
(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA
MOBILITA’ E DEL CENTRO STORICO
UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ ORDINARIA
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO
ORDINANZA N° 427 del 10/04/2025
E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo
f.to Responsabile del procedimento: Imp. Tecnico. geom. Miranda Antonino
OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in alcune vie e piazze cittadine per svolgimento
manifestazione ciclistica ” II° Memorial Silvestre Guardì ” per il giorno 27 aprile 2025.
Il Responsabile E.Q.
PREMESSO;
con la quale si chiedeva la chiusura al transito di Viale Diana e Viale Ercole all’interno del Parco della
Favorita;
– Che A seguito del diniego all’utilizzo del Parco della Favorita per la gara ciclistica prevista per
domenica 27 aprile 2025, la società organizzatrice ASD Impero in data 09/04/2025 con email ha
comunicato lo spostamento della manifestazione programmata per il giorno 27 aprile 2025 che la stessa
venisse spostata nella zona del quartiere Brancaccio.
– Che L’Assessore allo Sport Alessandro Anello, si è espresso favorevolmente alla
realizzazione della Manifestazione nel n alla Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili Ufficio Sport,
Turismo e Gestione Impianti Sportivi, trasmesso dal Responsabile Gestione Impianti Sportivi e
Manifestazioni Sportive dell’Area nuovo sito individuato;
VISTA la nota email dell’Assessore al Traffico che ha espresso il proprio Nulla Osta allo svolgimento
della gara ciclistica in oggetto:
VISTI gli artt. 5 (“Regolamentazione della Circolazione in generale”) comma 3, l’art. 6
(“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”) e l’art. 7 (“Regolamentazione della
norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
norme del Regolamento di esecuzione, del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. n. 495 del
VISTO quanto disposto dall’art. 38 comma 3° del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 che dispone” È ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione”.
modificazioni;
CONSIDERATO che nella suddetta richiesta, dell’Associazione”, viene riportato sia il “Piano di
Sicurezza” che il “Piano Sanitario” e inoltre, la stessa Società organizzatrice dichiara di “esonerare tutti
gli Enti e i Servizi in indirizzo da ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere durante la
manifestazione assumendosi tutti gli oneri, di natura penale, civile ed economica”;
CONSIDERATO che ai fini della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione sportiva (ed anche del
pubblico) e per il regolare svolgimento della stessa, occorre inibire temporaneamente la sosta ed il
transito veicolare e pedonale nelle strade (o nei tratti di strada) interessate dalla stessa manifestazione;
CONSIDERATO che – secondo la definizione di cui all’art. 3 del N.C.d.S. – la “sede stradale”
comprende “la carreggiata e le fasce di pertinenza” (incluso, quindi, i marciapiedi);
CONSIDERATO che – secondo la definizione riportata nelle “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade” allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. n.
6792, del 5 novembre 2001 – la “piattaforma stradale” comprende, tra l’altro, le fasce di sosta laterali, ma
non include i marciapiedi;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno no 300/A/26784/116/1
e n 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di
gara in cui si svolgerà la manifestazione ciclistica;
RITENUTO che necessita adottare tutte le precauzioni mirate alla salvaguardia della pubblica
incolumità;
Segue O.D. n° 427 del 10/04/2025
RITENUTO che il pubblico dovrà prendere posto sui marciapiedi (eccetto su quei marciapiedi in cui è
stato disposto – con la presente Ordinanza – il divieto di transito ai pedoni), senza mai interferire con la
“piattaforma stradale” del circuito di gara;
RITENUTO necessario, al fine di tutelare l’incolumità pubblica (in particolare quella degli spettatori),
inibire il transito pedonale su alcuni tratti di marciapiede – delle strade ove è stata disposta, con la
presente Ordinanza, la chiusura temporanea al transito veicolare – che presentano notevoli sollevamenti e
dissesti tali da rendere eccessivamente pericoloso il loro percorso;
RITENUTO necessario – al fine di tutelare l’incolumità pubblica e nel contempo consentire lo
svolgimento della manifestazione sportiva – inibire temporaneamente la sosta e la circolazione veicolare e
pedonale (nelle “piattaforme stradali” delle vie interessate) al fine di consentire un corretto svolgimento
della manifestazione;
RITENUTO opportuno, quindi, regolamentare temporaneamente la “circolazione” veicolare e pedonale
e la sosta, nelle vie cittadine, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;
Propone
PROVVEDIMENTO VALIDO IL 27 aprile 2025.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore
08.00 alle ore 14.00 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le biciclette dei ciclisti
partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell’Organizzazione
munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione,
facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso sotto descritto:
Partenza/Arrivo – Via Salvatore Corleone tratto compreso tra la via E. Ferruzza e la via M.
