
(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 OSSERVATORIO STATISTICO
Pensioni
– Vigenti e Liquidate (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici)
liquidate nel 2024. Sono escluse le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.
erogate dall’Inps1
Le Gestioni
previdenziale sono erogate, a seguito di versamento di contributi durante l’attività lavorativa, al verificarsi
di eventi quali il raggiungimento di una determinata età anagrafica e anzianità contributiva (pensione di
vecchiaia e anticipata), la perdita della capacità lavorativa (pensione di inabilità) o la riduzione della stessa
(assegno di invalidità) e la morte (pensione ai superstiti o di reversibilità). Le prestazioni di natura
assistenziale sono erogate a sostegno di situazioni di invalidità o di disagio economico (prestazioni agli
invalidi civili comprese le indennità di accompagnamento e pensioni e assegni sociali).
L’importo complessivo annuo2 è pari a 253,9 miliardi di euro di cui 226,6 miliardi sostenuti dalle
gestioni previdenziali e 27,3 miliardi da quelle assistenziali. Il 46,4% delle pensioni è in carico alle gestioni
dei dipendenti privati delle quali quella di maggior rilievo è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che
gestisce il 43,8% del complesso delle pensioni erogate e il 57,2% degli importi in pagamento. Le gestioni
dei lavoratori autonomi erogano il 28,1% delle pensioni per un importo in pagamento del 24,6% mentre le
gestioni assistenziali erogano il 23,9% delle prestazioni con un importo in pagamento pari al 10,8% del
totale.
Sono escluse le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, disponibili in un osservatorio statistico dedicato e l’Ex Inpgi.
L’importo complessivo annuo delle pensioni è ottenuto moltiplicando per 13 mensilità (12 se indennità di accompagnamento) il valore dell’importo mensile di gennaio
(importi in milioni di euro)
Gestioni INPS
Importo
Numero
% sul
pensioni
totale
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti
complessivo
annuo (milioni di euro)
% sul
totale
130.402,6
Trasporti
86.360
2.210,2
Telefonici
73.266
2.250,3
Elettrici
91.091
2.924,5
INPDAI
126.828
7.387,4
145.174,8
FF.SS.
197.998
5.498,0
8.147
399,7
Dazieri
5.294
111,1
Clero
10.652
102,2
3.869
112,6
Esattoriali
3.518
Minatori
4.715
IPOST
169.037
3.794,7
Spedizionieri doganali
2.062
Spettacolo
59.121
1.143,7
sportivi professionisti
3.557
100,0
Totale Fondi Sostitutivi e Integrativi
467.970
11.470,1
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI
(escluse le gestioni a contabilità separata)
Totale FPLD
Pensioni ai lavoratori
dipendenti privati
Fondi Sostitutivi e
integrativi
Pensioni ai lavoratori Autonomi
156.645,0
Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri
11.910,7
Artigiani
26.764,9
Commercianti
21.373,8
616.979
2.337,7
62.387,2
1.056
Facoltative
Totalizzazione
32.169
775,3
Pensioni in regime di Cumulo
251.449
6.792,3
285.617
7.569,8
Gestione separata lavoratori parasubordinati
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI
Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non
Altre gestioni e assicurazioni facoltative
retribuiti da responsabilità familiare
TOTALE PENSIONI ALTRE GESTIONI E ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Prestazioni assistenziali
Pensioni ed Assegni sociali
884.807
6.310,4
21.017,9
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
27.328,3
TOTALE PENSIONI
100,0
253.930,2
100,0
Invalidi civili
N.B. Nella presente tavola e nelle successive, per effetto degli arrotondamenti, non è sempre stato possibile realizzare la quadratura verticale o
orizzontale e i totali possono non corrispondere alla somma delle rispettive componenti
assistenziale. Gli importi annualizzati, stanziati per le nuove liquidate del 2024 ammontano a 15,1 miliardi
Figura 2. NUMERO E IMPORTI IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 PER GESTIONE
Tavola 2. PENSIONI LIQUIDATE NEL 2024 PER GESTIONE (importi in milioni di euro)
Gestioni INPS
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti
dipendenti privati
Fondi Sostitutivi e
integrativi
(milioni di euro)
% sul
totale
Trasporti
3.008
Telefonici
2.806
Elettrici
2.804
INPDAI
4.389
249,4
392.823
6.417,8
FF.SS.
5.326
127,6
Dazieri
Clero
Esattoriali
Minatori
IPOST
6.177
129,4
4.340
17.942
381,3
Spettacolo
sportivi professionisti
Totale Fondi Sostitutivi e Integrativi
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI DIPENDENTI
410.765
6.799,1
Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri
36.722
341,7
Artigiani
94.078
1.216,2
Commercianti
82.763
1.087,6
Gestione separata lavoratori parasubordinati
51.574
207,1
265.137
2.852,6
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI
Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non
retribuiti da responsabilità familiare
Facoltative
Totalizzazione
1.717
Pensioni in regime di Cumulo
49.243
1.184,9
51.028
1.215,4
57.406
649.750
372,8
3.896,7
TOTALE PENSIONI ALTRE GESTIONI E ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Prestazioni assistenziali
totale
5.945,9
Spedizionieri doganali
Pensioni ai lavoratori Autonomi
pensioni
complessivo annuo
Totale FPLD
Pensioni ai lavoratori
% sul
379.816
(escluse le gestioni a contabilità separata)
Importo
Numero
Pensioni ed Assegni sociali
Invalidi civili
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
707.156
4.269,5
TOTALE PENSIONI
100,0
15.136,6
100,0
Le categorie di pensione3
Dall’analisi per categoria di pensione (Tavola 3), si osserva che le prestazioni di tipo previdenziale sono
costituite per il 69,5% da pensioni della categoria vecchiaia di cui poco più della metà (57,3%) erogate a
soggetti di sesso maschile, per il 4,8% da pensioni della categoria invalidità previdenziale di cui il 58,0%
erogato a maschi e per il 25,7% da pensioni della categoria Superstiti che presentano un tasso di
mascolinità pari al 12,6%.
Totale
Categorie e sottocategorie di pensione
Maschi
Femmine
Numero pensioni % sul totale
Tasso di
Importo complessivo
mascolinità
Pensioni ai lavoratori dipendenti privati comprese gestioni minori e assicurazioni facoltative
Vecchiaia
Anzianità/Anticipate
% sul totale
910.001
100.317,5
Vecchiaia
794.303
31.640,8
Totale vecchiaia
131.958,3
205.527
121.349
326.876
58.717
3.499,6
38.125
68.730
106.855
1.087,0
Invalidità
Assegno di invalidità
Pensione di Inabilità
previdenziale
Pensione di Invalidità
(Ante Legge 222/84)
Totale invalidità previdenziale
Superstiti
annuo (milioni di euro)
39.548
19.169
986,3
283.200
209.248
492.448
5.572,8
Superstite da assicurato
69.420
398.152
467.572
4.286,3
Superstite da pensionato
224.985
22.397,4
294.405
26.683,7
100,0
164.214,8
100,0
Totale pensioni ai superstiti
Totale pensioni gestioni lavoratori dipendenti
Pensioni ai lavoratori autonomi
Vecchiaia
Anzianità/Anticipate
441.283
33.835,7
Vecchiaia
920.225
17.832,2
Totale vecchiaia
51.667,9
Assegno di invalidità
78.105
35.511
113.616
1.077,9
Invalidità
Pensione di Inabilità
11.883
4.828
16.711
209,0
previdenziale
Pensione di Invalidità
8.006
27.012
35.018
253,4
(Ante Legge 222/84)
Totale invalidità previdenziale
Superstiti
97.994
67.351
165.345
1.540,3
Superstite da assicurato
34.176
226.088
260.264
1.700,4
Superstite da pensionato
115.053
818.198
933.251
7.478,5
Totale pensioni ai superstiti
149.229
9.178,9
Totale pensioni gestioni lavoratori autonomi
100,0
62.387,2
100,0
Anzianità/Anticipate
134.153,2
Vecchiaia
49.473,0
Totale vecchiaia
183.626,2
Totale pensioni previdenziali*
Vecchiaia
Assegno di invalidità
283.632
156.860
440.492
4.577,4
Invalidità
Pensione di Inabilità
51.431
23.997
75.428
1.195,2
previdenziale
Pensione di Invalidità
46.131
95.742
141.873
1.340,4
(Ante Legge 222/84)
Totale invalidità previdenziale
Superstiti
381.194
276.599
657.793
7.113,1
Superstite da assicurato
103.596
624.240
727.836
5.986,7
Superstite da pensionato
340.038
29.875,9
443.634
35.862,6
100,0
226.601,9
100,0
Totale pensioni ai superstiti
Totale pensioni gestioni previdenziali INPS
Nella categoria di pensione “Anzianità/Anticipate” sono compresi i prepensionamenti dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici o editrici di giornali quotidiani e
di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in crisi ex art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, che nelle versioni precedenti
erano presentati separatamente.
