
(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 COMUNICATO N. 176/DIV – 5 MARZO 2024
176/551
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARA DEL 4 MARZO 2024
Si riporta il risultato della gara disputata il 4 Marzo 2024
10^ Giornata ritorno
GIRONE C
JUVE STABIA
CASERTANA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARA DEL 4 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della decima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società JUVE STABIA hanno, in violazione della normativa di cui agli
artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
GARA JUVE STABIA – CASERTANA DEL 4 MARZO 2024
Il Giudice Sportivo Sostituto,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dei componenti della Procura Federale e del
Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai
comportamenti tenuti dai tifosi della Casertana, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve
tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe
dai tifosi della società Casertana presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato
Curva Ferrovia Settore Ospiti.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco;
B) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, attinto in tre diverse
occasioni con numerosi sputi alla nuca e alla schiena il IV Ufficiale;
C) per avere, i suoi sostenitori, per tutta la durata del secondo tempo, proferito frasi
offensive nei confronti del IV Ufficiale;
D) per non avere assicurato, al termine della gara, l’erogazione dell’acqua calda negli
spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale;
E) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di un minuto, a
causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LA PENNA RAFFAELE
(JUVE STABIA)
per aver abbandonato l’area tecnica protestando nei confronti di una decisione arbitrale (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CELIENTO DANIELE
(CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SCIACCA GIACOMO MICHELE
(CASERTANA)
176/552
MIGNANELLI DANIELE
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BUGLIO DAVIDE
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LEONE GIUSEPPE
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
CALAPAI LUCA
MATESE MATTIA
TAURINO LEONARDO
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (II INFR)
STANGA LUCA
(JUVE STABIA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 5 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
176/553