Utveggio.
Via Utveggio tratto compreso tra la via S. Corleone e la via V. Ducrot.
Via V. Ducrot tratto compreso tra la via Utveggio e la via Giovan Francesco Langer.
Via Giovan Francesco Langer tratto compreso tra la via V. Ducrot e la via Vittorio Zaban.
Via Vittorio Zaban tratto compreso tra la via Giovan Francesco Langer e la via Salvatore
Corleone.
Il Responsabile E.Q.
arch. Firmato
F. Palazzo
Francesco Palazzo
Data: 10/04/2025
11:13:39 CEST
IL DIRIGENTE
– vista e condivisa la superiore proposta
– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.
ORDINA
PROVVEDIMENTO VALIDO IL 27 aprile 2025.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore
08.00 alle ore 14.00 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le biciclette dei ciclisti
partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell’Organizzazione
munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione,
facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso sotto descritto:
Partenza/Arrivo – Via Salvatore Corleone tratto compreso tra la via E. Ferruzza e la via M.
Utveggio.
Via Utveggio tratto compreso tra la via S. Corleone e la via V. Ducrot.
Via V. Ducrot tratto compreso tra la via Utveggio e la via Giovan Francesco Langer.
Via Giovan Francesco Langer tratto compreso tra la via V. Ducrot e la via Vittorio Zaban.
Via Vittorio Zaban tratto compreso tra la via Giovan Francesco Langer e la via Salvatore
Corleone.
Segue O.D. n° 427 del 10/04/2025
Su tutte le soglie delle intersezioni aggettanti al percorso ciclistico tra le strade transitabili, site in
prossimità dell’area chiusa al traffico – più precisamente, su quelle soglie più vicine alla suddetta area e/o
in corrispondenza alla stessa – dovrà essere collocata la segnaletica (verticale temporanea mobile) di
preavviso delle chiusure al transito veicolare (di cui al presente provvedimento):
Tutte le suddette soglie delle intersezioni (sopra indicate) dovranno essere costantemente presidiate dal
personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da
personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.);
Inoltre, anche tutti i varchi di accesso che immettono direttamente all’area chiusa al transito veicolare,
dovranno essere costantemente presidiati dal personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla
vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada
(N.C.d.S.);
Collocazione della seguente, altra, segnaletica verticale temporanea mobile:
– “strada senza uscita” in tutte le strade o tratti di esse, presegnalate a monte, che sboccano (o si
intersecano) sulle vie, chiuse al transito veicolare secondo il presente provvedimento;
– segnaletica di preavviso (con eventuale deviazione a monte) delle chiusure al transito veicolare (di cui
al presente provvedimento), da collocare nelle traverse (di cui ne sono state, sopra, indicate alcune)
transitabili site in prossimità dell’area chiusa al traffico ovvero nei siti più opportuni, al fine di dare la
possibilità ai conducenti dei veicoli di intraprendere itinerari alternativi;
– apposita segnaletica stradale atta ad indicare l’itinerario alternativo da intraprendere, da posizionare su
tutte le strade transitabili site in prossimità dell’area chiusa al traffico ovvero nei siti ritenuti più
opportuni, in modo tale che gli utenti dei veicoli possano decidere, per tempo, la strada da imboccare;
– tali siti, di collocazione dei suddetti segnali, dovranno essere presidiati dal personale
dell’organizzazione in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune indicazioni sugli
itinerari alternativi (individuati dagli stessi organizzatori).
Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso in emergenza e di
pronto intervento (antincendio, pronto soccorso, ecc.), i mezzi di servizio della Protezione Civile ed i
veicoli dell’Organizzazione (“scorta tecnica”, di soccorso ai partecipanti alla gara, ecc.).
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali
stradali collocati a cura e spese degli Organizzatori.
Gli Organizzatori, della manifestazione di cui all’oggetto, provvederanno – a propria cura e spese – alla
collocazione della segnaletica stradale temporanea mobile in conformità a quanto disposto dal presente
provvedimento e secondo le norme vigenti ed al transennamento (con transenne omologate e segnalate) di
tutta la perimetrazione dell’area delle strade (o tratti di esse) chiuse al transito veicolare. Tutti i Divieti di
sosta dovranno essere resi noti non meno di quarantotto ore prima della loro entrata in vigore.
Eventuale richiesta di ausilio della Polizia Municipale, ai sensi del regolamento sui servizi resi a
pagamento dalla Polizia Municipale in favore di terzi, giusta D.C.C. N. 58DEL 02/05/2023,
provvederà a contattare direttamente la stessa per quantificare i corrispettivi dei servizi
richiesti.
È posto a carico degli Organizzatori della manifestazione sportiva l’onere di dare idoneo preventivo
avviso al pubblico della chiusura temporanea al transito (di cui al presente provvedimento) e dei relativi
Segue O.D. n° 427 del 10/04/2025
orari (con la collocazione di idonea segnaletica temporanea mobile), e quali saranno i percorsi alternativi,
attraverso anche eventuali comunicazioni stampa.
– Gli Organizzatori provvederanno, inoltre, al transennamento di tutti i varchi di accesso alle strade (o
tratti di esse) precluse al transito veicolare (col presente provvedimento) e avranno anche l’onere di
PRESIDIARE, CON PERSONALE PROPRIO E QUALIFICATO, TUTTI I SUDDETTI VARCHI
D’ACCESSO ALLE STRADE CHIUSE AL TRANSITO E LE INTERSEZIONI STRADALI CHE
INTERESSANO LA SUDDETTA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, adottando ogni misura
finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità, osservando tutte le disposizioni di legge, i
regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni sportive su strada, eventualmente
coadiuvato dal personale di cui all’art. 12 del N.C.d.S. (es.: Agenti della polizia Municipale).
Tutte le postazioni critiche limitrofe al percorso di gara nonché lungo lo stesso percorso – dovranno
essere presidiate dal personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente,
coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.).
Il personale dell’Organizzazione, tra l’altro, ha l’obbligo di non fare attraversare le strade (o tratti di
esse), facenti parte del percorso di gara, a conducenti di veicoli.
Il personale dell’organizzazione addetto alla vigilanza, che affiancherà il personale di cui all’art. 12 del
N.C.D.S., dovrà essere munito di apposito contrassegno identificativo e di presidi ad alta visibilità (che
ne garantiscano la sicurezza e l ‘immediata individuazione) conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9
giugno 1995 o alla norma UNI EN 471, e dovrà fare uso delle apposite “palette” (fig. II. 403 reg.). È
comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli
operatori. (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96).
Il personale dell’Organizzazione, munito di apposita abilitazione, dovrà effettuare idoneo servizio di
“scorta tecnica” (secondo i criteri indicati dal relativo disciplinare), che – se necessario – sarà coadiuvato
da scorta della Polizia Municipale.