Analizzando le sottocategorie si osserva che circa il 73,4% delle pensioni di anzianità/anticipate sono
erogate a soggetti di sesso maschile, mentre tale percentuale si abbassa al 38,8% per le pensioni della
sottocategoria vecchiaia. Anche nell’invalidità previdenziale c’è una distinzione per genere nelle
sottocategorie; infatti le due tipologie di prestazione istituite dalla legge 222/84 presentano una
preponderanza del genere maschile e precisamente il 64,4% per l’assegno di invalidità e il 68,2% per la
pensione di inabilità; mentre le pensioni di invalidità decorrenti prima della suddetta legge avevano un
tasso di mascolinità del 32,5%, dovuto naturalmente all’età elevata dei titolari di queste prestazioni e alla
maggiore longevità delle donne (Figura 3)
Anzianità/Anticipate
Vecchiaia
Assegno di invalidità
Pensione di Inabilità
Pensione di Invalidità
(Ante Legge 222/84)
Superstite da assicurato
Le prestazioni di tipo assistenziale (Tavola 4) sono costituite per il 20,6% da pensioni e assegni sociali di
cui il 38,1% erogate a soggetti di sesso maschile, il restante 79,4% delle prestazioni sono erogate ad invalidi
civili sotto forma di pensione e/o indennità, di queste ultime l’indice di mascolinità è del 42,0%. Analizzando
le sottocategorie si osserva che il 42,3% di pensioni e assegni sociali hanno avuto origine da una pensione
del complesso delle prestazioni assistenziali.
La prestazione di maggior rilievo è l’indennità di accompagnamento per invalidi totali che rappresenta il
45,8% della totalità delle prestazioni e costituisce quasi la metà (46,9%) dell’importo complessivo annuo in
pagamento. Si osserva che le prestazioni di tipo assistenziale presentano un tasso di mascolinità
costantemente inferiore al 50%; questo fenomeno può essere attribuito ad una maggiore presenza delle
donne nelle classi di età più avanzata (con maggior rischio di invalidità) insieme ad una maggiore
esposizione alla povertà (molte donne in età avanzata non hanno avuto versamenti sufficienti per la
maturazione di una prestazione previdenziale). Fanno infatti eccezione le indennità di frequenza ai minori,
le indennità di comunicazione e le pensioni agli invalidi totali che vengono erogate a soggetti con meno di
65 anni.
Tot a le
Ca t e gorie e sot t oc a t e gorie di pe nsione
Ma sc hi
Fe mmine
Nume ro
Ta sso di
pe nsioni
sul t ot a le
ma sc olinit à
Import o c omple ssivo
a nnuo
(milioni di e uro)
sul t ot a le
Pensione sociale non invalido
2.864
3.235
Pensione sociale da invalido civile
2.599
2.909
Totale Pensioni sociali
5.463
6.144
Assegno sociale non invalido
214.462
292.998
507.460
3.888,0
Assegno sociale da invalido civile
121.566
249.637
371.203
2.379,2
Totale assegni sociali
336.028
542.635
878.663
6.267,1
TOTALE PENSIONI e ASSEGNI SOCIALI
336.709
548.098
884.807
6.310,4
Pensione ciechi assoluti
11.605
17.764
29.369
159,5
Pensione ciechi parziali
12.892
30.438
43.330
192,1
Indennità ventesimisti
22.562
41.240
63.802
175,4
Indennità di accompagnamento ai ciechi
22.825
26.405
49.230
602,1
69.884
115.847
185.731
1.129,1
Pensione ai sordomuti
7.372
8.797
16.169
111,5
Indennità di comunicazione
21.734
21.111
42.845
137,7
Totale prestazioni ai sordomuti
29.106
29.908
59.014
249,1
291.807
277.347
569.154
4.041,1
725.115
12.806,1
16.847,3
168.415
225.588
394.003
1.794,5
149.685
81.471
231.156
960,9
4.976
5.698
318.822
312.035
630.857
2.792,4
21.017,9
100,0
27.328,3
100,0
Pensioni
sociali
Pensioni e
assegni sociali
Assegni sociali
Ciechi
Totale prestazioni ai ciechi
Sordomuti
Invalidi civili
Pensione inabilità
Invalidi totali
Indennità di accompagnamento agli invalidi
totali
Totale prestazioni agli invalidi civili totali
Assegno di assistenza
Invalidi parziali Indennità di frequenza minori
Indennità di accompagnamento agli invalidi
parziali
Totale prestazioni agli invalidi civili parziali
TOTALE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Riguardo le pensioni previdenziali liquidate nel 2024 (Tavola 5), si notano percentuali sul totale delle
categorie di pensione pari rispettivamente al 60,1% per le pensioni di vecchiaia, al 11,6% per quelle di
invalidità previdenziale e al 28,3% quelle ai superstiti.
Tavola 5. PENSIONI PREVIDENZIALI LIQUIDATE NEL 2024 PER CATEGORIA
Totale
Categorie di pensione
Maschi
Fem m ine
Num ero
pensioni
sul totale
Tasso di
m ascolinità
Im porto com plessivo
annuo (m ilioni di euro)
% sul
totale
Pensioni ai lavoratori dipendenti privati com prese gestioni m inori e assicurazioni facoltative
Anzianità/Anticipate
86.035
36.590
122.625
3.596,3
Vecchiaia
Vecchiaia
71.108
83.774
154.882
157.143
120.364
277.507
5.852,9
Assegno di invalidità
30.959
18.904
49.863
499,0
Pensione di Inabilità
2.387
1.465
3.852
Totale vecchiaia
Invalidità
previdenziale
Pensione di Invalidità (Ante Legge 222/84)
2.256,6
33.397
20.405
53.802
559,4
Superstite da assicurato
4.711
12.215
16.926
150,0
Superstite da pensionato
21.108
92.450
113.558
1.452,2
25.819
104.665
130.484
1.602,2
216.359
245.434
461.793
100,0
8.014,5
100,0
1.000,4
Totale invalidità previdenziale
Superstiti
Totale pensioni ai superstiti
Totale pensioni gestioni lavoratori dipendenti
Pensioni ai lavoratori autonom i
Anzianità/Anticipate
42.487
12.752
55.239
Vecchiaia
67.824
45.410
113.234
110.311
58.162
168.473
2.076,4
Assegno di invalidità
10.134
4.052
14.186
119,0
Pensione di Inabilità
Vecchiaia
Totale vecchiaia
Invalidità
previdenziale
Totale invalidità previdenziale
1.075,9
10.827
4.272
15.099
129,6
Superstite da assicurato
1.853
6.936
8.789
Superstite da pensionato
12.491
60.285
72.776
592,0
Superstiti
Totale pensioni ai superstiti
Totale pensioni gestioni lavoratori autonom i
14.344
67.221
81.565
646,6
135.482
129.655
265.137
100,0
2.852,6
100,0
4.596,7
Totale pensioni previdenziali*
Anzianità/Anticipate
128.522
49.342
177.864
Vecchiaia
138.932
129.184
268.116
Vecchiaia
Totale vecchiaia
Invalidità
previdenziale
3.332,5
267.454
178.526
445.980
7.929,2
Assegno di invalidità
41.093
22.956
64.049
618,0
Pensione di Inabilità
3.080
1.685
4.765
Pensione di Invalidità
(Ante Legge 222/84)
Totale invalidità previdenziale
44.224
24.677
68.901
689,0
Superstite da assicurato
6.564
19.151
25.715
204,7
Superstite da pensionato
33.599
152.735
186.334
40.163
171.886
212.049
2.248,8
351.841
375.089
726.930
100,0
10.867,1
100,0
Superstiti
Totale pensioni ai superstiti
Totale pensioni gestioni previdenziali INPS
2.044,2
Nell’ambito delle prestazioni di tipo assistenziale (Tavola 6) si rilevano percentuali sul totale pari a 8,1%
per gli assegni sociali e a 91,9% per le prestazioni di invalidità civile.
