
(AGENPARL) – mar 27 giugno 2023 Approfondimenti della
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO DEL 27/06/2023
PRIMI PROBLEMI APPLICATIVI DELLA
RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
PREMESSA
Nell’agosto di quattro anni fa, con la legge delega n. 86/2019, ha avuto inizio il tanto
atteso e auspicato processo di riforma del settore dello sport, concretizzatosi in ben
cinque decreti attuativi, tra cui il D.Lgs. n. 36/2021, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del
rapporto di lavoro sportivo.
Processo di riforma caratterizzato da un percorso normativo piuttosto travagliato,
interessato da un primo intervento correttivo e integrativo già nel novembre scorso ad
opera del D.Lgs. n. 163/2022, quasi a ridosso della paventata entrata in vigore il 1°
gennaio 2023, salvo poi il rinvio al 1° luglio 2023 ad opera del Decreto Milleproroghe.
Oggi, a pochi giorni dell’effettiva entrata in vigore di quella che sarà una vera rivoluzione
per centinaia di migliaia di lavoratori del settore, siamo in attesa di un ulteriore decreto
correttivo, che è stato anticipato in conferenza stampa lo scorso giovedì 8 giugno, presso
la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per lo Sport
Andrea Abodi e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, ma che
– a parere di chi scrive – difficilmente potrà essere promulgato entro il 1° luglio.
I numeri degli interessati alle nuove disposizioni presentano valori disomogenei e
difficilmente monitorabili, visto che, secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport, la
riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte
detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre il CONI riporta sul
proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD
affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
APPROFONDIMENTO
IL LAVORATORE SPORTIVO
La riforma tocca in piccola misura il professionismo sportivo, che ricordiamo riguarda
solo le discipline sportive del calcio, della pallacanestro, del motociclismo e del golf, i cui
lavoratori godevano delle tutele previste dalla legge n. 91/8. Il cambio epocale coinvolge
il variegato mondo dello sport dilettantistico, che contempla oltre 350 discipline che
vanno dal gioco della dama al paracadutismo, settore che per la prima volta è oggetto
dell’attenzione del legislatore il quale, oltre a classificare gli operatori come lavoratori (in
passato definiti “redditi diversi”) ne regolamenta i rapporti, introducendo tutele di tipo
previdenziale e assicurativo.
Secondo il decreto n. 36/2021 è un “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore,
l’istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di
gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore, esercita attività
sportiva remunerata.
Sono inoltre considerati sportivi i tesserati che, verso corrispettivo, svolgono mansioni
necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici
dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali di cui
diremo in seguito.
Si individua, pertanto, il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore
professionistico o dilettantistico, ogni qual volta il soggetto sia tesserato e svolga
verso corrispettivo le mansioni elencate nel comma 1 dell’art. 25 o quelle rientranti,
sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attività sportiva.
IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO
L’attività può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo anche nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non
applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini
istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)
affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA)
e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, come individuati e
disciplinati dall’articolo 90 della legge n. 289/2002.
Naturalmente, la presunzione semplice contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 può essere
tramutata in presunzione di tipo legale attraverso la certificazione del contratto ai sensi
dell’art. 75 e seg. del D.Lgs. n. 276/2003, procedura che non può che essere fortemente
consigliata come elemento deflattivo del contenzioso, visto l’elevato livello di
contestazioni riguardanti la qualificazione del rapporto presente nel settore. Nell’ambito
del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio
(PrestO, ex D.L. 50/2017).
APPROFONDIMENTO
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO
Il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non
superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.
Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto
prima della sua scadenza.
Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può
prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti
l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli
arbitri, ovvero la modalità di nomina.
Ai rapporti non si applicano le seguenti disposizioni:
Legge n. 300/70 – art. 4 (impianti audiovisivi) – art. 5 (accertamenti sanitari) – art. 18
(tutela in caso di licenziamento);
Legge n. 604/66 – norme sui licenziamenti individuali;
Legge n. 92/2012 – art. 1 commi da 47 a 69 disposizioni generali, tipologie
contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore;
Legge n. 108/90 – art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno) – art. 4 (area di non
applicazione) – art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese
processuali);
Legge n. 223/91 – art. 24 norme in materia di riduzione di personale;
D.Lgs. n. 23/2015 – disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti;
CC art. 2103 – prestazione del lavoro.