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVVEDERÀ AD ADOTTARE, PER PARTICOLARI
ESIGENZE DI SICUREZZA, OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO E ACCORGIMENTO (non previsto
nella presente Ordinanza) DI CARATTERE CONTINGENTE RITENUTO NECESSARIO PER LA
DISCIPLINA E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.
Gli Organizzatori, inoltre, avranno l’onere di garantire la sicurezza del pubblico presente alla
manifestazione.
Il pubblico dovrà prendere posto sui marciapiedi (eccetto su quei marciapiedi, dei tratti di strade, in cui è
stato disposto – con la presente Ordinanza – il divieto di transito ai pedoni), senza mai interferire con la
“piattaforma stradale” del circuito di gara. Soltanto il personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto
alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada
(N.C.d.S.) avrà facoltà di autorizzare o meno i pedoni che necessitano – per particolari esigenze – di
attraversare (da un marciapiede all’altro) la carreggiata, relativa al percorso di gara, chiusa al transito
veicolare e pedonale, soltanto sotto la stretta sorveglianza dello stesso personale, e soltanto nel momento
ritenuto più opportuno (in cui non vi è alcun pericolo) ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista
o veicoli autorizzati e quando, questi, si trovino a debita distanza dal punto di attraversamento.
Inoltre, soltanto il personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente,
coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) che presiederà i
varchi d’accesso alle strade, del circuito di gara, chiuse al transito veicolare (di cui ne sono stati, sopra,
indicati alcuni), avrà facoltà di autorizzare o meno i conducenti dei veicoli di residenti e/o titolari di
attività (provenienti da strade che intersecano lo stesso circuito) che necessitano – per particolari esigenze
– di attraversare la strada facente parte del circuito di gara, sotto stretta sorveglianza dello stesso
personale e, transitando a passo d’uomo, e soltanto nel momento ritenuto più opportuno, in cui non vi è
alcun pericolo, ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista e veicoli autorizzati e quando, questi,
si trovino a debita distanza dal punto di attraversamento.
Infine, nei limiti del possibile ed ove non vi sia assolutamente alcun pericolo, soltanto il personale
autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui
all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), avrà facoltà di autorizzare o meno i conducenti di
veicoli titolari dei passi carrabili (regolarmente autorizzati), dislocati lungo il circuito di gara, che
necessitano – per particolari esigenze – di uscire (o entrare) dagli stessi, ma sotto stretta sorveglianza dello
stesso personale e, transitando a passo d’uomo soltanto nel momento ritenuto più opportuno, in cui non vi
è alcun pericolo, ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista e veicoli autorizzati e quando, questi,
si trovino a debita distanza dal punto di uscita del veicolo dal passo carrabile.
Gli Organizzatori della manifestazione sportiva hanno l’obbligo di assicurare una costante assistenza
sanitaria, con la presenza (in opportuni punti strategici del percorso) di adeguato numero di ambulanze e
di medici.
L’organizzazione si farà carico di fare sgomberare (ovvero, di far dismettere), da tutta la sede stradale,
ogni cosa che può essere di ostacolo, impedimento o pericolo per i concorrenti (o per gli, eventuali,
Segue O.D. n° 427 del 10/04/2025
spettatori), eventualmente dislocati lungo il circuito di gara, in modo tale che le strade (o tratti di esse),
facenti parte del circuito di gara, siano completamente libere – durante lo svolgersi della gara (e fino a
termine della stessa) – da ogni genere di ostacolo fisso o mobile. A fine gara, allo stesso modo,
l’organizzazione si farà carico di ripristinare perfettamente lo stato dei luoghi.
Prima dell’inizio della gara, sia l’Organizzazione che eventuali organi di competenza hanno l’obbligo di
accertare l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla sede stradale delle strade interessate dal circuito di gara,
nonchè la sicura percorribilità (per i concorrenti) dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune,
ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della gara.
