
(AGENPARL) – mar 26 novembre 2024 COMUNICATO N. 67/DIV – 26 NOVEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 NOVEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 22, 23, 24 e 25 Novembre 2024
16^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
LECCO
LUMEZZANE
PRO VERCELLI
TRENTO
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
VIRTUS VERONA
GIRONE B
PRO PATRIA
NOVARA
CALDIERO TERME
PADOVA
FERALPISALO’
ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
RENATE
L.R. VICENZA
PERGOLETTESE
ASCOLI
CARPI
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
PIANESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
GUBBIO
TERNANA
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
AREZZO
PINETO
LEGNAGO SALUS
VIS PESARO
TORRES
CAMPOBASSO
GIRONE C
ACR MESSINA
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
AZ PICERNO
CASERTANA
POTENZA
TARANTO
TRAPANI
SORRENTO
CAVESE
CATANIA
TEAM ALTAMURA
GIUGLIANO
MONOPOLI
BENEVENTO
LATINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della sedicesima giornata di andata del Campionato i
sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARPI, LECCO,
PADOVA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SPAL,
TARANTO, TEAM ALTAMURA, VIS PESARO, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero
esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
GARA RIMINI – VIS PESARO DEL 22 NOVEMBRE 2024
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura
Federale e del Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni
provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della VIS PESARO nei
confronti di uno Steward della società avversaria, eventualmente ulteriori rispetto a
quelli già adottati nel presente comunicato, invita la Procura Federale a effettuare, nel
più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore
occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società VIS PESARO presenti alla gara
in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva Ovest Ospiti”.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
RIMINI
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Curva Est
Locale, intonato:
1. dal 19° al 22° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine, e un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per dieci
volte;
2. per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 12), posizionati nel Settore Curva
Est Locale Distinti, intonato, dal 1° al 2° minuto del primo tempo, un coro offensivo
ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro
che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto,
che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto
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per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un
comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto
il requisito della dimensione;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 39° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel recinto di
gioco, provocando il danneggiamento della pista di atletica;
2. al 40° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semi-vuota sul
terreno di gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r.
c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.000,00
VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato un cancello della recinzione di contenimento posto nel Settore
Tribuna Tifosi Ospiti;
B) per avere i suoi sostenitori (circa 100) rimasti all’interno dello stadio, al termine
della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra
società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati
dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato
quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, al 29°
minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente una frase offensiva
nei confronti di tifosi di altra società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, rilevato che
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, in particolare:
1. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti lanciato, al termine
della gara, sul terreno di gioco una bottiglietta piena d’acqua verso la parte
superiore del corpo dell’Arbitro che riusciva a schivarla, venendo colpito sul
polpaccio destro;
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2. nell’aver indirizzato altri suoi sostenitori uno sputo verso i calciatori avversari
mentre stavano raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi, senza
attingerli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la
pericolosità della condotta sub 1) e la particolare odiosità della condotta sub 2)
posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 65%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo
tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della
propria squadra si apprestava a battere un calcio d’angolo, due bottigliette
d’acqua sul terreno di gioco, nei pressi della porta, senza conseguenze;
2. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Furlan, al 39° minuto
del secondo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria, scavalcato la recinzione e, dopo aver percorso circa dodici metri,
arrivato nei pressi del dischetto di rigore, poneva in essere un gesto osceno nei
confronti delle squadre che erano posizionate nell’altra metà del campo e verso i
componenti delle panchine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati
i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere tre dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, in
corrispondenza del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara,
mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, indirizzato tre sputi verso i
calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta
in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo
tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si
avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e
costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della
gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai
tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la
sospensione della gara (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
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violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 43° minuto del primo tempo, a gioco fermo, un accendino in
direzione di un calciatore avversario mentre si accingeva a battere un calcio
d’angolo sfiorandolo;
2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Curva Ospiti Est.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la particolare pericolosità
della condotta sub 1)], rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 900,00
AREZZO
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco e due
bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub B), misura della sanzione, in cumulo
materiale [ammenda € 300 per le condotte sub A), e di € 600 per le condotte sub
B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura
del ritardo, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento
r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 19° minuto del primo tempo e al 17°
minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco
(pista di atletica), senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste
e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del secondo tempo, un
fumogeno nel recinto di gioco, e al 10° minuto del secondo tempo, un petardo di
lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le
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misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri e
porte, alcune della quali configurano propaganda ideologica non consentita.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo
di risarcimento danni se richiesto).
GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
e considerato il precedente specifico (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Ospiti
Tribuna 3 e parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AUDACE CERIGNOLA per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Sud, al 10° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente frasi
oltraggiose nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica).
AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, alcuni dei propri tesserati, al 48° minuto del secondo
tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria
squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la
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Tribuna Centrale, danneggiavano due cartelloni pubblicitari (r.
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva
Nord, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE
(CATANIA)
A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto,
durante una mass confrontation, abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti
dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG.
MOSCARITOLO;
B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopo
la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva
frasi minacciose nei confronti dello stesso.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,
r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024
MOSCARITOLO ANTONIO
(AVELLINO)
A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più
volte di raggiungere il SIG. FAGGIANO venendo prontamente fermato da un tesserato
avversario;
B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento
di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti
dello stesso.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale
n. 2, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
PER SETTE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA
ANTONINI VALERIO
(TRAPANI)
67/249
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi
nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 64/DIV del
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in
corso; r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
EVANGELISTA MIRKO
(ASCOLI)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CASARETTO GIAN MARCO
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ripetute per due volte per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONGIORNI MASSIMILIANO
(LECCO)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione uscendo
dall’area tecnica con il braccio proteso in avanti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
CONTINI MATTEO
(LEGNAGO SALUS)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto applaudiva in modo provocatorio e plateale per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COLOMBO RICCARDO
(PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
VOLPE GENNARO
FRANZINI ARNALDO
BALDINI SILVIO
AMMONIZIONE (I INFR)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
67/250
DI CARLO DOMENICO
GORGONE GIORGIO
(ASCOLI)
(LUCCHESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MASTROIANNI FERDINANDO
(LATINA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una
gomitata al mento, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non
a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive
a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la
delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO
(GUBBIO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo correndo e
colpendolo con due mani al collo con media-alta intensità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco) e considerato, da una parte,
che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta
tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta di particolare delicatezza.
DI SANTO FRANCESCO
(TRENTO)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, subito dopo il fischio
da parte dell’Arbitro, reagiva colpendo l’avversario con un calcio alla tibia sferrato senza
particolare forza e senza conseguenze a carico di questi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a
carico dell’avversario e, dall’altra, la perpetrazione della condotta a gioco fermo, il tipo di colpo
inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PLIZZARI ALESSANDRO
(PESCARA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VITALE GAETANO
(CAVESE)
67/251
CORSINELLI FRANCESCO
ZAMPARO LUCA
KRITTA MARWANE
RUGGERI GIACOMO
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
(AREZZO)
COCCIA LORENZO
EKLU SHAKA MAWULI
(AREZZO)
PALMIERO LUCA
(AVELLINO)
ROSSINI MATTEO
(CARPI)
PAGLINO STEFANO
(CASERTANA)
BALESTRERO DAVIDE
(FERALPISALO’)
GIUNTI GIOVANNI
(PERUGIA)
BROSCO RICCARDO
(PESCARA)
BENEDETTI AMEDEO
(TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE
(TRENTO)
DI MARIO STEFANO
(VIRTUS ENTELLA)
AMMENDA € 500,00
SOLCIA DANIELE
(GIUGLIANO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio
da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare
sotto la Tribuna Centrale, sferrava un calcio su un cartellone pubblicitario danneggiandolo e
provocando la reazione dei tesserati avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica
– obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANETTA MARCO
GAGLIOLO RICCARDO
NAVARRO ESCRICHE ALBERT
OUKHADDA SHADY
DI STEFANO LORENZO
LORETO CIRO
NJAMBE MOUSSADJA
ZALLU FRANCESCO
FAZZI NICOLO
SABBIONE ALESSIO
PAGLIARI MARCO
VITERITTI ORLANDO
FABRIZI LUCA
ESPECHE MARCOS ANDRES
GAGLIARDI LORENZO
MARTINELLI RICCARDO
AURILETTO SIMONE
NADOR FOLLY STEVEN
(ACR MESSINA)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CAVESE)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RENATE)
(SPAL)
67/252
CORRADINI GIOVANNI
MAESTRELLI ALESSIO
BIONDI KEVIN
METLIKA ANTONIO
CANNAVO KEVIN
(TERNANA)
(TERNANA)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BACCHETTI LORIS
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MAZZOLO FRANCESCO
VONA EDOARDO
QUIRINI ETTORE
(CALDIERO TERME)
(LATINA)
(LUCCHESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ALAGNA MANUEL
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
MASELLI SERGIO
DI LIVIO LORENZO
RILLO FRANCESCO
NICCO GIANLUCA
LOIACONO GIUSEPPE
CRIMI MARCO
SILVESTRI LUIGI
SALVI MATTEO
OKORO ALVIN OBINNA
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(UNION CLODIENSE)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
VARONE IVAN
PAOLUCCI LORENZO
VIVIANI MATTIA
CARPANI GIANLUCA
DI GENNARO MATTEO
RIZZO ALBERTO
PREVITALI NICOLAS
STUCKLER DAVID GHARABAGH
RICCARDI ALESSIO
PELAGATTI CARLO
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO
DI MAGGIO LUCA
VALZANIA LUCA
MASTROPIETRO FEDERICO
ODJER MOSES
DE SANTIS SIMONE
GAMBALE DIEGO
FERRO LORENZO
CAVALLI TOMMASO
RIVIERA CORRADO
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
67/253
PODDA LORENZO
ROSETTI MANUEL
ANTENUCCI MIRCO
BASSOLI ALESSANDRO
DI PAOLA MANUEL
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(SPAL)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERTONI LUCA
PIROLA FILIPPO
CARIOLATO FABIO
BERGONZI FEDERICO
BERTINI TOMMASO
OBRIC RELJA
TENTARDINI ALBERTO
FORTE FRANCESCO
BETHERS KLAVS
D ANDREA FILIPPO
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
ROSSI FAUSTO
BILLONG JEAN CLAUDE
IONITA ARTUR
HODZIC DEMIREL
MAGNI VITTORIO
VOS SILVANO CLIF RO
KIRWAN NIKO
ANELLI NICOLA
GUIDI MATTEO
GHISOLFI MATTEO
BONETTI ANDREA
LONGOBARDI GIANLUCA
ONETO EDOARDO
RAGGIO GARIBALDI SILVANO
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
POGGESI ANDREA
GIORICO DANIELE
GOGLINO PATRICIO ALEXIS
ZAMBATARO EYOB
GERMANO UMBERTO
SERENA FILIPPO
CASTELLI DAVIDE
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO
VUKOVIC ANTE
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LECCO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CIAPPELLANO DANIELE
MARCONI MICHELE
DAMIANI MATTIA
GRAZIANI VITTORIO
STARITA ERNESTO
STANZANI LEONARDO
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
67/254
LAMESTA ALESSANDRO
IARDINO EMANUELE
PELUSO LUCIANO
D AVINO LUIGI
MAISTO FRANCESCO
STANGA LUCA
BOMBAGI FRANCESCO
MALASPINA MATTIA
MINELLI STEFANO
GEMELLO LUCA
MATOS SANTOS PINTO RYDER
FALLENI ALESSANDRO
IENCO SIMONE
BUNINO CRISTIAN
COPPOLA GIUSEPPE
PINO EMILIANO
PITTINO TOMMASO
COLOMBINI LORENZO
PANICO CIRO
LERCO SAMUELE
RISPOLI FABIO
RONCO DIEGO
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 26 Novembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
67/255