(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2024(AGENPARL) – ven 19 luglio 2024 RAS AOO 01-01-00 Ordinanza Presidenziale n. 5 Prot. Uscita n. 13259 del
18/07/2024
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
____________
Oggetto:
Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene
pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per
l’attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico e nei
cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
LA PRESIDENTE
VISTO
l’art. 32 della Costituzione;
VISTO
lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA
legge
regionale
sull’organizzazione
gennaio
amministrativa
1977,
della
Regione
detta
sarda
norme
sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali;
VISTA
la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art.32 della medesima legge, che dispone “il Ministro della sanità
può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime
materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco
ordinanze
carattere
contingibile
urgente,
efficacia
estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni
e al territorio comunale”;
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e ss.mm. e ii.;
ATTESO
che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni
climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle
radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori, soggetti a
possibili colpi di calore e stress termico;
CONSIDERATO che sul tema, segnalato anche da associazioni e sindacati, il Ministero
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
della Salute e diverse Regioni sono intervenuti con la finalità di
apprestare adeguate misure di prevenzione e protezione contro i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
VISTO
il Piano regionale di Protezione civile, redatto sulla base dei principi sanciti dal
decreto legislativo n. 1/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1/9 dell’8 gennaio 2019 e aggiornato, da ultimo, con deliberazione n. 47/50
del 29 dicembre 2023;
CONSIDERATO che, sulla base del predetto Piano, al Centro Funzionale Decentrato
regionale (CFD), funzionalmente integrato nella struttura regionale di
protezione civile, è attribuita, tra l’altro, la competenza a fornire pieno
supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per
gli allertamenti;
PRESO ATTO
che il CFD – Settore meteo, istituito presso il Dipartimento Specialistico
Meteoclimatico (DMC) dell’ARPAS, preposto all’emanazione degli
avvisi di condizioni meteorologiche avverse, ha diffuso in data odierna
un avviso relativo alle giornate del 18, 19 e 20 luglio, nel quale si
segnala su tutto il territorio regionale, la seguente criticità: “temperature
massime elevate, localmente molto elevate nelle zone interne”;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto Worklimate, curato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche in collaborazione con l’Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), è stato predisposto un sistema di
allerta da caldo specifico per il settore occupazionale, corredato da
mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine
di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
ATTESO
che il suddetto sistema di allerta è reso disponibile e pubblicato
dall’INAIL in tempo reale sul sito web http://www.worklimate.it, alla pagina
tale strumento, specificamente riferito ai rischi in argomento, è
predisposto al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i
lavoratori;
PRESO ATTO
suddetta
pagina
https://www.worklimate.it/scelta-
mappa/sole-attivita-fisica-alta/, con riferimento a “lavoratori esposti al
sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, nei prossimi giorni e in
relazione ad estese aree della Regione, è segnalato un livello di rischio
“ALTO”;
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri
edili, è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori
di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata
caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature;
RITENUTO
necessario, con riferimento alle aree della Regione interessate dallo
svolgimento delle predette attività lavorative in condizioni di esposizione
prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e
igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico
ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo
personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli per i
lavoratori;
RITENUTO
per le suddette finalità e con riferimento ai predetti settori, di disporre,
fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore
16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul
sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a:
“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnala
un livello di rischio “ALTO”;
RITENUTO
che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della sopra
richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’esercizio dei poteri
contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della
salute e igiene pubblica, mediante l’emissione di apposita ordinanza con
efficacia estesa all’intero territorio regionale;
RITENUTO
di dover provvedere in proposito,
ORDINA
ART. 1
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in
condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore
16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate
dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei
cantieri edili, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio”,
pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica
intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
ART. 2
La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente
Ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale.
ART. 3
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
e sul B.U.R.A.S. ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai
Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
ART. 4
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
La Presidente
Alessandra Todde
Firmato digitalmente da
Alessandra Todde
18/07/2024 19:51:06