli di sicurezza da applicare sul tappo delle provette;
etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco per l’applicazione sugli spazi
presenti sul modulo di richiesta accertamenti. Il numero/codice è corrispondente a
quello riportato sull’etichetta di chiusura delle provette/contenitore. In mancanza di
etichette, devono essere apposti sul modulo accertamenti il codice sanitario/nosologico
univoco del paziente, nome e cognome e generalità del sanitario che ha effettuato il
prelievo.
I campioni ematici devono essere prelevati dopo disinfezione della cute con prodotti
tassativamente NON contenenti alcol etilico.
Il prelievo viene effettuato, previa identificazione non equivoca come già descritto,
effettuando la chiusura e sigillatura delle provette (con le protezioni ed i sigilli di sicurezza)
alla presenza del soggetto interessato.
Per ogni campione biologico, una o più provette verranno utilizzate per le analisi di
screening e conferma, mentre almeno una provetta verrà conservata a -18° o temperatura
inferiore per eventuali analisi di revisione/ulteriori richieste da parte della Autorità
giudiziaria.
Il personale medico e/o infermieristico completa la compilazione del modulo accertamenti:
apponendo nelle specifiche sezioni le etichette con numero/codice a barre univoco
(presenti nel kit di prelievo) e verificando la loro congruenza con quelle apposte sulle
provette.
riportando i dati identificativi del soggetto sottoposto ad accertamenti, controllando la
corrispondenza con quelli riportati dall’organo di polizia stradale;
riportando eventuali indicazioni sullo stato psico-fisico del soggetto;
riportando l’anamnesi per assunzione di farmaci e/o stupefacenti, e la terapia
farmacologica eventualmente somministrata in ambulanza e/o in Pronto soccorso. È
importante acquisire eventuale certificazione medica attestante una terapia
farmacologica, prodotta dall’interessato in struttura o all’organo di polizia stradale. Le
prescrizioni mediche ivi contenute potranno essere utili per consentire una più completa
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valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo
livello;
riportando i dati relativi al prelievo dei campioni biologici (n. di provette prelevate, data
e ora dei prelievi);
compilando e firmando la parte di spettanza del verbale di catena di custodia dei
campioni.
Conservazione temporanea dei campioni biologici in Pronto soccorso
I campioni biologici ottenuti vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio di
tossicologia forense preposto alle determinazioni analitiche e, comunque, orientativamente
entro 72 ore dal prelievo o dalla raccolta.
In attesa dell’invio, i campioni biologici sono sottoposti a conservazione in PS in condizioni
di sicurezza e a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento), sotto la
custodia del personale sanitario incaricato.
L’invio dei campioni al laboratorio di tossicologia forense da parte del PS deve essere
effettuato mantenendo la catena di custodia. Agli operatori addetti al trasporto vengono
consegnati i campioni ed i corrispondenti moduli di richiesta (MOD 3-bis).
Al momento del trasporto dei campioni, che devono essere movimentati con il relativo
modulo di richiesta accertamenti, l’operatore sanitario di PS incaricato aggiorna il verbale
di catena di custodia.
Trasporto di campioni dal PS al laboratorio di tossicologia forense
Il trasporto al laboratorio di tossicologia forense avviene mediante borsa termica con
apposito elemento refrigerante, evitando così rilevanti sbalzi termici durante il trasporto.
Consegna dei campioni biologici al laboratorio di tossicologia forense
Al momento della consegna dei campioni il personale del laboratorio di tossicologia forense:
verifica numero, idoneità e corretta etichettatura e sigillatura dei campioni e la presenza
della relativa catena di custodia;
effettua l’accettazione dei campioni biologici aggiornando la catena di custodia e
provvede alla conservazione a temperatura controllata sino all’inizio delle
determinazioni analitiche.
Analisi tossicologico-forensi dei campioni biologici
Il laboratorio di tossicologia forense effettua le analisi tossicologico-forensi secondo le linee
guida elaborate dall’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI)
per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con
finalità tossicologico-forensi e medico-legali”.
Tali linee guida costituiscono il riferimento tecnico-scientifico per le procedure di ricezione,
conservazione, manipolazione, movimentazione, analisi strumentale dei campioni biologici
in esame, ed interpretazione e refertazione dei relativi risultati.
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In particolare, per gli accertamenti quali-quantitativi ai sensi dell’articolo 187 cds il
laboratorio può emettere referti con validità tossicologico-forense/medico-legale solo nel
caso in cui i risultati analitici eventualmente ottenuti mediante l’applicazione di test di
screening enzimatici o immunochimici vengano confermati, o i risultati vengano
direttamente ottenuti, con l’utilizzo di tecniche analitiche cromatografiche accoppiate con la
spettrometria di massa, che consentono di ottenere l’identificazione ed il dosaggio di singole
sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti.