Tavola 6. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LIQUIDATE NEL 2024 PER CATEGORIA
Totale
Categorie di pensione
Maschi
Importo complessivo
annuo
% sul totale
(milioni di euro)
Femmine
Numero
pensioni
24.429
32.686
57.115
371,0
24.545
32.861
57.406
372,8
Pensione ciechi assoluti
1.198
1.919
Pensione ciechi parziali
1.666
3.807
5.473
Indennità ventesimisti
3.186
5.261
8.447
1.373
1.705
3.078
6.946
11.971
18.917
Pensione ai sordomuti
Indennità comunicazione
Totale prestazioni ai sordomuti
1.151
Pensione inabilità
33.944
43.988
77.932
494,0
Indennità di accompagnamento agli invalidi
totali
179.189
268.036
447.225
2.852,4
213.133
312.024
525.157
3.346,4
Assegno di assistenza
24.538
34.152
58.690
263,6
Indennità di frequenza minori
28.811
17.024
45.835
189,2
Totale prestazioni agli invalidi civili parziali
53.351
51.176
104.527
452,8
274.004
375.746
649.750
3.896,7
298.549
408.607
707.156
100,0
4.269,5
100,0
Assegno sociale non invalido
% sul
totale
Tasso di
mascolinità
Assegni sociali
Assegno sociale da invalido civile
TOTALE ASSEGNI SOCIALI
Ciechi
Indennità di accompagnamento ai ciechi
Totale prestazioni ai ciechi
Sordomuti
Invalidi civili(1)
Invalidi totali
Totale prestazioni agli invalidi civili totali
Invalidi parziali
TOTALE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI
TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Nel numero sono comprese le duplicazioni dovute ai soggetti che percepiscono contemporaneamente più di una prestazione (es. pensione di invalidità
civile ed indennità di accompagno)
Le differenze nella distribuzione delle categorie, rispetto a quella rilevata negli analoghi prospetti
normative nonché alla contestuale evoluzione della struttura per età della popolazione.
La Tavola 7 e la Figura 4 mettono in luce, riguardo le pensioni di vecchiaia, che a fronte di un andamento
crescente dell’età media di pensionamento dovuta all’effetto delle riforme pensionistiche atte a contenere
gli effetti dell’invecchiamento della popolazione, l’andamento del numero di pensioni di vecchiaia liquidate
risulta fino al 2014 sostanzialmente decrescente, per poi cominciare a crescere a partire dal 2015. Gli
ultimi anni si assiste ad un rallentamento della crescita dovuto alla graduale attenuazione dei benefici
apportati da quota 100 (102, 103) e opzione donna.
Tavola 7. SERIE STORICA PENSIONI PREVIDENZIALI LIQUIDATE (2003-2024)
Vecchiaia
Numero
Pensioni
Invalidità
% sul totale
età media
pensioni
Numero
Pensioni
Superstiti
% sul totale
età media
pensioni
Numero
Pensioni
Totale
% sul totale
età media
pensioni
Numero
Pensioni
età media
previdenziali
decorrenza
previdenziali
decorrenza
previdenziali
decorrenza
423.661
51.196
201.765
676.622
438.475
49.300
192.968
680.743
410.940
58.159
211.198
680.297
467.932
54.054
194.086
716.072
414.466
55.086
190.191
659.743
373.730
56.349
197.790
627.869
decorrenza
317.304
53.208
200.470
570.982
371.911
53.135
194.596
619.642
296.359
49.096
197.020
542.475
252.042
50.162
202.162
504.366
252.784
54.334
205.515
512.633
206.750
55.877
200.391
463.018
285.056
55.883
206.601
547.540
233.623
57.294
197.514
488.431
296.506
56.414
206.138
559.058
307.447
56.887
203.026
567.360
359.375
57.926
205.726
623.027
432.096
49.214
220.628
701.938
443.182
54.236
236.753
734.171
444.833
55.025
222.565
722.423
429.518
60.735
210.728
700.981
445.980
68.901
212.049
726.930
Figura 4. SERIE STORICA PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE ED ETÀ MEDIA ALLA DECORRENZA
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
numero pensioni liquidate
Età media alla decorrenza
Numero ed età media alla decorrenza delle pensioni di vecchiaia liquidate
100.000
Numero Pensioni
Età alla decorrenza
Il numero di prestazioni assistenziali liquidate (Tavola 8 e Figura 5) ha una linea di tendenza
mediamente crescente. Nel 2020 si nota un brusco arresto della crescita dovuto fondamentalmente alla
situazione pandemica che ha causato rallentamenti negli accertamenti medico-legali per il riconoscimento
degli stati di invalidità, cecità e sordità civile; anche le percentuali sul totale hanno una linea crescente
arrivando a valori intorno al 50% dal 2012 al 2019, per poi diminuire nel 2020 al 41%; nel 2024 tale
percentuale si è attestata al 49,3. L’età media alla decorrenza ha un andamento sinusoidale tra i valori
estremi di 68 e 70 anni.
Tavola 8. SERIE STORICA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LIQUIDATE (ANNI 2003-2024)
Nume ro
% sul t ot a le de lle
e t à me dia
Pe nsioni
pe nsioni liquida t e
a lla de c orre nza
464.851
449.783
499.465
488.962
518.880
561.497
574.570
507.859
424.153
516.566
514.142
538.037
571.386
557.947
553.105
567.934
587.456
481.033
581.000
627.799
663.705
726.930
Figura 5. SERIE STORICA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LIQUIDATE ED ETÀ MEDIA ALLA DECORRENZA
(ANNI 2003 – 2024)
La distribuzione territoriale
Dall’analisi della distribuzione territoriale (Tavola 9 e Figura 6) si osserva che l’area geografica che
al centro viene erogato il 19,3% delle pensioni mentre in Italia meridionale e nelle isole il 30,9%; il restante
2,0% (368.626 pensioni) viene erogato a soggetti residenti all’estero. Calcolando il coefficiente di
pensionamento grezzo (rapporto tra numero di pensioni e popolazione residente4 per mille) di ciascuna area
geografica, si osserva che il Nord continua ad essere l’area con il maggior numero di pensioni per mille
residenti (312,7 per mille), seguita dal Centro con il 296,0 per mille e dal Mezzogiorno con il 281,0 per mille.
Maschi
AREA GEOGRAFICA
Femmine
Numero
Numero Pensioni % sul totale
Totale
Numero
prestazioni per
Numero Pensioni % sul totale
1000 residenti
Numero
prestazioni per
Numero Pensioni % sul totale
1000 residenti
prestazioni per
1000 residenti
Vecchiaia
Italia settentrionale
219,4
170,4
194,5
Italia centrale
180,0
774.451
128,6
153,6
Italia meridionale e isole
136,3
801.023
107,1
183,8
131,5
157,0
Totale residenti in Italia
Estero
149.613
96.924
246.537
Italia settentrionale
114.446
94.955
209.401
Italia centrale
70.640
59.518
130.158
TOTALE VECCHIAIA
Invalidità previdenziale
Italia meridionale e isole
188.156
119.208
307.364
Totale residenti in Italia
373.242
273.681
646.923
Estero
7.952
2.918
10.870
381.194
276.599
657.793
Italia settentrionale
235.207
106,5
Italia centrale
84.033
575.958
659.991
Italia meridionale e isole
118.439
906.787
Totale residenti in Italia
437.679
TOTALE INVALIDITA’ PREVIDENZIALE
Superstiti
Estero
5.955
105.264
111.219
443.634
Italia settentrionale
71.621
132.742
204.363
Italia centrale
59.606
112.203
171.809
205.482
303.153
508.635
336.709
548.098
884.807
TOTALE SUPERSTITI
Pensioni e Assegni sociali
Italia meridionale e isole
TOTALE PENSIONI/ASSEGNI SOCIALI
Prestazioni agli invalidi civili
Italia settentrionale
455.539
654.883
Italia centrale
290.810
414.449
705.259
Italia meridionale e isole
688.385
909.941
TOTALE PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI
Totale
Italia settentrionale
284,4
340,0
312,7
Italia centrale
268,8
321,6
296,0
Italia meridionale e isole
260,4
300,7
281,0
273,3
323,1
298,7
Totale residenti in Italia
Estero
TOTALE
163.520
205.106
368.626
Osservando la stessa distribuzione per categoria si osserva che il Nord ha un numero di pensioni per
residente maggiore per le categorie vecchiaia e superstiti, seguito dal Centro e dal Mezzogiorno, mentre
l’ordine si inverte per le pensioni di categoria invalidità previdenziale e per le prestazioni assistenziali.
