
(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 COMUNICATO N. 63/DIV – 19 NOVEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 15, 16, 17 e 18 Novembre 2024
15^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
CALDIERO TERME
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
NOVARA
PADOVA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
RENATE
GIRONE B
TRENTO
LUMEZZANE
TRIESTINA
LECCO
PRO VERCELLI
UNION CLODIENSE
ATALANTA U23
ALCIONE MILANO
VIRTUS VERONA
ARZIGNANO V.
GUBBIO
CAMPOBASSO
LEGNAGO SALUS
PINETO
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
TERNANA
TORRES
VIS PESARO
CARPI
MILAN FUTURO
PERUGIA
PIANESE
RIMINI
LUCCHESE
VIRTUS ENTELLA
ASCOLI
GIRONE C
BENEVENTO
CATANIA
CAVESE
FOGGIA
GIUGLIANO
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
MONOPOLI
SORRENTO
TEAM ALTAMURA
AVELLINO
TRAPANI
TARANTO
CASERTANA
POTENZA
TURRIS
CROTONE
AUDACE CERIGNOLA
AZ PICERNO
ACR MESSINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Novembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quindicesima giornata di andata del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LUCCHESE,
LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, SESTRI LEVANTE, SPAL, TERNANA,
TORRES, TRAPANI, TRENTO, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
TRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1.nell’essersi, circa trenta dei propri sostenitori, portati a ridosso della grata di
divisione con il Settore Tribuna Ospiti, colpendola con calci nel tentativo di
sfondarla;
2. nell’aver lanciato, due bicchieri pieni di liquido, che attingevano i tifosi avversari
e un tesserato della Società avversaria che era intervenuto nel tentativo di
allontanare gli stessi;
3. nell’avere attinto i tifosi avversari con numerosi sputi;
4. nell’avere, un proprio sostenitore, tentato di scavalcare il proprio Settore e
nell’aver lanciato un bicchiere pieno di liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
PERUGIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 45%), posizionati nel Settore Distinti Lato
Ovest Ospiti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine, ripetuto tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto un seggiolino
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posizionato nel Settore loro riservato;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato il pannello in plexiglas
di copertura della panchina.
Ritenuta la continuazione fra i fatti sub A) e B), misura della sanzione [€ 300 per i
fatti sub A) e B) e € 300 per i fatti sub C)] in applicazione degli artt. 6, 13 comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo
di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Inferiore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’essersi, sei sostenitori, portati a ridosso della grata di divisione con il Settore
Ospiti provocando i tifosi avversari con gesti e parole.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).
PONTEDERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti, nell’essere quattro sostenitori, al termine della
gara, entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per inveire
nei confronti dei tesserati della propria squadra e per aver colpito sul mento destro
uno Stewart che tentava di bloccarli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, posti in essere
in danno della propria società e di un collaboratore della stessa (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sette volte, a seguito del quale lo speaker
invitava i tifosi a cessare la predetta condotta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
LUCCHESE per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva
Ovest, intonato al 31° e al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo e
insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sei volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerate le misure
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previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SPAL per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna
Ospiti, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine, ripetuto tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 19 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO
(AZ PICERNO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa:
1. nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi
irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, nella medesima
circostanza, proferiva frasi irriguardose e offensive anche al suo indirizzo, provocando altresì
anche la reazione dei tifosi della propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei
Collaboratori della Procura Federale;
3. successivamente, all’ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del Collaboratore della
Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e cercava il contatto fisico, senza
riuscirci solo grazie all’intervento degli Steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della
condotta posta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r.
