
(AGENPARL) – Tue 15 April 2025 Comune di Rimini
Ufficio Stampa
Rimini 15 aprile 2025
comunicato stampa
I e V Commissione, parere favorevole alle modifiche al regolamento Tari: introdotte agevolazioni per i contribuenti per incentivare il recupero dei tributi evasi
La I e V Commissione in seduta congiunta hanno espresso parere favorevole alla modifica del regolamento per l’applicazione della Tari. Il nuovo regolamento fa propri gli ultimi indirizzi normativi e introduce alcuni provvedimenti pensati al fine di agevolare i contribuenti e rafforzare la collaborazione tra cittadini e Amministrazione, nella prospettiva di garantire equità fiscale a favore della comunità.
Una delle principali novità introdotte dal regolamento riguarda l’estensione del “ravvedimento operoso” – la possibilità cioè per il contribuente di sanare la propria posizione attraverso il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria – oltre che in caso di ritardi nel versamento del tributo, anche nei casi di omessa o infedele dichiarazione, incentivando così la regolarizzazione spontanea delle posizioni tributarie.
In linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 87/2024, si è rivisto il regime sanzionatorio; per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 è infatti prevista una riduzione delle sanzioni, nell’ottica di rendere il sistema più proporzionato.
Altra modifica a favore dei cittadini riguarda l’ampliamento della finestra temporale per la richiesta delle riduzioni TARI: il contribuente potrà presentare domanda di agevolazione anche oltre il 31 dicembre dell’anno di inizio attività o detenzione dell’immobile, a condizione che la richiesta avvenga entro i termini regolamentari. Questa modifica si è resa necessaria per garantire una maggiore flessibilità dichiarativa e risolvere potenziali discriminazioni tra contribuenti basate unicamente sulla data di presentazione dell’istanza.
Infine, cambiano le tariffe per di immobili adibiti ad attività ricettiva svolta in maniera non imprenditoriale (B&B, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni brevi, ecc.): il comma 6 l’articolo 10 precisa che a questi soggetti “indipendentemente dal periodo di locazione e dal numero di pernottamenti, venga applicata la tariffa domestica corrispondente alla Categoria 6”. Una scelta motivata dal fatto che tali immobili sono destinati a un’attività ricettiva che comporta la fornitura di servizi aggiuntivi, che determinano una maggiore produzione di rifiuti rispetto ad un normale utilizzo residenziale.