GEOGRAFICA E CATEGORIA DI PENSIONE
194,5
153,6
107,1
Vecchiaia
Invalidità previdenziale
Superstiti
Italia settentrionale
Italia centrale
Pensioni e assegni sociali Prestazioni a invalidi civili
Italia meridionale e isole
Analizzando più in dettaglio la concentrazione di pensioni sul territorio italiano, la Tavola 10 mostra
le regioni italiane ordinate in modo crescente in base al coefficiente standardizzato di pensionamento
utilizzato per consentire un confronto più corretto fra regioni “più giovani” (teoricamente con meno
pensionati) e regioni “più vecchie”. La regione con minor numero di pensioni previdenziali per residente risulta
essere la Sicilia (166 pensioni x 1.000 residenti), seguita dalla Campania con 173 pensioni e dal Lazio (183);
in Lombardia dove vengono erogate il 19,0% del totale delle prestazioni previdenziali, il coefficiente
Si osserva che la Liguria che presenta il quinto tasso grezzo più elevato, 265 pensioni per mille residenti, si
trova al decimo posto di questa classifica per effetto della distribuzione per età della popolazione (la Liguria
ha la più alta concentrazione di ultrasessantacinquenni in Italia); mentre la Campania che presenta il tasso
grezzo di pensionamento più basso, 145 pensioni per mille residenti, si trova al secondo posto poiché, in
questo caso, la concentrazione di ultrasessantacinquenni è la più bassa d’Italia.
Nella classifica stilata per le prestazioni assistenziali l’ordine delle regioni si inverte e troviamo quindi
le regioni del Nord nei primi posti con Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto, che
presentano un tasso standardizzato rispettivamente di 46, 47, 47 e 48 per 1.000 residenti. Chiudono la
classifica Puglia, Campania e Calabria che presentano rispettivamente un tasso standardizzato di 115, 121
e 131 pensioni per 1.000 residenti.
Ma sc hi
REGIO NE
Tot a le
Fe mmine
Nume ro P e nsioni
% sul t ot a le
Nume ro P e nsioni
% sul t ot a le
Nume ro P e nsioni
% sul t ot a le
Nume ro
Coe ffic ie nt e di
pre st a zioni pe r
pe nsiona me nt o
1000 re side nt i
st a nda rdizza t o (1)
P e nsioni pre vide nzia li
Sicilia
363.202
381.404
744.606
166,1
Campania
377.311
434.535
811.846
173,4
Lazio
461.265
546.094
183,1
Sardegna
150.400
162.789
313.189
183,7
Puglia
366.264
386.495
752.759
196,5
Calabria
155.389
201.149
356.538
200,1
Basilicata
52.922
64.444
117.366
212,7
Molise
29.620
38.478
68.098
214,6
Abruzzo
129.832
157.724
287.556
216,0
Liguria
177.392
222.753
400.145
219,8
Toscana
433.171
512.849
946.020
236,4
Umbria
103.791
123.884
227.675
239,6
Friuli V.G.
145.149
178.519
323.668
241,9
Valle d’Aosta
14.895
17.228
32.123
251,1
Veneto
585.096
651.977
252,8
Marche
180.827
227.100
407.927
254,8
Trentino
118.413
135.909
254.322
256,4
Piemonte
536.693
670.891
259,7
Lombardia
267,2
549.051
673.193
269,1
225,9
Emilia Romagna
Tot a le re side nt i in It a lia
Estero
163.520
205.106
368.626
Tot a le
100,00
100,00
100,00
Trentino
1.799
3.140
4.939
84.635
125.574
210.209
Friuli V.G.
23.369
37.260
60.629
Piemonte
86.705
126.454
213.159
Veneto
92.542
140.450
232.992
Toscana
75.861
119.831
195.692
Lombardia
201.806
297.826
499.632
Liguria
36.034
56.360
92.394
Marche
40.666
63.099
103.765
Molise
10.006
13.741
23.747
Abruzzo
41.932
60.949
102.881
Basilicata
19.522
27.952
47.474
Lazio
203.221
291.562
494.783
Umbria
30.668
52.160
82.828
Sardegna
69.719
94.929
164.648
100,6
Sicilia
215.690
276.743
492.433
107,4
Puglia
179.127
260.872
439.999
115,1
Campania
254.662
345.866
600.528
121,1
Calabria
103.209
132.042
235.251
130,9
Tot a le
100,00
100,00
100,00
72,90
Lazio
664.486
837.656
271,5
Sicilia
578.892
658.147
273,4
Liguria
213.426
279.113
492.539
274,0
Trentino
120.212
139.049
259.261
277,1
Valle d’Aosta
15.165
17.789
32.954
277,7
Sardegna
220.119
257.718
477.837
284,2
Toscana
509.032
632.680
286,4
Friuli V.G.
168.518
215.779
384.297
288,6
Molise
39.626
52.219
91.845
291,9
Abruzzo
171.764
218.673
390.437
294,5
Campania
631.973
780.401
294,5
Basilicata
72.444
92.396
164.840
299,5
Veneto
677.638
792.427
300,5
Piemonte
623.398
797.345
307,2
Puglia
545.391
647.367
311,6
Emilia Romagna
633.686
798.767
314,9
Lombardia
317,8
Marche
221.493
290.199
511.692
320,2
Umbria
134.459
176.044
310.503
328,2
Calabria
258.598
333.191
591.789
331,0
298,7
P e nsioni a ssist e nzia li (2)
Valle d’Aosta
Emilia Romagna
Tot a le
Tot a le re side nt i in It a lia
Estero
163.520
205.106
368.626
Tot a le
100,00
100,00
100,00
(1) Numero di pensioni per 1000 residenti standardizzato rispetto la distribuzione per età della popolazione
(2) Le prestazioni assistenziali relative al Trentino-Alto Adige e alla Valle d’Aosta riguardano solo le pensioni/assegni sociali in quanto le prestazioni di invalidità civile
vengono erogate direttamente dalle province autonome
Passando alla distribuzione territoriale degli importi erogati (Figura 7) ai residenti in Italia, si osserva
che il 55,9% delle somme stanziate a inizio anno sono destinate all’Italia settentrionale (per la categoria
Vecchiaia la percentuale passa al 60,4%), il 24,4% all’Italia meridionale e le isole (per la categoria Pensioni e
assegni sociali la percentuale passa al 56,3%), il 19,7% all’Italia centrale. Si fa presente che l’Istituto eroga
399 milioni di euro a soggetti residenti all’estero
Figura 7. DITRIBUZIONE DEGLI IMPORTI MEDI MENSILI E COMPLESSIVI ANNUI DELLE PENSIONI VIGENTI
Importo complessivo annuo
Importo medio mensile
1.500
1.250
1.000
Italia settentrionale
24,4%
1.263,92
Italia centrale
1.110,48
858,29
55,9%
19,7%
Italia meridionale e
isole
Italia
settentrionale
Italia centrale
Italia
meridionale e
isole
La distribuzione per età
L’analisi della distribuzione per età (Figura 8) evidenzia una età media dei pensionati di 74,1 anni con
una differenza tra i due generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne).
Riguardo le pensioni della categoria vecchiaia, si osserva che il 24,7% delle pensioni è erogato a
persone di età inferiore a 70 anni; tale percentuale si alza fino al 27,0% per i pensionati di vecchiaia di sesso
maschile. Ciò è giustificato dall’elevato numero di pensioni di anzianità liquidate negli anni passati.
Il 74,0% dei titolari di pensioni di invalidità previdenziale di sesso maschile hanno età inferiore a 70
anni, mentre le pensionate titolari della stessa categoria di pensione hanno per il 34,1% età superiore o
uguale a 80 anni. Ciò dipende dal fatto che gran parte delle pensioni di invalidità liquidate prima della legge
222/1984 è di sesso femminile (fatto dovuto anche alla maggiore longevità delle donne), mentre, l’invalidità
previdenziale liquidata con la normativa vigente è una prestazione a carattere maggiormente maschile (per
le liquidate nel 2023 il tasso di mascolinità delle pensioni di invalidità previdenziale è stato del 62,1%).