c.c., panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 5 DICEMBRE 2024
LLADO FERRERO BERTO
(TRIESTINA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale
in luogo della panchina aggiuntiva e per avere dato indicazioni tecnico tattiche ai calciatori
schierati in campo in violazione della normativa che riserva tali funzioni ai tesserati muniti di
specifica abilitazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., con riferimento agli
artt. 38 NOIF, 19, 33 e 39 del Regolamento Settore Tecnico e alle disposizioni del Comunicato
n. 29 24-25 del Settore Tecnico, valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024
63/231
COSTA ANGELO
(ACR MESSINA)
per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una
condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, avvicinatosi a
quest’ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto proferendo frasi irriguardose nei suoi
confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2024
ANTONINI VALERIO
(TRAPANI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi
nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione, in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
VOLPE GENNARO
(LECCO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
VISCONTI PASQUALE
(AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta
non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li
spingeva con le mani all’altezza della spalla, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel
corso di un confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMEI FRANCESCO
(AZ PICERNO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e calciava una bottiglietta d’acqua sul terreno di
gioco in segno di protesta verso una decisione arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
CHIAPPELLA ANDREA
(GIANA ERMINIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
63/232
MODICA GIACOMO
AUTERI GAETANO
(ACR MESSINA)
(BENEVENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RAGATZU DANIELE
(PONTEDERA)
A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo afferrandolo
per il collo con una mano e poi colpendolo con l’altra con uno schiaffo;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il
provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, gli si avvicinava per
protestare nei suoi confronti fino a quando un compagno di squadra lo allontanava.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36,
comma 2, lett. a) e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa
da un’azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario
attinta di particolare delicatezza.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TRIBUZZI ALESSIO
(AVELLINO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo
con un calcio all’altezza del gluteo senza riuscirci.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a
carico dell’avversario, attesa l’integrazione di un mero tentativo e, dall’altra, le modalità della
condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VITALI PABLO
(AZ PICERNO)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) € 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla
notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone
LED posto dietro la porta danneggiandolo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LIA DAMIANO BIAGIO
TAVCAR ALJAZ
POLIZZI MATTEO
CALABRESE NICOLO’
(ACR MESSINA)
(ASCOLI)
(PERUGIA)
(VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
63/233
BERTINI MARCO
GONNELLI LORENZO
ESPOSITO EMMANUELE
GALLO ANDREA
CALDORE MARCO
PETERMANN DAVIDE
MARTIC MANUEL
ERRADI BILAL
GUADAGNI GIUSEPPE
MASTROMONACO GIAN LUCA
LEONETTI VITO
CELIENTO DANIELE
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(POTENZA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
(TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FOSSATI MARCO EZIO
CHIERICHETTI PAOLO
PALMIERO LUCA
CAPELLINI RICCARDO
CONTILIANO NICOLO
PEZZELLA SALVATORE
VEZZONI FRANCO ORLANDO
CELEGHIN ENRICO
LAEZZA GIULIANO
SCARSELLA FABIO
TONOLI DANIEL
BOCCADAMO ANTONIO
PACCIARDI FEDERICO
BRUZZANITI GIOVANNI
SCHIMMENTI EMANUELE
CONTESSA SERGIO
DAMETTO PAOLO
NICASTRO FRANCESCO
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ITALENG NGOCK JONATHAN
(PONTEDERA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ANTONIAZZI MANUEL
SALINES EMMANUELE
VONA EDOARDO
VASSALLO FRANCESCO
FROSININI RUGGERO
BOVE DAVIDE
(ARZIGNANO V.)
(FOGGIA)
(LATINA)
(RENATE)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
63/234
AMMONIZIONE (III INFR)
PEDICILLO LEONARDO
BRIGHT KEVIN
MENNA DAMIANO
FRASCATORE PAOLO
OUKHADDA SHADY
GATTONI TOMMASO
GIACOMEL ALESSANDRO
GOBETTI NICOLO
MILLICO VINCENZO
CORSINELLI FRANCESCO
BATTISTINI MATTEO
ILARI CARLO
DEMIROVIC ELIAN
FRANZOLINI ANDREA
SAPORITI EDOARDO
ARINI MARIANO
DE LEO LORENZO ANDREA
MEGELAITIS LINAS
PARIGI GIACOMO
NADOR FOLLY STEVEN
CORRADINI GIOVANNI
SABATINO SERGIO
ZARPELLON LEONARDO
BENTO MARTINS DE J AFONSO
PALOMBA LUIGI
TONUCCI DENIS
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(LECCO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(PERGOLETTESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SPAL)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SARACCO UMBERTO
DE CRISTOFARO ANTONIO
PITARRESI FRANCESCO
FILICIOTTO ALBERTO
DIOP ABOU
FRANCHINI SIMONE
CARRARO MARCO
ERCOLANO EMANUEL
MARENCO FILIPPO
FRISON FILIPPO
MONACHELLO GAETANO
REGAZZETTI SAMUELE
SCANZI MATTEO
BIZZOTTO NICOLA
LAMBRUGHI ALESSANDRO
SOUARE MOUHAMED KHAIR
PIETRA NICCOLO’
CATURANO SALVATORE
FERRO LORENZO
PALAZZI ANDREA
SCHENETTI ANDREA
CIOFFI ANTONIO
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(CALDIERO TERME)
(CAVESE)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
63/235
PICCOLI MARCO
DEL SORBO LUDOVICO
BASSOLI ALESSANDRO
RADREZZA IGOR
ANTONELLI NICOLO’
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO
LESCANO FACUNDO
MORETTI ANDREA
TAVERNARO FEDERICO
(RIMINI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(SPAL)
(TORRES)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
LAMESTA DAVIDE
TOSCA ALIN DORINEL
MAZZALI SIMONE
PAZIENZA ORAZIO MARCO
MONTIPO’ MARTIN
PADILLA MENDOZA WILLIAM
BASSO GIANMARCO
GUIDI MATTEO
RIGGIO CRISTIAN
ANDREOLI LORENZO
UDOH KING
NELLI JACOPO
DI NOIA GIOVANNI
PARONI ANDREA
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(LECCO)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 19 Novembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
63/236