
(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 130/24
Lussemburgo, 5 settembre 2024
Sentenza della Corte nella causa C-603/22 | M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore)
Equo processo: i minori imputati penalmente devono avere la possibilità
concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore
Un’assistenza di questo tipo deve essere offerta al più tardi prima del primo interrogatorio da parte della
polizia
Un giudice polacco è investito di un procedimento penale a carico di tre minori. Essi sono imputati per essersi
introdotti con effrazione nei locali di un ex centro di vacanze dismesso.
Nel corso del procedimento, è stato rivelato che gli indagati erano stati interrogati dalla polizia senza la presenza di
un difensore. Prima del primo interrogatori non sono stati informati dei loro diritti – e neppure i loro genitori sono
stati informati. I difensori nominati d’ufficio dal giudice chiedono ora che le precedenti dichiarazioni dei suddetti
indagati siano eliminate dagli atti quali prove.
Mettendo in discussione l’effettività delle garanzie processuali a favore dei minori durante la fase preliminare al
processo penale il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso si chiede, in particolare, se le disposizioni
nazionali siano conformi al diritto dell’Unione 1 e quali siano le conseguenze che dovrebbe trarre da un’eventuale
incompatibilità.
La Corte statuisce che i minori indagati o imputati devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere
assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo
interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso
di quest’ultimo. In linea di principio, tali autorità non possono interrogare il minore che non fruisca effettivamente
di un’assistenza di questo tipo.
Coloro che compiono i 18 anni d’età nel corso del procedimento penale non devono perdere automaticamente i
diritti conferiti ai minori dal diritto dell’Unione, segnatamente il diritto ad avvalersi di un difensore. Il godimento di
tali diritti deve perdurare allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la
maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi.
La Corte sottolinea che i minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente
possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo
semplice ed accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Un documento standard, destinato agli adulti,
non soddisfa detti requisiti.
Per quanto riguarda prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio
condotto in violazione di detti diritti, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere la
possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere. Tuttavia, il suddetto giudice
deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare
relativamente al valore probatorio delle prove in questione.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Sarà compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale di cui trattasi sia compatibile con il diritto
dell’Unione. Tale giudice dovrà altresì interpretare, per quanto possibile, il diritto nazionale in maniera conforme al
diritto dell’Unione, per garantire piena efficacia a quest’ultimo. Qualora un’interpretazione siffatta si riveli
impossibile, il giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi
nazionale contraria.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Segnatamente, la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati in procedimenti penali.
Direzione della Comunicazione