
(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 COMUNICATO N. 173/DIV – 4 MARZO 2024
173/537
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 1 e 2 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 1 e 2 Marzo 2024
10^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ATALANTA U23
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
TRENTO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
GIANA ERMINIO
NOVARA
ARZIGNANO V.
ALESSANDRIA
MANTOVA
PRO PATRIA
LEGNAGO SALUS
PRO SESTO
AREZZO
CESENA
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
PINETO
TORRES
VIS PESARO
ANCONA
VIRTUS ENTELLA
OLBIA
GUBBIO
RECANATESE
CARRARESE
PESCARA
PONTEDERA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 1 e 2 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ALBINOLEFFE, AREZZO, CESENA, PERUGIA, TRENTO e
RECANATESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
CESENA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a
causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
VIRTUS ENTELLA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due
minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
NOVARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici
loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
BOTTURI CHRISTIAN
(MANTOVA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale in quanto, alzandosi dalla panchina, usciva dall’area tecnica con fare
minaccioso e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
173/538
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
POSSANZINI DAVIDE
(MANTOVA)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta e ingiuriosa nei confronti di un
tesserato avversario, in quanto si avvicinava a quest’ultimo con fare minaccioso e lo colpiva con tre
schiaffi sulla testa stringendogli il collo da dietro e pronunciando nei suoi confronti frasi offensive e
minacciose;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irriguardose nei loro confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a) C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta posta in essere sub A), con
riferimento al colpo inferto al tesserato avversario ed alle parole offensive pronunciate nei suoi
confronti (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PIACENTINI GIANBATTISTA MARIA
(PERGOLETTESE)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, mentre un
calciatore avversario tentava di recuperare un pallone uscito dal terreno di gioco, gli faceva uno
sgambetto e ritardava la ripresa del gioco, così determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRAGLIA PIERO
(GUBBIO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, a seguito della segnatura di una rete della propria squadra, protestava in modo provocatorio
per l’assegnazione di ulteriore tempo di recupero.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BALDINI FRANCESCO
(TRENTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DOSSENA ANDREA
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (I INFR)
PARASCANDOLO PIETRO
TOCCI FABIO
(PERUGIA)
(TORRES)
173/539
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PICCININI STEFANO
(PERGOLETTESE)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, in quanto correva verso quest’ultimo
proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose e, alla notifica del provvedimento di
espulsione, metteva una mano su quella dell’Arbitro per impedirgli di estrarre il cartellino rosso;
B) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo la notifica del provvedimento di
espulsione sferrava un violento calcio alla panchina.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta
posta in essere sub A) e considerato il minimo edittale previsto dalla normativa sopra indicata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
STANZANI LEONARDO
RADA ARMAND
OBI JOEL CHUKWUMA
(PRO PATRIA)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
FERRANTE LORENZO
GATTONI TOMMASO
DAMETTO PAOLO
(GIANA ERMINIO)
(PRO SESTO)
(TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIOFFI ANTONIO
BERNARDI EDOARDO
DE ROSE FRANCESCO
KARGBO AUGUSTUS
LAMESTA ALESSANDRO
CORSINELLI FRANCESCO
UDOH KING
DE SANTIS SIMONE
MARTINELLI RICCARDO
MUSTACCHIO MATTIA
PARODI GIULIO
FABRIANI CRISTIAN
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CESENA)
(CESENA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(TORRES)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
173/540
ILLANES MINUCCI JULIAN
(CARRARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CELLA STEFANO
IOTTI ILARIO
(ANCONA)
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ROSSI ENRICO
BERTO GABRIELE
PIACENTINI MATTEO
CAROSSO ALESSANDRO
COMENENCIA LIVANO SHYRON L
FIORI ANTONIO
GALUPPINI FRANCESCO
MORDINI DAVIDE
CHAKIR MOHAMMED AMINE
CALVANI GABRIELE
MARIANUCCI LUCA
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU
BONINI FEDERICO
DEMIROVIC ELIAN
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(CESENA)
(FERMANA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
DI PAOLA MANUEL
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
SANTORO SALVATORE
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
PINTO DANIELE
HASA LUIS
ARBOLEDA CHRISTIAN
IANNONI EDOARDO
MASTRANTONIO DAVIDE
CELEGHIN ENRICO
(CARRARESE)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PRO VERCELLI)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SCORZA CHRISTIAN
PIRRELLO ROBERTO
VIERO FEDERICO
PISANO EROS
(FERMANA)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
173/541
VOLPICELLI EMILIO
CESTER STEFANO
DAFFARA MANUEL
(PINETO)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PELLEGRINI LORENZO
MONDONICO DAVIDE
DAMIANI MATTIA
BORDO LORENZO
COPPOLARO MAURO
DELLA LATTA SIMONE
GROPPELLI FILIPPO
DALMAZZI ALESSANDRO
ALOI SALVATORE
MAPELLI FRANCESCO
FREY DANIEL NICOLAS
FERRI LUCA
DI MARIO STEFANO
RUGGERO MARCO
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(GIANA ERMINIO)
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
AGOSTINELLI MATTIA
CAPELLO ALESSANDRO
ACELLA CHRISTIAN
CERRI LEONARDO
BARADJI MOUSSA
PRETATO MATTIA
FLORIO MATTIA
(ALBINOLEFFE)
(CARRARESE)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PANADA SIMONE
LEWIS NOAH PHILBERTH
VITI MATTEO
MELCHIORRI FEDERICO
AMADIO MARCO
(ATALANTA U23)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(RECANATESE)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FARRONI ALESSANDRO
FEMIA NICOLAS FEDERICO
CANNAVARO ADRIAN
CAIA FEDERICO
MANU DENIS NANA
GRANATA ANTONIO
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(VIRTUS ENTELLA)
173/542
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 4 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
173/543