Si specifica che con il termine “conferma” si intende analisi di identificazione certa delle
sostanze stupefacenti e dei loro metaboliti a supporto ed estensione di quanto evidenziato
preliminarmente nello screening.
Riguardo alla determinazione della concentrazione di alcol etilico su sangue intero
(alcolemia), la tecnica d’elezione è rappresentata dalla gascromatografia con
campionamento dello spazio di testa (HS-GC), accoppiata a rivelazione FID (Flame
Ionization Detector) o MS (spettrometria di massa).
Si considera come positivo il risultato degli accertamenti effettuati sui campioni biologici
quando:
– per l’alcolemia, si rilevano concentrazioni di alcol etilico uguali o superiori a quanto
previsto dall’articolo 186, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c), cds per le diverse fattispecie;
superiori o uguali a 0.1 g/L relativamente all’articolo 186 bis del cds;
– per le sostanze stupefacenti o psicotrope, si rileva la presenza, nei campioni di sangue o
di fluido del cavo orale, di principi attivi immodificati e/o di relativi metaboliti attivi in
concentrazioni uguali o superiori a quelle associate ai Requisiti Minimi di Prestazione
indicati nelle linee guida GTFI.
Per quanto riguarda altre sostanze psicotrope non inserite in dette linee guida quali, ad
esempio, le nuove sostanze psicoattive, si considera positivo un risultato quando una o più
sostanze siano state correttamente identificate seguendo i criteri di identificazione riportati
nelle citate linee guida e comunque mediante metodiche analitiche validate.
Effettuate le analisi tossicologiche, i campioni biologici residuali (in particolare almeno n. 1
provetta sigillata) sono conservati, per eventuali controanalisi, presso il laboratorio di
tossicologia forense a -18 o temperatura inferiore per almeno 12 mesi a partire dalla data di
refertazione.
Tutta la documentazione relativa agli accertamenti tossicologico-forensi, inclusa quella
analitica, deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di almeno
tre anni.
Interpretazione dei risultati analitici e refertazione con criteri tossicologico-forensi
Concluse le determinazioni analitiche quali-quantitative il laboratorio di tossicologia forense
emette il referto analitico a beneficio dell’organo di polizia richiedente gli accertamenti.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA
E DELLE EMERGENZE SANITARIE
È opportuno tenere in debita considerazione che:
– solo in presenza nel campione di sangue o di fluido del cavo orale di sostanze psicoattive
(quindi di principi attivi stupefacenti o psicotropi ai sensi del d.P.R. n. 309/1990
immodificati e/o di relativi metaboliti farmacologicamente attivi) si sancisce l’attualità
d’uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato di cui all’art.
187 cds;
– la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di
sostanze stupefacenti e psicotrope NON consente di attribuire al soggetto sottoposto agli
accertamenti lo stato di intossicazione in atto e, pertanto, non è determinante ai fini della
procedibilità per il reato di cui all’art. 187 cds;
– è sempre necessaria la valutazione, con relativa indicazione nel referto, della eventuale
presenza nei campioni biologici del conducente di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o
loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le
strutture ospedaliere di interesse (ad esempio somministrazione al conducente di oppioidi
o altri psicofarmaci durante le operazioni di soccorso sanitario stradale o presso il PS), o
da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato. A tal fine,
anche eventuali terapie farmacologiche attestate da certificazioni mediche potranno
essere utili per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli
accertamenti tossicologici di secondo livello.
I referti di laboratorio sono inviati all’organo di polizia richiedente gli accertamenti, secondo
modalità preventivamente concordate. La trasmissione conclude l’iter complessivo degli
accertamenti tossicologico-forensi.
Requisiti di qualità dei laboratori di analisi
Le analisi tossicologiche oggetto del presente documento devono essere effettuate da
laboratori di tossicologia forense, pubblici o universitari, specializzati ed in possesso delle
necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità
nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise, sulla base di quanto
sancito dalle citate linee guida per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope
su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”. Per garantire la
correttezza, la validità e l’utilizzo dei dati prodotti per fini tossicologico-forensi e medicolegali, i suddetti laboratori sono tenuti a partecipare su base periodica a programmi di
valutazione esterna di qualità organizzati da enti o istituti di livello regionale, nazionale o
internazionale scientificamente accreditati.
