
L’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Di Salvo, presenta numerosi profili di criticità sia in termini di corretta applicazione della normativa vigente sia nell’interpretazione della giurisprudenza richiamata. In particolare, essa si fonda su un’errata trasposizione della massima della sentenza n. 24224/2019 della Corte di Cassazione, la quale tratta una fattispecie differente, seppur analoga, rispetto alla controversia in oggetto (Lista 1 c/Seminario GOI).
Un’errata interpretazione della Cassazione
L’ordinanza Di Salvo richiama la sentenza n. 24224/2019 della Cassazione civile, sezione III, affermando che, nel contesto delle associazioni non riconosciute, gli organi legittimati a esprimere la volontà dell’ente permangono in carica fino alla sostituzione dei loro componenti. Tuttavia, tale principio, derivante dall’applicazione analogica dell’art. 2385 c.c., è stato enunciato in un contesto giuridico differente e non può essere automaticamente esteso alla vertenza in esame senza una più attenta valutazione della normativa statutaria interna al GOI e del contesto specifico della disputa.
La sentenza Cass. Civ. Sez. III, 30/09/2019, n. 24214, afferma che la prorogatio degli organi direttivi delle associazioni non riconosciute è da considerarsi valida solo in assenza di norme statutarie o delibere assembleari che dispongano diversamente. Nel caso specifico, il regolamento interno del GOI prevede una successione di atti chiara e dettagliata che disciplina l’insediamento del nuovo Gran Maestro, rendendo così discutibile l’applicazione analogica dell’art. 2385 c.c. senza una verifica puntuale del contesto normativo interno all’associazione.
L’errore nella valutazione della nomina dell’amministratore giudiziario
Un altro punto di criticità nell’ordinanza è il rigetto della richiesta di nomina di un amministratore giudiziario. Il giudice ha escluso tale possibilità affermando che il provvedimento di nomina esorbita dalla disciplina dell’art. 23, comma 3, c.c., il quale prevede solo la possibilità di sospendere l’esecuzione di una deliberazione impugnata per gravi motivi. Tuttavia, questa lettura è restrittiva e non tiene conto della necessità di garantire la continuità della gestione associativa in situazioni di incertezza istituzionale.
Inoltre, il principio della prorogatio imperii, invocato dal Tribunale per giustificare l’assenza di un vuoto di attribuzioni, appare un’applicazione forzata nel contesto associativo del GOI, laddove il regolamento interno prevede un preciso iter di insediamento del nuovo Gran Maestro e dei Grandi Dignitari. Il giudice ha quindi omesso di considerare che la normativa associativa interna può derogare alla disciplina civilistica generale.
L’inammissibilità della domanda cautelare
L’ordinanza sostiene che la domanda cautelare sarebbe inammissibile in quanto non è stato impugnato l’atto finale del procedimento elettorale, ovvero la proclamazione del Gran Maestro. Tuttavia, questa affermazione appare formalistica e priva di fondamento sostanziale, poiché i ricorrenti avevano impugnato il verbale della Commissione Elettorale Nazionale (CEN) del 9 marzo 2024, atto presupposto della proclamazione. Inoltre, la pretesa di limitare l’impugnabilità agli atti aventi “rilevanza esterna” è opinabile, poiché il procedimento elettorale è un continuum che comprende sia fasi interne che esterne.
La stessa ordinanza riconosce che il verbale della Gran Loggia, in cui si attesta l’intervenuta proclamazione, viene trasmesso alle pubbliche amministrazioni e agli istituti bancari per certificare il mutamento della governance del GOI. Ciò dimostra che l’atto in questione ha rilevanza giuridica e non può essere ridotto a un mero passaggio rituale. Pertanto, l’argomento per cui i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare direttamente l’atto di proclamazione appare pretestuoso e contrario ai principi di effettività della tutela giurisdizionale.
Necessità dell’intervento del Ministero della Giustizia
Alla luce delle evidenti criticità dell’ordinanza, sarebbe necessario un intervento degli ispettori del Ministero della Giustizia per valutare la correttezza dell’operato del Tribunale di Roma in questa vicenda. L’applicazione erronea delle norme giuridiche e la mancata considerazione delle specificità del regolamento interno del GOI sollevano legittimi dubbi sulla conformità del provvedimento ai principi di diritto. Un’ispezione ministeriale potrebbe chiarire se vi siano state irregolarità nell’iter decisionale e se sussistano i presupposti per eventuali provvedimenti correttivi.
L’ordinanza del dott. Di Salvo si configura come un provvedimento errato e fuorviante, fondato su una massima giurisprudenziale estrapolata fuori contesto e applicata in modo non corretto alla fattispecie in esame. L’errata interpretazione della Cassazione, la mancata considerazione delle specificità del regolamento interno del GOI e una visione formalistica delle impugnazioni elettorali hanno portato a u.
Un rigetto del reclamo che non appare giustificato.
Si auspica che nelle fasi successive del giudizio venga effettuata una più attenta valutazione delle questioni sollevate, al fine di garantire una decisione conforme ai principi di diritto e alle norme regolamentari effettivamente applicabili al caso concreto. Inoltre, l’intervento del Ministero della Giustizia potrebbe contribuire a ripristinare la corretta applicazione delle norme e a prevenire future distorsioni nell’interpretazione delle disposizioni regolamentari e giuridiche.
P.s. Lo stesso GOI ha riconosciuto che manca il verbale… con una pec firmata a nome di Seminario e di uno dei legali del Grande Oriente d’Italia.