Si nota che anche nell’invalidità civile, i titolari di sesso maschile si concentrano nelle prime classi di
età; il 67,5% dei titolari di prestazioni di invalidità civile di sesso maschile ha un’età inferiore a 70 anni; tale
percentuale scende al 44,4% per le titolari di sesso femminile che invece presentano una concentrazione
molto alta nelle età avanzate (45,1% per età uguali o superiori a 80 anni).
Vecchiaia
Cla ssi di e t à
Invalidità previdenziale
Superstiti
Prestazioni
Pensioni e assegni sociali
Totale
agli invalidi civili
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Ma sc hi
Minore di 70
282.088
74,00
114.738
85.817
968.599
da 70 a 74
29.210
44.848
112.613
60.607
da 75 a79
23.572
64.213
75.728
83.645
da 80 a 84
838.358
15.950
74.576
37.476
99.597
da 85 a 89
540.922
15.548
81.819
18.903
116.924
774.116
90 e oltre
230.984
14.826
63.440
6.172
105.362
420.784
381.194
443.634
336.709
Tot a le
Età media
Fe mmine
Minore di70
873.367
148.413
53,66
541.010
122.745
878.225
da 70 a 74
809.419
17.801
335.962
163.461
75.395
da 75 a79
837.823
16.177
515.156
127.795
132.619
da 80 a 84
674.076
19.710
596.999
75.334
209.776
da 85 a 89
529.910
27.193
608.138
40.291
309.457
90 e oltre
332.658
47.305
480.735
18.472
373.801
276.599
548.098
Tot a le
Età media
Tot a le
Minore di 70
430.501
65,45
655.748
208.562
da 70 a 74
47.011
380.810
276.074
136.002
da 75 a79
39.749
579.369
203.523
216.264
da 80 a 84
35.660
671.575
112.810
309.373
da 85 a 89
42.741
689.957
59.194
426.381
90 e oltre
563.642
62.131
544.175
24.644
479.163
657.793
884.807
Tot a le
Età media
65,4%
42,2%
24,7%
33,1%
Vecchiaia
54,1%
13,2% 21,4%
18,6%
Invalidità
fino a 69 anni
27,3%
Superstiti
da 70 a 79 anni
47,8%
32,8%
19,4%
Assistenziali
80 anni e oltre
Dall’analisi dei coefficienti grezzi di pensionamento (Tavola 14) si rileva che la popolazione fra 75 e 79 anni
ha in media circa una pensione a testa (1.032,8 per 1.000 residenti) e quella di età superiore a 90 anni quasi
due (1.931,4 per 1.000 residenti). Ciò accade perché, in linea generale, con l’avanzare dell’età sussiste una
maggiore probabilità di invalidarsi e/o di rimanere vedove/vedovi.
CATEGORIA E SESSO – TITOLARI RESIDENTI IN ITALIA
Vecchiaia
Classi di importo mensili
Invalidità
Superstiti
Prestazioni
Totale
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
185.981
48,79
Maschi
Fino a 749,99
di cui titolari di prestazioni
legate al reddito*
922.108
177.685
79.645
383.631
108.270
336.709
da 750,00 a 1.499,99
141.753
37,19
53.818
22.759
da 1.500,00 a 2.249,99
39.704
5.160
da 2.250,00 a 2.999,99
941.992
10.411
953.175
3.000,00 e oltre
623.016
3.345
626.614
Totale
381.194
443.634
Importo medio mensile
1.816,51
946,70
507,75
562,37
1.416,09
Femmine
Fino a 749,99
di cui titolari di prestazioni
legate al reddito*
202.255
73,12
109.190
704.176
548.098
da 750,00 a 1.499,99
64.514
23,32
26.343
da 1.500,00 a 2.249,99
529.135
8.033
199.602
736.771
da 2.250,00 a 2.999,99
204.265
1.436
42.664
248.365
99.159
18.476
117.996
Totale
276.599
Importo medio mensile
1.041,07
3.000,00 e oltre
673,48
823,07
540,16
828,26
Totale
Fino a 749,99
di cui titolari di prestazioni
legate al reddito*
388.236
59,02
188.835
812.446
884.807
da 750,00 a 1.499,99
206.267
31,36
49.102
da 1.500,00 a 2.249,99
47.737
204.762
da 2.250,00 a 2.999,99
11.847
43.436
722.175
3.706
18.729
744.610
Totale
657.793
Importo medio mensile
1.485,62
3.000,00 e oltre
831,81
783,35
548,61
1.091,25
(1) Numero di pensioni per 1000 residenti
La distribuzione per importi
Analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni (Figura 9) si osserva una
forte concentrazione nelle classi basse. Infatti, il 53,5% delle pensioni ha un importo inferiore a 750,00
euro. Questa percentuale, che per le donne raggiunge il 64,1%, costituisce solo una misura indicativa della
“povertà”, per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di
altri redditi.
al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidità civile. In questo contesto
il divario tra i due sessi è accentuato; infatti, per gli uomini la percentuale di prestazioni con importo
inferiore a 750 euro scende al 40,3% e se si analizza la situazione della categoria vecchiaia, si osserva che
questa percentuale scende al 16,9% e di queste solo il 19,3% è costituito da pensioni in possesso dei
requisiti per il sostegno del reddito. Sempre per i maschi, si osserva che il 46,6% delle pensioni di vecchiaia
è di importo compreso fra 1.500 e 3.000 euro.
fino a 749,99 euro
da 750,00 a 1499,99 euro
Maschi
da 1500,00 a 2.999,99
3.000,00 e oltre
Femmine
Cla ssi di import o
me nsili
Vecchiaia
Invalidità previdenziale
Superstiti
Prestazioni assistenziali
Totale
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Numero
% sul
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Pensioni
totale
Ma sc hi
Fino a 749,99
di cui titolari di prestazioni
legate al reddito*
922.108
177.685
185.981
48,79
383.631
79.645
108.270
336.709
da 750,00 a 1.499,99
141.753
37,19
53.818
22.759
da 1.500,00 a 2.249,99
39.704
5.160
da 2.250,00 a 2.999,99
941.992
10.411
953.175
3.000,00 e oltre
623.016
3.345
626.614
381.194
443.634
Tot a le
Importo medio mensile
1.816,51
Fino a 749,99
946,70
507,75
562,37
1.416,09
Fe mmine
di cui titolari di prestazioni
legate al reddito*
202.255
73,12
109.190
704.176
548.098
da 750,00 a 1.499,99
64.514
23,32
26.343
da 1.500,00 a 2.249,99
529.135
8.033
199.602
736.771
da 2.250,00 a 2.999,99
204.265
1.436
42.664
248.365
3.000,00 e oltre
99.159
18.476
117.996
276.599
Tot a le
Importo medio mensile
1.041,07
673,48
823,07
540,16
828,26
Tot a le
Fino a 749,99
di cui titolari di prestazioni
legate al reddito*
388.236
59,02
188.835
812.446
884.807
da 750,00 a 1.499,99
206.267
31,36
49.102
da 1.500,00 a 2.249,99
47.737
204.762
da 2.250,00 a 2.999,99
11.847
43.436
722.175
3.706
18.729
744.610
657.793
3.000,00 e oltre
Tot a le
Importo medio mensile
1.485,62
831,81
783,35
548,61
*Pensioni integrate al minimo, pensioni con maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali pensioni di invalidità civile
1.091,25
GLOSSARIO
Assegno di invalidità previdenziale: prestazione legata al versamento di contributi per almeno cinque
anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell’Ente
previdenziale, della riduzione permanente della capacità di lavoro dell’assicurato a meno di un terzo.
L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa. Ha durata triennale e confermabile per periodi della
stessa durata. Dopo il secondo rinnovo l’assegno è considerato permanente. Al compimento dell’età
pensionabile l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.
Assegno sociale: prestazione economica erogata ai cittadini sia italiani sia stranieri in possesso dei
seguenti requisiti anagrafici ed economici: 67 anni (nel 2019-2020) residenza effettiva, stabile e
continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale e stato di bisogno economico. In particolare, il
diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo
riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso
in cui il richiedente sia legalmente sposato. L’assegno sociale è stato introdotto con legge 335/1995 e dal
1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
Coefficiente di pensionamento grezzo: Numero di pensioni per 1000 residenti.