Alle sanzioni disciplinari irrogate dalla FSN, dalle DSA e dagli EPS non si applicano
le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 300/70.
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO
L’attività resa degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel
settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Tuttavia,
può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti
requisiti:
Attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tempo;
Lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
La prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera otto ore
settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.
APPROFONDIMENTO
Il rapporto si costituisce con assunzione diretta e la forma scritta è prevista ad sustantiam
secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni, in conformità al CCNL, dalla FSN e
DSA con il coinvolgimento delle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale delle categorie di lavoratori interessate.
La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la FSN o la DSA per l’approvazione
entro sette giorni dalla stipula. L’approvazione, secondo le regole stabilite dalla FSN o
dalla DSA, è condizione di efficacia del contratto. Nel contratto individuale deve essere
prevista la clausola del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per
il conseguimento degli scopi agonistici.
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DILETTANTISTICO
Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro
autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono
i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo,
non supera le diciotto ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal
decreto in via di emanazione), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a
manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnicosportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L’ASD o SSD è chiamata a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche
(RAS), tenuto dal Dipartimento dello Sport, i dati necessari all’individuazione del rapporto.
La comunicazione al RAS equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per
l’Impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa
disponibile all’INPS e all’INAIL in tempo reale.
La comunicazione è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e degli Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di
connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime
sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego.
All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e
previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.
Fermo restando gli obblighi all’atto dell’instaurazione del rapporto per il tramite del RAS,
non sono soggetti a comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Infatti, il decreto n. 36/2021 stabilisce che per le collaborazioni coordinate e continuative
in ambito dilettantistico il LUL venga tenuto telematicamente tramite apposita
sezione del RAS; tuttavia, il decreto in fase di approvazione prevede che lo stesso possa
essere tenuto secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
APPROFONDIMENTO
L’APPRENDISTATO SPORTIVO
Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti e per garantire loro una
crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione
professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera
sportiva, ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, le SSD e ASD possono stipulare contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione
secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di
apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per le società sportive professionistiche
che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il
limite minimo di età è fissato a 15 anni1 e massimo a 23 anni.
PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza,
promuovono la parità di genere, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di
gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive.
Il CONI stabilirà, con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto, i principi informatori degli statuti delle FSN, delle DSA e delle Associazioni
Benemerite, che dovranno contenere l’indicazione:
a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l’incremento della partecipazione femminile;
b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.
Al CONI sono affidati compiti di vigilanza rispetto all’osservanza dei principi di genere.
LA FISCALITÀ DEI REDDITI
I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, che non sono più classificati
nella categoria dei redditi diversi ma diventano redditi da lavoro, costituiscono base
imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Tale
limite deve essere inteso come soggettivo riferito a ciascun lavoratore.
Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso
concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve autocertificare l’ammontare dei
compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno.
Limite minimo previsto a 14 dal decreto in corso di emanazione, assolvendo il percorso di apprendistato all’obbligo
di istruzione sancito dalla normativa vigente.
APPROFONDIMENTO
IL REGIME FISCALE DEI PREMI
Le somme o i beni corrisposti a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano
nell’area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni
sportive, non costituiscono reddito da lavoro, ma saranno inquadrati come premi ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma del D.P.R. n. 600/73, con
applicazione della ritenuta 20% se l’importo supera €25,82 nel periodo di imposta.
LE COLLABORAZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE
La riforma dello sport non abroga le figure introdotte dalla legge n. 289/2022 operanti in
qualità di collaboratori amministrativi-gestionali, ma le disciplina a livello tributario,
previdenziale e assicurativo attribuendo tutele analoghe a quelle degli sportivi, ma con
assoggettamento alle aliquote previste dalla gestione separata per la generalità dei
collaboratori coordinanti.
LE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI
Le SSD, ASD, FSN, DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e
Salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di
volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive
dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali
prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e sono erogabili nella
misura massima di €150,00 mensili anche a fronte di autocertificazione da rendersi ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività
sportiva. Per gli sportivi dilettanti, di cui all’art. 51 della legge n. 289/2002, tesserati come
atleti, dirigenti e tecnici, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la
tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51 e nei relativi
provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n.
