(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 [cid:image001.png@01DB05EF.A3CC7610]
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 16 al 22 settembre 2024
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Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il Calendario sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 18 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-334/19 Google e Alphabet/Commissione (Google AdSense for Search) (EN)
(Concorrenza – Posizione dominante)
Nel 1991 Google e la sua società madre Alphabet (denominata ‘Google’) gestiscono dal 2003 una piattaforma pubblicitaria chiamata AdSense. Google ha sviluppato vari servizi a tale riguardo, tra cui in particolare: un servizio di intermediazione pubblicitaria per le ricerche online denominato AdSense for Search (AFS).
AFS ha consentito agli editori di siti web di visualizzare annunci pubblicitari collegati a ricerche online che gli utenti potevano effettuare su siti web contenenti un motore di ricerca integrato (‘annunci di ricerca online’). In tal modo gli editori potrebbero ricevere una parte dei proventi generati dalla visualizzazione di tali annunci.
Per utilizzare AFS, gli editori avevano la scelta di stipulare un accordo di servizi Google (GSA) negoziato individualmente con Google o un contratto standard non negoziabile.
Nel 2010, una società tedesca ha presentato un reclamo all’Ufficio federale tedesco per i cartelli. Questo reclamo è stato trasferito alla Commissione europea. Tra il 2011 e il 2016, Microsoft, Expedia, Initiative for a Competitive Online Marketplace e Deutsche Telekom hanno presentato ulteriori reclami.
Nel 2016 la Commissione ha avviato un procedimento incentrato sulle clausole di esclusività, collocamento e autorizzazione preventiva. Ha individuato un potenziale abuso di posizione dominante. Nel settembre 2016, Google ha rimosso alcune clausole dai suoi accordi AFS.
Google ha chiesto al Tribunale di annullare (in tutto o in parte) la decisione della Commissione e/o di annullare o ridurre l’ammenda inflitta.
Documenti di riferimento T-334/19
Giovedì 19 settembre – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-555/22 P Regno Unito/ Commissione e a. (EN), C-556/22 P ITV / Commissione e.a. (EN), C-564/22 P LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) / Commissione e.a. (EN)
(Impugnazione – Aiuti di Stato – Presunto aiuto di Stato cui il Regno Unito ha dato esecuzione a favore di taluni gruppi multinazionali)
Con decisione del 2 aprile 2019, la Commissione europea ha rilevato che il Regno Unito aveva concesso tra il 2013 e il 2018 aiuti di Stato illegali a determinati gruppi multinazionali mediante vantaggi fiscali e ne ha ordinato il recupero presso i beneficiari. Il Regno Unito e la società ITV hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea il quale, con sentenza 8 giugno 2022 ha respinto i ricorsi. Il Regno Unito, ITV e due società del London Stock Exchange Group hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte di giustizia.
Documenti di riferimento C-555/22
Giovedì 19 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-264/23 Booking.com et Booking.com (Deutschland) (NL)
(Concorrenza – Intese)
Booking.com, una società di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), offre un servizio globale di intermediazione online per la prenotazione di alloggi. Gli hotel pagano una commissione a Booking.com per tutte le prenotazioni effettuate dai viaggiatori tramite la piattaforma. Sebbene le strutture possano utilizzare canali di vendita alternativi, non possono offrire pernottamenti a prezzi inferiori a quelli offerti su Booking.com. Inizialmente tale divieto si applicava sia all’offerta sui canali di vendita propri degli albergatori che a quella su canali di vendita gestiti da terzi (clausola detta di «parità ampia»). Dal 2015, una versione ristretta di questa clausola vieta solo l’offerta di pernottamenti a un prezzo inferiore attraverso i propri canali di vendita.
I giudici tedeschi hanno ritenuto che le clausole di parità tariffaria (ristretta o ampia) utilizzate dalle piattaforme di prenotazione alberghiera fossero contrarie al diritto della concorrenza, in particolare del diritto dell’Unione. L’autorità federale tedesca della concorrenza era già giunta alla stessa conclusione.