Lungo tutte le strade (e tratti di esse) dell’itinerario del circuito di gara dovrà realizzarsi un percorso,
libero da qualsiasi ostacolo, dedicato ad eventuali mezzi in emergenza – delle Forze dell’Ordine, di
Soccorso e di pronto intervento – esclusi dal superiore provvedimento; tale percorso dedicato ai mezzi in
emergenza, dovrà svilupparsi in senso longitudinale e rettilineo (ove possibile) da una estremità all’altra
di tutto il circuito di gara (chiuso al traffico) e dovrà avere una larghezza di almeno m 3,00; infine il
suddetto percorso, dedicato ai mezzi in emergenza, dovrà avere dei rami di collegamento con le traverse
(che si affacciano nel suddetto circuito di gara) che formano, ciascuna di esse con lo stesso percorso,
“intersezioni” stradali.
GLI ORGANIZZATORI, IN CASO DI GRAVE NECESSITÀ, DOVRANNO SOSPENDERE LA GARA
PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO, DELLE FORZE DELL’ORDINE E
DELLA PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO ED ALTRI MEZZI IN EMERGENZA.
Il presente provvedimento potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento, per esigenze
di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quanto altro, senza che il richiedente abbia diritto a
compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE CONTRARIA A QUELLE CONTENUTE NELLA PRESENTE
ORDINANZA DEVE RITENERSI MOMENTANEAMENTE SOSPESA PER IL PERIODO DI
VIGENZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA POTRA’ INIZIARE SOLO QUANDO TUTTE LE POSTAZIONI
CRITICHE, LIMITROFE AL CIRCUITO DI GARA, SARANNO PRESIDIATE DAL PERSONALE DI
CUI ALL’ ART. 12 DEL C.D.S., QUANDO TUTTI I VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE CHIUSE
AL TRANSITO VEICOLARE E LE INTERSEZIONI STRADALI (CHE INTERESSANO LA
SUDDETTA CHIUSURA) SARANNO PRESIDIATE DAL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE,
QUANDO INOLTRE SARA’ REALIZZATO TUTTO IL TRANSENNAMENTO E COLLOCATA
TUTTA LA SEGNALETICA TEMPORANEA MOBILE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO,
ED INFINE QUANDO TUTTE LE STRADE (O TRATTI DI ESSE) CHIUSE AL TRANSITO
VEICOLARE SARANNO COMPLETAMENTE SGOMBERE DI VEICOLI E DI OGNI GENERE DI,
EVENTUALE, OSTACOLO FISSO O MOBILE.
Il circuito di gara (ove necessario) dovrà essere transennato almeno un’ora prima della partenza.
Resta a carico degli Organizzatori l’adozione di ogni misura finalizzata alla salvaguardia della pubblica
incolumità.
LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO che, eventualmente, dovrà essere rilasciata dal competente “Servizio Rilascio
Concessione Suolo Pubblico e Pubblicità”, presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli
adempimenti amministrativi dovuti e propedeutici allo svolgimento della manifestazione sportiva.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È SUBORDINATO AL NULLA OSTA ED ALLE RELATIVE
PRESCRIZIONI DELLA QUESTURA.
La presente Ordinanza, inoltre, è subordinata ai pareri ed eventuali prescrizioni di altri Organi che hanno
titolo ad autorizzare la manifestazione sportiva (Prefettura, Questura, Assessorato allo Sport,
Sovrintendenza BB.CC.AA., Comando Polizia Municipale, Protezione Civile, ecc.) che potranno
richiedere l’installazione di BARRIERE INVALICABILI O ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.
Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione:
– acquisisca preventivamente l’Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo, il Nulla Osta
da parte della Prefettura ed il Nulla Osta da parte del Comando di Polizia Municipale, se nel percorso di
gara ricadono anche in parte zone in cui la sosta è vietata per motivi di sicurezza ovvero ricadono, anche
in parte, obiettivi sensibili.
