
(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
ORDINANZA N. 377
DEL 26/08/2024
Località:
Rimedio,
bis. dalle ore 00:00 dal 28 agosto alle 24:00 del
Festeggiamenti N.S. del Rimedio 2024. 18 settembre 2024.
Modifiche temporanee alla circolazione
stradale.
Settore polizia locale
Il Dirigente
visto il Decreto Sindacale del 16 gennaio 2024 numero 5 di assegnazione al sottoscritto
Comandante, l’incarico della direzione del Settore Polizia Locale;
premesso che dal 29 agosto 2024 fino al 18 settembre 2024, in Oristano/Donigala
Fenughedu, si svolgeranno presso la Basilica B. V. del Rimedio, i riti in onore della Beata
Vergine che richiameranno come di consueto numerosi pellegrini, molti dei quali
percorreranno a piedi il tratto della S.P. n. 54 bis (vecchio ponte sul fiume Tirso);
vista la richiesta datata 09 luglio 2024, acquista al protocollo generale di questo Comune
Rimedio, con la quale chiede la realizzazione del percorso pedonale sul “vecchio Ponte
Mannu” S.P. n. 54 bis (vecchio ponte sul fiume Tirso) in occasione dei festeggiamenti in
onore del 72esimo Anniversario dell’incoronazione della Madonna del Rimedio, e comunica
lo svolgimento di due processioni religiose con il simulacro della B. V. del Rimedio in data
28 agosto 2024 e 13 settembre 2024;
visto il verbale di trasferimento temporaneo dalla Provincia di Oristano al Comune di
Oristano della gestione della strada provinciale n. 54 bis (Rimedio-Oristano) e del tratto
della S.P. n. 1 dall’incrocio con la S.S. 292 fino all’Area di Servizio “Beyfin”, al fine di
disciplinare con proprio atto, la sicurezza pedonale e veicolare provvedendo
all’apposizione della segnaletica stradale necessaria;
ritenuto:
necessario per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, agevolare il transito pedonale dal centro abitato di Oristano per la S.P.
n. 54 bis dal km. 0+000 al km 1+200, con direzione Basilica in località “Rimedio”,
posto che il marciapiedi esistente presenta esigue dimensioni non idonee a
contenere per intero l’importante flusso pedonale nei giorni della celebrazioni dei riti;
di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i
partecipanti alle processioni religiose sopra indicate e per la circolazione stradale;
valutata l’opportunità di interdire il traffico veicolare sulla corsia di destra del senso di
marcia dalla località “Rimedio” con direzione Oristano centro della S.P. n. 54 bis, nel tratto
in cui il marciapiedi risulta essere di ridotte dimensioni, al fine di garantire l’incolumità dei
pedoni;
visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e
le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16
dicembre 1992;
considerata l’esigenza di garantire un regolare svolgimento delle funzioni religiose
programmate, si ritiene opportuno emanare il provvedimento di modifica della vigente
disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile
del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;
ordina
dal giorno 28 agosto 2024 fino al giorno 18 settembre 2024, sulla S.P. n. 54 bis dal
km. 0+000 al km 1+200, come da concessione espressa dalla presa in carico dei
tratti stradali da parte dell’ente proprietario, in occasione dei festeggiamenti in onore
Attuazione):
a) la chiusura al traffico veicolare della corsia di marcia lato destro, con direzione di
marcia da località “Rimedio” verso Oristano centro: il traffico verrà indirizzato
nella corsia lato sinistro della medesima direzione di marcia;
b) l’istituzione del divieto di sorpasso e del limite massimo di velocità di 30 km/h,
per tutte le categorie di veicoli;
l’istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale in occasione dello
svolgimento delle processioni di seguito indicate, nel rispetto delle prescrizioni
indicate nelle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione,
per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti nei seguenti
itinerari:
a) in data 28 agosto 2024, dalle ore 20:00 fino a cessate esigenze: Vico San
Giacomo – Via San Giacomo – S. S. 292 – Via Delle Grazie;
b) in data 13 settembre 2024 dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze: Via Delle
Grazie – Via Santa Maria Bambina – Via Eugenio Sanna – Via Santa Petronilla
– Via Nuova – Via Oristano – Piazza Sant’Antonino – Via Sant’Antonino –
Piazza Chiesa – (sosta) – Via Nurachi – Via Carso – attraversamento S.S. 292 –
Via Pola – Via Nuova – Via Santa Petronilla – Via San Marco – Via Oristano –
Via Delle Grazie;
durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:
a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto
interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto
interessato dalla limitazione di cui al punto 2 che precede);
b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato
dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla
limitazione di cui al punto 2 che precede);
c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che
intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei
partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni
manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
d) che il traffico veicolare sia deviato nelle strade adiacenti non interessate alla
processione a cura del personale di polizia Locale;
e) l’obbligo di scorta della processione a cura del personale di Polizia Locale;
f) deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti,
come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni,
per i partecipanti alle manifestazioni religiose, lungo i citati percorsi;
gli organizzatori dovranno adottare le opportune cautele per consentire lo
svolgimento in sicurezza della manifestazione;
ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare
pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi indicati al punto 2 non si applicano ai
conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;
la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non
esime dal possesso o sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri
provvedimenti necessari di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;
è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli
Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti
necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
la sospensione di precedenti atti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente
ordinanza, per il periodo delle disposizioni temporanee contenute nel presente atto;
è data facoltà all’Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute
modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;
la presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione
della necessaria segnaletica stradale a cura del Settore Polizia Locale del Comune
di Oristano;
dispone
all’organizzazione delle processioni religiose:
a) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella
circolare del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10)
livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica – Direttiva”, allegata
al presente atto;
b) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella delibera
indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate” secondo le linee di indirizzo di cui agli allegati a,) b) e c), parte
integrante e sostanziale della deliberazione, che in copia si allega;
al Settore Polizia Locale del Comune di Oristano:
a) la realizzazione/esposizione della segnaletica stradale, compresi i segnali
complementari e di delimitazione di corsia con barriere spartitraffico per
segnaletica stradale temporanea a tutela della sicurezza stradale, per tutto il
periodo dell’evento, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 285 del
(Regolamento di Attuazione), della Direttiva Ministeriale n° 6688 del 24/10/2000
(corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in
materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione), delle
vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, nonché in modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale e delle
persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il
segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
b) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella
temporanea;
c) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente
oscurata o rimossa al temine dell’evento;
d) di effettuare il servizio di sorveglianza del tratto stradale e di curare e garantire
la manutenzione e l’efficienza degli impianti e della segnaletica stradale per tutta
la durata dell’evento;
e) di adottare ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della
circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
f) l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs.
285/92 e degli articoli dal n. 30 al n. 43 e l’art. 79 (Visibilità dei segnali) del
g) l’apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante
posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco prima dell’intervento;
h) dopo l’apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza,
è fatto obbligo, di comunicare l’avvenuta predisposizione del sito alla seguente
0783/78396);
avverte
che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;
demanda
alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull’osservanza della
presente ordinanza;
dispone
che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano.
Istruttore: Feltrin – Porcu
Il Dirigente