Coefficiente di pensionamento standardizzato: Media dei valori assunti dai coefficienti specifici di
pensionamento (rapporto tra il numero di pensioni i cui titolari abbiano una determinata età e la
popolazione residente della stessa età) ponderata con riferimento alla composizione di una popolazione
assunta come standard.
Data di decorrenza della pensione: data di maturazione del diritto a pensionamento
Data di liquidazione della pensione: data di presa in carico contabile della pensione
Importo complessivo annuo: Importo annuo delle pensioni vigenti al 1° gennaio. Tale valore è fornito dal
prodotto tra il numero delle pensioni, l’importo mensile della pensione pagata al 1° gennaio dell’anno e il
numero di mensilità per cui è previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta
un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che
hanno erogato la prestazione (dato economico di bilancio).
Indennità di accompagnamento: Convenzionalmente comprendono l’indennità di accompagnamento a
favore degli invalidi civili totali, le indennità di frequenza per i minori di 18 anni, le indennità di
comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); le indennità di
accompagnamento per i ciechi assoluti, le indennità di assistenza e di accompagnamento per i ciechi
assoluti. Le indennità spettano al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni
reddituali.
Ivs: Invalidità, vecchiaia e superstiti. Tipologia di pensioni erogate agli assicurati dell’Ago (Assicurazione
generale obbligatoria) e delle gestioni sostitutive e integrative.
Pensione: la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e
privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti
contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta;
morte della persona protetta e particolare benemerenza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non
coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di
pensioni indirette a favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della
prestazione.
Pensione ai superstiti: trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in
possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.
Pensione assistenziale: Pensione erogata a cittadini con reddito scarso o insufficiente, inferiore ai limiti
di legge e indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età o per invalidità non derivante dall’attività lavorativa svolta.
Pensione di anzianità/anticipata: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano
raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici per la cessazione dell’attività lavorativa nella
gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di
vecchiaia.
Pensione di inabilità: prestazione economica, legata al versamento di contributi per almeno cinque anni
dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte degli organi competenti dell’Ente
previdenziale di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisito
indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria
dei lavoratori e dagli albi professionali.
Pensione di invalidità civile: pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della
capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 per cento.
Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS): pensione corrisposta dai regimi
previdenziali di base e complementare in conseguenza dell’attività lavorativa svolta dalla persona protetta
al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una
ridotta capacità di lavoro (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona
in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni
indirette).
Pensione di invalidità previdenziale ante Legge 222/1984: prestazione legata al versamento di
contributi e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell’Ente previdenziale, della riduzione
permanente della capacità di guadagno. La prestazione è stata abolita dalla Legge 222/1984, che ha
introdotto l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Sono rimasti, a tutela di alcune classi di
lavoratori, i requisiti di invalidità assimilabili alla vecchia normativa; tale invalidità specifica è compresa
nella categoria dell’invalidità previdenziale ante Legge 222/1984.
Pensione di vecchiaia: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l’età
stabilita dalla legge per la cessazione dell’attività lavorativa nella gestione di riferimento e che siano in
possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.
Pensione sociale: pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi minimi e ai beneficiari
di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall’Inps ed è
finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1º gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita
dall’assegno sociale (legge n. 335 del 1995).
Pensione sociale da ex invalido civile: pensione ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti
al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall’Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire
dal 1º gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita dall’assegno sociale (legge n. 335 del 1995).
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL): il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti
in un paese in un dato periodo di tempo. È considerato la misura della ricchezza prodotta in un determinato
periodo
Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l’Italia si considerano le seguenti
ripartizioni: Nord: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto
Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
Sud e isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).
Tasso di pensionamento: rapporto percentuale tra il numero delle pensioni e la popolazione residente
al 1° gennaio dell’anno.
Appendice
Evoluzione del sistema pensionistico italiano
Negli ultimi decenni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerose riforme finalizzate al
contenimento della spesa, al riordino e all’armonizzazione dei diversi regimi pensionistici.
Il modello pensionistico italiano è basato sul regime tecnico-finanziario della ripartizione pura in
quanto i contributi versati dal settore produttivo, aziende e lavoratori, sono utilizzati per pagare le pensioni
in essere senza alcun accumulo di capitale; il sistema risulta in equilibrio solo quando, annualmente, il
flusso delle entrate contributive è sufficiente ad erogare le prestazioni.
La normativa vigente sino all’inizio degli anni Novanta garantiva un livello di prestazioni massimo
prossimo all’80% dell’ultima retribuzione. Il calcolo della pensione era effettuato secondo il metodo
retributivo ed il livello della prestazione risultava indipendente dall’età al pensionamento; a ciò si
aggiungeva il fatto che i requisiti di età ed anzianità previsti per l’accesso alla pensione erano
particolarmente favorevoli.
La combinazione di tali elementi assicurava un livello generale delle prestazioni eccessivo rispetto
alle risorse finanziarie disponibili. Inoltre, il progressivo invecchiamento della popolazione quale effetto
combinato dei due fenomeni demografici – aumento della vita media e progressiva riduzione dei tassi di
natalità – hanno determinato la crisi irreversibile del sistema. Pertanto, i provvedimenti normativi di
modifica dell’ordinamento, da un lato hanno avuto come obiettivo l’innalzamento dell’età pensionabile,
dall’altro la diminuzione del livello delle prestazioni erogate.
In ordine cronologico, a partire da 1992, si elencano i principali provvedimenti emanati in materia:
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato)
Graduale incremento dell’età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
Graduale allargamento del periodo di riferimento retributivo per il calcolo della pensione dagli
ultimi cinque anni agli ultimi dieci anni.
Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo.
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini)
Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato
a lavorare dal 1° gennaio 1996.
Introduzione di una soglia minima di età anagrafica da abbinare ai 35 anni di contribuzione utile
per l’accesso alla pensione di anzianità.
Introduzione delle cosiddette “finestre d’accesso” alla pensione di anzianità.
Riduzione degli importi delle pensioni di invalidità e di reversibilità in funzione del reddito
posseduto.
Armonizzazione della normativa tra i diversi fondi previdenziali.
Autorizzazione al cumulo tra pensioni di anzianità liquidata con almeno 35 anni di contribuzione e
reddito da lavoro autonomo o dipendente.
Costituzione del fondo pensione per le casalinghe.
Revisione della previdenza complementare.
Istituzione della gestione separata, con estensione delle tutele previdenziali ai collaboratori
coordinati e continuativi ed ai professionisti senza copertura assicurativa.
La riforma Dini, ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell’anzianità
maturata alla data del 31 dicembre 1995: ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di
contributi si applica il vecchio sistema retributivo; a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi
versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per l’anzianità maturata sino al 31
dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996; ai lavoratori
assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, la pensione viene calcolata completamente con le
regole del sistema contributivo.
Con il sistema contributivo la pensione non è più legata alla retribuzione ma è vincolata alla
contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa. L’importo della pensione annua si ottiene
moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età
del lavoratore alla data di decorrenza della pensione. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle
aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Riforma Prodi)
• Aumento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi.
• Piena parificazione dei pensionamenti anticipati nel pubblico impiego alle pensioni di anzianità
erogate dall’Inps.
• Blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.
Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni)
• Introduzione del cosiddetto “scalone”, con contestuale inasprimento dei requisiti per la pensione di
anzianità ed innalzamento, con decorrenza 1° gennaio 2008, dell’età anagrafica da 57 a 60 anni.
In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di accedere alla pensione
di anzianità alle donne che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e
che abbiano un’età pari o superiore a 57 anni se lavoratrici dipendenti e a 58 anni se autonome, a
condizione che optino per il calcolo integralmente contributivo della pensione (c.d. Opzione donna).
• Modifiche dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
• Incentivo (super bonus) del 32,70% per i lavoratori dipendenti che rinviavano la pensione di anzianità.
• Riduzione da 4 a 2 delle finestre d’uscita per le pensioni di anzianità.
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero)
• Abolizione del sistema delle “quote”.
• Estensione a tutti del contributivo pro-rata.
• Innalzamento età minima, equiparazione donne-uomini.
• Fascia flessibile di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
• Clausole di salvaguardia per chi ha maturato i requisiti di accesso entro il 31/12/2011, donne del
regime sperimentale oltre ad alcune specifiche categorie di lavoratori (mobilitati, titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati ai versamenti volontari).
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
• Le lavoratrici che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi
entro il 31 dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l’opzione donna ed andare in pensione
con il ricalcolo contributivo dell’assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al
31 dicembre 2015.