– ottenga i relativi N.O. dalla Prefettura di Palermo UTG/Questura nei siti (eventualmente ricadenti nel
circuito di gara) interessati da provvedimenti di limitazione della circolazione emessi per motivi di
Pubblica Sicurezza e Incolumità, dal Commissariato di PS, inerente alla richiesta di spostamento
temporaneo di eventuale area di sosta riservata dei mezzi della Polizia.
Segue O.D. n° 427 del 10/04/2025
L’Organizzazione dovrà altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel presente
provvedimento, comprese quelle richieste dalla Questura di Palermo, dal Comando Polizia Municipale e
dagli altri Uffici interessati.
Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione, acquisisca preventivamente, se
necessaria, l’Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo (possesso dei requisiti
amministrativi di cui alla nota prot. 10057 del 24/10/2008 dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco).
Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge.
Il responsabile dell’Organizzazione, della manifestazione in oggetto, dovrà redigere e presentare agli Enti
competenti in materia d’intervento, un “piano d’emergenza” che dovrà riportare:
– l’individuazione di un soggetto del team dell’organizzazione responsabile della sicurezza dell’evento;
– le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella
valutazione dei rischi;
– le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione;
– le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie
informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
– specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.
L’Organizzazione deve garantire la presenza, sull’area della manifestazione, di adeguato numero di
operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio “elevato”.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Gli Organizzatori avranno l’obbligo:
– di vietare il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti
stradali interessati dal transito dei concorrenti;
– di obbligare i conducenti di veicoli ed i pedoni a non attraversare le carreggiate interessate allo
svolgimento della manifestazione;
– oltre a garantire le relative coperture assicurative, di mettere in atto tutte le cautele necessarie al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità e di quanti partecipano;
– di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le
manifestazioni sportive allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il rispetto
delle norme stabilite dal N.C.d.S. (e del relativo Regolamento di Attuazione), delle cui inadempienze
saranno direttamente responsabili;
Gli Organizzatori della manifestazione sono responsabili degli eventuali danni subìti dai concorrenti e
dagli spettatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la presente Ordinanza, dagli
organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla
comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle prescrizioni degli Uffici
autorizzanti.
In caso d’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, il Comando di Polizia
Municipale potrà procedere alla sospensione della gara con conseguente ripristino dello stato dei luoghi,
a spese dell’organizzazione, che dovrà essere eseguito nei termini e nei modi che verranno all’uopo
dettati.
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, sarà a carico degli
Organizzatori.
Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di
proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a
richiedere il risarcimento economico.
Gli Organizzatori avranno l’obbligo, preventivo, di comunicare l’inizio della manifestazione
all’A.M.A.T. affinché provveda, eventualmente, a modificare ove necessario i percorsi delle linee di
trasporto pubblico durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti
nelle vie interessate.
L’evento non dovrà interferire con altre, eventuali, manifestazioni concomitanti.
L’Organizzazione dovrà dare, preventivamente, comunicazione alla Prefettura di Palermo, al Comando
Provinciale Carabinieri Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Polizia Municipale, all’AMAT,
almeno 48 ore prima, dall’inizio della manifestazione, in quanto lo svolgimento della manifestazione,
comporterà la chiusura di alcune vie, con conseguente variazione temporanea della circolazione veicolare
nella zona.
La presente Ordinanza Dirigenziale è valida, altresì, a condizione che siano rispettate le disposizioni
sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento, come previsto dall’art.12 del citato D.Lgs. (N.C.d.S.).
Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, a pena di
nullità.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Segue O.D. n° 427 del 10/04/2025
Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti dei terzi.
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 – 3° comma C.d.S. è ammesso ricorso Ministero
competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S.; inoltre è
ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di pubblicazione.
Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla
Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D.Lgs..
Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P., all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e
IL DIRIGENTE
(Arch. A. Carollo)
Firmato da
Alessandro Carollo
Data: 10/04/2025
13:31:40 CEST