Formazione delle figure professionali impiegate per gli accertamenti sanitari in tema
di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
Il personale degli organi di polizia riceve una specifica formazione a cura degli Uffici di
appartenenza, per acquisire le nozioni di base utili all’esecuzione dei prelievi di fluido del
cavo orale su strada ai sensi dell’articolo 187, comma 2-bis, cds e secondo le modalità
indicate nella direttiva di cui all’allegato 1.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA
E DELLE EMERGENZE SANITARIE
Il personale medico ed infermieristico delle strutture sanitarie pubbliche, accreditate o
equiparate, che effettua il prelievo dei liquidi biologici per le analisi tossicologiche ed il
personale dei Laboratori di Tossicologia Forense, ove ritenuto necessario per l’acquisizione
delle specifiche competenze in materia, partecipa a corsi di formazione professionale a
distanza e/o residenziali, nello specifico ambito di cui alla presente direttiva.
MOD 1
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
PER L’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI URGENTI
DI CUI ALL’ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA
Io sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………
nato/a il ……… /……… /…….…..…… a ……………………………………………………………………………………………………
DICHIARO
di essere stato informato in modo comprensibile ed esauriente da ………………………………………………………………………………….,
nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p., che gli accertamenti sanitari a cui mi appresto a
sottopormi, ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada, consistono nella raccolta di due campioni di fluido del cavo orale per la verifica
della presenza e relativa quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti attivi, (cancellare eventuali informazioni non pertinenti
operazioni
stanno
svolgendo)
sarà
eseguita
mezzo
analisi
tossicologico-forensi
presso
laboratorio……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare denominazione e sede del laboratorio presso il quale i campioni prelevati vengono analizzati).
Confermo, inoltre:
di essere stato informato che, in caso di rifiuto a sottopormi agli accertamenti sanitari suddetti, sarò passibile delle sanzioni penali e
amministrative di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada;
di essere stato informato che i risultati dei suddetti accertamenti sanitari saranno tempestivamente comunicati, ai sensi dell’art. 187
del Codice della Strada, all’Autorità che li ha richiesti e tutta la documentazione relativa agli stessi, compresa la presente
dichiarazione, sarà custodita presso l’Ufficio in intestazione;
che i miei dati personali, indispensabili per l’acquisizione del presente consenso informato e trattati nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e dal d.lgs. n. 51/2018, sono corretti.
di essere stato informato della facoltà di farmi assistere da un difensore di fiducia, secondo quanto previsto dagli artt. 352-354-356
c.p.p.
Pertanto, liberamente, spontaneamente e consapevolmente,
ESPRIMO
NEGO
________________________
IL MIO CONSENSO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI SOPRA INDICATI.
…… /…… /……………
Firma leggibile dell’interessato……………………………………………………
(o di chi ne fa legalmente le veci)
Timbro e Firma di chi acquisisce il consenso
MOD 1-bis
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
PER L’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI URGENTI
DI CUI ALL’ART. 186/187 DEL CODICE DELLA STRADA
Io sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………………
nato/a il ……… /……… /…….…..…… a ……………………………………………………………………………………………………
DICHIARO
di essere stato informato in modo comprensibile ed esauriente dal dott. …………………………………………………………………………,
nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p., che gli accertamenti sanitari a cui mi appresto a
sottopormi, ai sensi dell’art. 186 / 187 del Codice della Strada, consistono nella raccolta di due campioni di sangue intero per la verifica
della presenza e relativa quantità di alcol e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti attivi, (cancellare eventuali informazioni
pertinenti
operazioni
stanno
svolgendo)
che sarà eseguita a mezzo analisi tossicologico-forensi presso il
laboratorio……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare denominazione e sede del laboratorio presso il quale i campioni prelevati vengono analizzati).
Confermo, inoltre:
di essere stato informato che, in caso di rifiuto a sottopormi agli accertamenti sanitari suddetti, sarò passibile delle sanzioni penali e
amministrative di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada;
di essere stato informato che i risultati dei suddetti accertamenti sanitari saranno tempestivamente comunicati, ai sensi dell’art. 186 /
187 del Codice della Strada, all’Autorità che li ha richiesti e tutta la documentazione relativa agli stessi, compresa la presente
dichiarazione, sarà custodita presso l’Ufficio in intestazione;
che i miei dati personali, indispensabili per l’acquisizione del presente consenso informato e trattati nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e dal d.lgs. n. 51/2018, sono corretti.
di essere stato informato della facoltà di farmi assistere da un difensore di fiducia, secondo quanto previsto dagli artt. 352-354-356
c.p.p.
Pertanto, liberamente, spontaneamente e consapevolmente,
ESPRIMO
NEGO
________________________
IL MIO CONSENSO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI SOPRA INDICATI.
…… /…… /……………
Firma leggibile dell’interessato……………………………………………………
(o di chi ne fa legalmente le veci)
Timbro e Firma del medico
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MOD 2