In via sperimentale per il triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti del settore privato a cui
manchino non più di tre anni alla pensione di vecchiaia possono andare in part-time al 40-60%,
senza che la busta paga e l’assegno pensionistico subiscano detrazioni.
Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla
legge 147/2013.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
È stato introdotto l’anticipo pensionistico APE che consente di ritirarsi a 63 anni: l’APE volontaria
e aziendale e l’APE sociale.
APE volontaria: si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l’anno, che deve avere una durata
minima di 6 mesi. Può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici,
autonomi e parasubordinati che soddisfino le seguenti condizioni al momento della richiesta:
almeno 63 anni di età; possesso di almeno 20 anni di contribuzione; importo della pensione
maturata, al netto della rata da restituire per l’APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento
minimo; non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
APE aziendale: si tratta di una misura sperimentale per le aziende, in particolare quelle coinvolte in
processi di ristrutturazione o crisi, con lavoratori in esubero, che permetteva di anticipare il
pensionamento dei lavoratori che avevano i requisiti necessari, ovverosia almeno 63 anni e 20
anni di contributi. I costi dell’uscita anticipata erano posti a carico del datore di lavoro, previo
accordo con il dipendente, anche compensando il montante contributivo individuale del
lavoratore attraverso un versamento Inps
APE sociale: si tratta di una indennità erogata direttamente dall’INPS fino al compimento dell’età
pensionabile. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell’accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500,00 lordi mensili e
non è soggetta a rivalutazione. Può essere richiesta con almeno 63 anni di età, almeno 30 anni di
contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni e cessazione dell’
attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.
È stata allargata l’opzione Donna alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno: possono
usufruire dell’opzione anche le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se
dipendenti, e 58 anni, se autonome, sempre con 35 anni di anzianità contributiva.
È stata ampliata la possibilità di cumulo contributivo gratuito tra i contributi versati in diverse
gestioni previdenziali, comprese le casse professionali, per raggiungere sia la pensione di vecchiaia
sia la pensione anticipata. Tale possibilità era stata già introdotta dalla L. 228/2012 per le pensioni
di vecchiaia senza requisito autonomo.
Per i lavoratori precoci è stato aperto (dal 1° maggio 2017) un canale di uscita a 41 anni di contributi,
a prescindere dall’età anagrafica; tali lavoratori devono aver lavorato prima dei 19 anni, per almeno
12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo; inoltre devono risultare in possesso di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, ossia la riduzione
percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al
raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, a tutte le pensioni anticipate con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da
provvedimenti specifici.
Sono abolite le finestre mobili per i lavoratori addetti a mansioni usuranti: tali lavoratori non
dovranno più attendere 12 o 18 mesi per poter beneficiare della pensione anticipata. Inoltre,
l’adeguamento alla speranza di vita sarà bloccato fino al 2025. Tali lavoratori dovranno aver svolto
le attività usuranti in un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività
lavorativa (senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito),
oppure aver svolto lavori usuranti per metà dell’intera vita lavorativa.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)
Per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al
pensionamento, la legge di bilancio:
modifica il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al
pensionamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli
anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente; prevede inoltre che gli adeguamenti, a decorrere dal 2021, non possano essere superiori
a 3 mesi e che eventuali variazioni negative debbano essere recuperate in occasione degli
adeguamenti successivi;
esclude dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019)
dei requisiti generali di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato alle seguenti categorie di
lavoratori:
lavoratori dipendenti che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni
e che svolgano da almeno 7 anni – nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento – le
professioni di cui al relativo allegato B5.
lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di
cui all’articolo 1 del D.lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al
momento dell’accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso
della carriera lavorativa e che i lavoratori abbiano 30 anni di anzianità contributiva.
Relativamente all’APE la legge di bilancio:
• proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) l’Ape volontaria;
• estende la possibilità di accesso ai lavoratori a tempo determinato a patto che possano vantare 18
mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano
finito da almeno 3 mesi di percepire la
prestazione per disoccupazione loro spettante e siano in
possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
• estende la possibilità di accesso a chi assiste un familiare entro il 2° grado;
• interviene sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, prevedendo una riduzione per
le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni;
• amplia di 4 categorie quelle inizialmente previste per l’accesso all’APE sociale integrandole con quelle
inserite nell’allegato B alla Legge di bilancio.
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26
I principali interventi di tipo previdenziale disposti dal Decreto-legge prevedono:
• l’introduzione della quota 100 per il triennio 2019-2021, con la combinazione fissa 62 anni e 38 anni
di contributi senza penalità, per accedere alla pensione in aggiunta ai canali di pensionamento
attualmente vigenti (pensione anticipata e pensione di vecchiaia); dalla maturazione del requisito è
prevista una finestra trimestrale per la decorrenza della pensione.
• la proroga dell’Opzione donna per le nate entro il 1960 (1959 le autonome) che abbiano 35 anni di
• l’estensione di un anno dell’ape sociale per le categorie disagiate;
• la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata fino al 2026; viene
introdotta una finestra trimestrale di tre mesi per la decorrenza della pensione.
• introduzione del Reddito/Pensione di Cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà, rivolto ai
nuclei familiari che risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza
e finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. La Pensione di cittadinanza
è prevista per i nuclei familiari i cui i componenti abbiano tutti età pari o superiore a 67 anni.
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e
di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-
ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli
asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico
di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature
• la modifica della rivalutazione delle pensioni stretta all’indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte
il minimo Inps per il triennio 2019-2021;
• l’introduzione del contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 100mila euro lordi annui.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
La legge di bilancio 2020 conferma, per il comparto pensioni, Quota 100, Opzione donna e Ape sociale,
rivede la disciplina della perequazione automatica delle pensioni e del riscatto dei contributi.
In particolare, la manovra prevede:
• la modifica della disciplina transitoria della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per
gli anni 2020-2021 e l’introduzione di una nuova disciplina a regime, a partire dal 2022. Per gli anni
2020-2021, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del
soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS
(anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria precedente, la quale prevedeva
un’aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo).
A decorrere dal 2022 la perequazione verrà applicata: nella misura del 100% per la fascia di importo
complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto
valore); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici
compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore); nella misura
del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
• la proroga per tutto il 2020 dell’APE sociale. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 possono presentare
domanda di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni
previste dall’articolo 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
• la conferma per il 2020 e il 2021 di Quota 100, la pensione sperimentale che consente di lasciare il
lavoro al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima
di 38 anni (ovvero quando la somma dell’età e degli anni di contributi versati sia pari a 100).
• la proroga di Opzione donna per tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti 35 anni di contributi
e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31
dicembre 2018, come previsto precedentemente. Il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le
lavoratrici autonome
Sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte costituzionale
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso
aumento al milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai
soggetti di età superiore a diciotto anni».
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)
La legge di bilancio 2021 prevede nella parte relativa alle pensioni:
la proroga per tutto il 2021 dell’APE sociale. Dal 1° gennaio 2021 possono presentare domanda
di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni
previste dall’articolo 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
la proroga di Opzione donna per tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti 35 anni di
contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, entro il 31 dicembre 2020.
l’introduzione della nona salvaguardia che garantisce la permanenza delle regole di
pensionamento vigenti nell’assicurazione pubblica obbligatoria prima dell’entrata in vigore della
Legge Fornero a favore di 2.400 soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi
per l’uscita dal mondo del lavoro. Al pari di quanto previsto nelle otto precedenti salvaguardie
pensionistiche, i beneficiari della misura continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31
dicembre 2011.
la proroga fino al 2023 del periodo di permanenza nell’isopensione, la prestazione di
accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
che era stato elevato a sette anni dall’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, limitatamente al periodo 2018-2020.
la proroga della sperimentazione del contratto di espansione fino alla fine del 2021 che viene
esteso alle aziende con almeno 250 lavoratori.