Il tribunale di Amsterdam ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali relative alla compatibilità delle clausole di parità tariffaria, sia ristretta che ampia, alla luce delle norme dell’Unione in materia di concorrenza.
Documenti di riferimento C-264/23
Giovedì 19 settembre – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-512/22 P Fininvest / BCE e.a. (IT) e C-513/22 P Berlusconi / BCE e.a. (IT)
(Compiti affidati alla Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate)
Fininvest è una holding italiana che era in maggioranza di proprietà di Silvio Berlusconi. La società deteneva quote di Mediolanum, società finanziaria quotata in borsa che a sua volta deteneva il 100 % del capitale dell’istituto di credito Banca Mediolanum.
Nel 2014 la Banca d’Italia ha ordinato la cessione, entro 30 mesi, della partecipazione di Fininvest in Mediolanum superiore al 9,99% e l’immediata sospensione dei diritti di voto connessi alle azioni corrispondenti. L’adozione di tale misura era motivata dal fatto che il sig. Berlusconi era stato dichiarato colpevole di frode fiscale e, pertanto, non soddisfaceva più la condizione di onorabilità alla quale è subordinata la detenzione di una siffatta partecipazione qualificata. La decisione della Banca d’Italia è stata annullata dal Consiglio di Stato italiano il 3 marzo 2016. Nel frattempo, nel 2015, Mediolanum è stata assorbita dalla sua filiale Banca Mediolanum.
A seguito di tale assorbimento e della summenzionata sentenza del Consiglio di Stato italiano, la Banca d’Italia e la BCE hanno ritenuto che il sig. Berlusconi e Fininvest avessero acquisito una partecipazione qualificata nel capitale di Banca Mediolanum. Il diritto dell’Unione prevede che tale acquisizione sia preceduta da una notifica e da una valutazione da parte della competente autorità nazionale, la quale trasmette successivamente alla BCE una proposta di decisione. Spetta quindi alla BCE opporsi o meno all’acquisizione della partecipazione qualificata in questione.
La BCE, sequestrata dalla Banca d’Italia, si è opposta all’acquisizione di una partecipazione qualificata del sig. Berlusconi in Banca Mediolanum, sostenendo che non soddisfaceva il criterio dell’onorabilità.
Il ricorso del sig. Berlusconi e di Fininvest per l’annullamento della decisione della BCE è stato respinto dal Tribunale [T-913/16 (v. comunicato stampa no 80/22]. Fininvest e gli aventi causa di Berlusconi hanno impugnato la sentenza.
Documenti di riferimento C-512/22
Altre cause per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
Data
Causa
Lingua processuale
Sala
giovedì 19/09/2024
Sentenza
Diritto delle istituzioni
Aula d’udienza III – Livello 6
09:30
C-725/20 P
Coppo Gavazzi e a. / Parlamento
Corte di giustizia – Quarta Sezione
Ricorso (GU) HTML / PDF
Avvocato generale : Kokott
giovedì 19/09/2024
Sentenza
Diritto delle istituzioni
Aula d’udienza III – Livello 6
09:30
C-198/21 P
Santini e a. / Parlamento
Corte di giustizia – Quarta Sezione
Ricorso (GU) HTML / PDF
Avvocato generale : Kokott
giovedì 19/09/2024
Sentenza
Diritto delle istituzioni
Aula d’udienza III – Livello 6
09:30
C-391/21 P
Falqui / Parlamento
Corte di giustizia – Quarta Sezione
Ricorso (GU) HTML / PDF
Avvocato generale : Kokott
giovedì 19/09/2024
Sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni
Aula d’udienza III – Livello 6
09:30
C-273/23
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a. (Critère de substituabilité)
Corte di giustizia – Prima Sezione
Ricorso (GU) HTML / PDF
Avvocato generale : Rantos
giovedì 19/09/2024
Sentenza
Politica sociale
Aula d’udienza III – Livello 6
09:30
C-439/23
Consiglio nazionale delle Ricerche
Corte di giustizia – Sesta Sezione
Ricorso (GU) HTML / PDF
Avvocato generale : Kokott
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
curia.europa.eu
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