
Nell’espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014)
Il nuovo articolo 591-ter del codice di procedura civile italiano ha introdotto un sistema di controllo sui procedimenti esecutivi delegati a professionisti esterni. Questo articolo, che stabilisce che le vendite immobiliari devono essere delegate a professionisti per regola generale, presenta una serie di aspetti sostanziali e processuali che richiedono attenzione e analisi.
Ruolo del Giudice dell’Esecuzione e del Delegato
Il principio cardine è che le attività svolte dal delegato sono equiparate a quelle compiute direttamente dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione. Ciò implica un duplice piano di esigenze: da un lato, il giudice deve essere in grado di controllare gli atti del delegato sia preventivamente che successivamente; dall’altro, il delegato deve avere la possibilità di consultare il giudice per ricevere istruzioni in base alle circostanze.
Regime degli Atti del Delegato e Reclami
Il regime degli atti del delegato è regolato dall’articolo 591-ter del codice di procedura civile. Se il delegato incontra difficoltà nell’espletamento delle sue funzioni, ha il diritto di rivolgersi al giudice dell’esecuzione, che risolverà il problema con un decreto. Questo reclamo può riguardare una vasta gamma di criticità riscontrate durante l’esecuzione del processo.
Tuttavia, l’introduzione di questo meccanismo ha escluso la possibilità di ricorrere all’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. In pratica, il reclamo è diventato l’unico mezzo di impugnazione disponibile contro gli atti del delegato o i decreti del giudice dell’esecuzione.
Dal Reclamo “Cautelare”
Una novità significativa è l’introduzione del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che ha sostituito l’opposizione agli atti esecutivi. Questo cambio ha portato a un procedimento più rapido e agile, ma ha sollevato anche alcune criticità. Ad esempio, il provvedimento emesso in seguito al reclamo potrebbe non stabilizzarsi facilmente, in quanto il suo carattere cautelare non ne garantisce l’assoluta inalterabilità.
Articolazione del Controllo
Il controllo sulle attività del delegato è un processo complesso. Il giudice dell’esecuzione può emettere decreti o ordinanze in risposta ai reclami, ma questi non sono impugnabili direttamente per cassazione. Questa situazione crea incertezza sulla solidità e la definitività delle decisioni prese nel contesto del procedimento di esecuzione.
In conclusione, il sistema di controllo introdotto dall’articolo 591-ter del codice di procedura civile solleva importanti questioni sia sostanziali che processuali. Mentre cerca di bilanciare l’efficienza e la celerità del processo esecutivo con la necessità di garantire un adeguato livello di controllo giudiziario, presenta ancora alcuni nodi critici che richiedono attenzione e riflessione da parte degli operatori del diritto.
Visto che la principale funzione dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia è quella diretta all’attività di osservazione e controllo della funzionalità degli uffici giudiziari, finalizzato a rilevare eventuali irregolarità, omissioni o carenze suscettibili di segnalazione alle competenti Direzioni Generali ed al Gabinetto del Ministro, affinché adottino provvedimenti idonei a rimuovere le cause delle disfunzioni o disservizi, è stato chiesto formalmente al detto ORGANISMO di attivare la necessaria procedura finalizzata alla irrigazione di una sanzione per la condotta illegittima e lesiva dei diritti, ai danni di un giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Roma sezione esecuzioni immobiliari considerato che il Giudice delle esecuzioni immobiliari doveva verificare la titolarità ad agire di AMCO per quanto concerne una esecuzione immobiliare.
A tal riguardo è stato depositato un reclamo in opposizione ex articolo 669 terdecies e articolo 615 cpc e richiesta di estinzione del giudizio per carenza di legittimazione ad agire di AMCO