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)
La legge di bilancio 2022 prevede nella parte relativa alle pensioni:
la possibilità di richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102 per coloro che, nel
corso del 2022, compiano almeno 64 anni di età̀ e maturino almeno 38 anni di anzianità̀
contributiva. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell’anno, l’accesso
alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022
la proroga di Opzione donna. In particolare, si estende la possibilità di optare per il regime del
trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici (almeno 58
anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome), e
contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2021;
la proroga per l’anno 2022 dell’Ape sociale per la quale si prevede anche l’ampliamento della platea
degli addetti ai lavori gravosi ammessi al beneficio. I requisiti comuni alle differenti categorie di
beneficiari sono: compimento del 63° anno di età̀ e cessazione dell’attività̀ lavorativa. I requisiti di
contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza: 30 anni di contributi per
i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento in poi; 36 anni per gli addetti
ai lavori gravosi; 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese
edili e affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e
terracotta;
la proroga del contratto di espansione fino alla fine del 2023, che viene ulteriormente esteso anche
alle aziende con almeno 50 dipendenti.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)
La legge di bilancio 2023 prevede nella parte relativa alle pensioni:
• l’introduzione di Quota 103, anche detta “pensione anticipata flessibile”: 62 anni di età e 41 di contributi
sei mesi per il settore pubblico. A differenza delle vecchie combinazioni (Quota 100 e Quota 102) la
Quota 103 è accompagnata da un tetto alla misura del trattamento pensionistico erogabile: cinque
volte il trattamento minimo (circa 2.818 euro lordi mensili) sino al raggiungimento dell’età pensionabile
(67 anni). Chi ha raggiunto i requisiti per la Quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi) entro il 31
dicembre 2021 o quelli per Quota 102 (64 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2022 può,
comunque, presentare domanda di pensionamento anche nel 2023.
• la proroga di Opzione donna seppur vincolata a requisiti più stringenti. Potranno accedervi le lavoratrici
con 60 anni (requisito valido sia per le dipendenti che le autonome) e 35 anni di contributi raggiunti
entro il 31 dicembre 2022 ma a condizione di essere «caregiver», invalide non inferiore al 74% oppure
licenziate o dipendenti da aziende in crisi. È previsto uno sconto sul requisito anagrafico di un anno per
ogni figlio entro un massimo di due anni; per le licenziate o dipendenti di aziende in crisi il requisito
anagrafico è fissato a 58 anni a prescindere dal numero dei figli.
• la proroga dell’Ape sociale con immutate sia le categorie di lavoratori che possono accedere alla misura
(disoccupati, caregivers, invalidi, addetti a mansioni gravose) sia i relativi requisiti (63 anni e 30/36 anni
di contributi a seconda dei profili di tutela);
• l’applicazione, per gli anni 2023-2024, del meccanismo di perequazione basato sugli aumenti
sull’importo complessivo in misura secca e per scaglioni progressivi. In particolare, i trattamenti
pensionistici vengono rivalutati, nel 2023, del 100% dell’inflazione per importi fino a 4 volte il
trattamento minimo, dell’85% dell’inflazione per importi complessivi dei trattamenti fino a 5 volte il
minimo, del 53% fino a 6 volte, del 47% fino a 8, del 37% fino a 10 e del 32% oltre le 10 volte il minimo.
Previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.
• nel biennio 2023-2024 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è riconosciuto
un trattamento transitorio dell’1,5% per l’anno 2023, elevati al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore
a 75 anni e del 2,7% per l’anno 2024. Tale incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti
reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate con il reddito.
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)
La legge di bilancio 2024 prevede per quanto riguarda le pensioni:
la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi), ma con il calcolo della pensione
interamente contributivo e con il tetto dell’assegno pari a quattro volte il trattamento minimo (invece
che a cinque) sino al compimento di 67 anni. Inoltre, la durata delle finestre mobili aumenta a 7 mesi
per i dipendenti privati e a 9 per i dipendenti pubblici.
la proroga di Opzione Donna con requisito anagrafico aumentato di un anno. Potranno accedervi le
lavoratrici con 61 anni di età e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2023, sempre che
siano «caregiver», invalide non inferiori al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi.
Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due
anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
la proroga di Ape sociale sino al 31 dicembre 2024 ma con requisito anagrafico aumentato: si potrà
accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Manca inoltre l’ampliamento delle
categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le
relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene anche aggiunta la regola dell’incumulabilità
totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro
occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.
per i contributivi puri, l’eliminazione del limite di 1,5 volte l’assegno sociale per chi accede alla
pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. Per chi invece anticipa la pensione a
64 anni, l’assegno dovrà essere pari almeno a 3 volte l’assegno sociale (salvo si tratti di donne con
figli che avranno soglie più basse); inoltre l’assegno non potrà eccedere le 5 volte il trattamento
minimo Inps fino al raggiungimento dell’età legale di vecchiaia, verrà introdotta una finestra mobile
di tre mesi e il requisito contributivo di 20 anni sarà adeguato alla speranza di vita ISTAT.
la conferma del modulo perequativo introdotto dal 1° gennaio 2023 con una riduzione della
percentuale di rivalutazione riconosciuta ai trattamenti superiori a 10 volte il trattamento minimo,
che scende dal 32 al 22%.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)
La Legge di Bilancio 2025 introduce varie misure volte offrire maggiore flessibilità nel pensionamento e a
sostenere i pensionati con assegni più bassi. Di seguito i principali dettagli:
Pensione anticipata per i contributivi puri: dal 2025 i lavoratori con contribuzione interamente nel
sistema contributivo, ossia coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, possono accedere alla
pensione anticipata al raggiungimento di 64 anni di età, 25 anni di anzianità contributiva e l’importo
della pensione pari a 3 volte l’assegno sociale. Per raggiungere l’importo minimo richiesto, è possibile
includere nel calcolo anche la rendita derivante da fondi di previdenza complementare.
Proroga di “Quota 103”, “Opzione donna”, e “Ape sociale”: tali misure vengono estese fino al
legge di bilancio precedente.
Estensione della platea dei beneficiari del “Bonus Maroni” e defiscalizzazione del bonus: può
proseguire l’attività lavorativa, avendo in busta paga l’accredito dei contributi a proprio carico, non
solo chi ha raggiunto i requisiti della “Quota 103”, ma anche chi raggiunge i requisiti per la pensione
anticipata ordinaria. Inoltre, il bonus a partire dal 2025 sarà esentasse; ciò significa che i lavoratori
che scelgono di rinviare il pensionamento riceveranno un incremento netto dello stipendio pari alla
quota di contributi previdenziali a loro carico.
Aumento delle pensioni al minimo: è previsto una perequazione aggiuntiva del 2,2% nel 2025 per le
pensioni al minimo e dell’1,3% nel 2026.
Pensione di vecchiaia
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da
contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico: per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti anagrafici:
Uomini
Donne
Dipendenti private
Lavoratrici autonome
66 anni
66 anni e 3 mesi
62 anni
62 anni e 3 mesi
63 anni e 6 mesi
63 anni e 9 mesi
2014-2015
66 anni e 3 mesi
63 anni e 9 mesi
64 anni e 9 mesi
2016-2017
66 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
2019 -2025
67 anni
67 anni
67 anni
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire
il diritto alla pensione di vecchiaia:
a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente
punto 1), se l’importo della pensione risulta non inferiore all’importo dell’assegno sociale;
b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria,
da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a
prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il
requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi, dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi e dal 2019 di 71 anni.
Pensione anticipata
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Sarà sostituita dalla pensione
anticipata, che presenta i requisiti contributivi illustrati nel seguente schema:
Anno
Uomini
Donne
42 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi
41 anni e 1 mese
41 anni e 5 mesi
2014-2015
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
2016-2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
2019-2026
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota
di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una
riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto
all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di
anticipo rispetto a due anni.
legge 190/2014, è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall’articolo 1, co. 194 della
legge 232/2016.
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
I soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto
alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:
Uomini
Donne
42 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi
41 anni e 1 mese
41 anni e 5 mesi
2014-2015
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
2016-2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
2019-2026
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o
accreditata a qualsiasi titolo (eccetto quella derivante da prosecuzione volontaria), e quella
accreditata per periodi di lavoro precedenti al diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
b) Al compimento di 64 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, con almeno 20 anni
di contribuzione “effettiva” e se l’importo mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore
a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (ridotto in caso di donne con figli). Per chi ha aderito
a forme di previdenza complementare l’importo minimo richiesto può essere raggiunto
sommando la pensione pubblica con quella complementare. L’assegno non potrà eccedere le 5
volte il trattamento minimo Inps fino al raggiungimento dell’età legale di vecchiaia. La pensione
anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e il requisito contributivo di 20
anni sarà adeguato alla speranza di vita ISTAT.