36/2021, che obbliga l’ente a stipulare polizza assicurativa a copertura del rischio per la
responsabilità civile verso terzi.
APPROFONDIMENTO
LE NOVITÀ SUL PIANO CONTRIBUTIVO
Il decreto, così come dovrebbe apparire definitivamente, si adopera per una revisione
in chiave di semplificazione e razionalizzazione della figura del lavoratore sportivo,
che supera di fatto la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti.
Nel ribadire che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire
oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi dell’articolo 409, comma
1, n. 3 del Codice di procedura civile, dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, come
modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 163/2022, la riforma ridefinisce il trattamento
previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della
tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o
dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che
assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Inoltre, saranno
altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi i lavoratori sportivi autonomi,
anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi dell’art. 409,
comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nel settore professionistico. La
riforma adegua anche le aliquote contributive, riallineando in parte le assicurazioni alla
generalità dei lavoratori, aggiungendo all’aliquota IVS pari al 33% anche i contributi per
indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%). Non essendo menzionata, si ritiene
che sia da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella
al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).
Si precisa, inoltre, che per i tempi determinati è esclusa la contribuzione aggiuntiva NASpI
pari all’1,40%, mentre la contribuzione di malattia e maternità beneficia del massimale
giornaliero pari ad €120 (nel 2023). Per i tempi indeterminati, inoltre, non è dovuto
il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. Nell’area del dilettantismo, invece,
i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che
svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata INPS, con alcune
particolarità e agevolazioni. Fino a 5.000 euro non vi sarà assoggettamento
contributivo. Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co., da dividersi in due
terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore, sarà pari al 25%
+ 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva rimane
stabilita nella misura del 24%. Come ulteriore misura agevolativa, fino al 31/12/2027 la
base imponibile andrà ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale nelle
associazioni e società sportive dilettantistiche, benché non interessati integralmente
dalla norma e mantenendo le aliquote ordinarie della gestione separata (35,03% / 24%),
godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000
euro e – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
APPROFONDIMENTO
È importante notare che, come previsto dall’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2021, le
figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici e degli istruttori presso società sportive, di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. n. 15
marzo 2005 (categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni per
i lavoratori dello spettacolo – ex l’ENPALS), che a partire dal 1° luglio 2023 hanno diritto
all’assicurazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021, hanno facoltà di optare
entro sei mesi per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
Non è stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico
nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a
partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. Si
attendono, pertanto, chiarimenti. Si auspica, inoltre, che venga chiarito che la soglia di
esenzione di 5.000 euro per gli sportivi rimanga separata e distinta dal limite di 5.000
euro, oltre i quali i prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile
sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport, sono
stabilite le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio
assicurativo e della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea
assoluta. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’articolo 5,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 23 febbraio 2000, n. 38, con applicazione dei criteri stabiliti con
il decreto di cui sopra.
Mentre per gli istruttori sportivi le attuali disposizioni già prevedono la classificazione
tariffaria, che si auspica sarà confermata, sul tema della definizione delle tariffe di
premio da utilizzare nell’assicurazione delle altre categorie di lavoratori sportivi non si
potranno trascurare le caratteristiche insite in ogni attività, in quanto le diverse discipline
presentano livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro: si pensi al pericolo che
corre lo sportivo degli scacchi o della dama, paragonato a quello impegnato nell’attività
di paracadutismo o di salto con gli sci dal trampolino.
GLI ALTRI ADEMPIMENTI: UNILAV E LUL
Sempre per i collaboratori del settore dilettantistico viene previsto che la tenuta del Libro
unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati
retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8quinquies) si possano facoltativamente espletare attraverso apposite funzionalità
telematiche del RAS, senza dunque impedire l’utilizzo del Libro unico del lavoro. Da
quanto sarà specificato dal D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del
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APPROFONDIMENTO
si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, anche
dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno in cui la
prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati
anche anticipatamente.
Per questa speciale operatività del RAS si attende un decreto interministeriale da
adottarsi entro il 31 ottobre 2023. Si ritiene, nel silenzio della norma, che l’operatività al
RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli
UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.
L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in
cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo
tassativo di emissione del prospetto paga.
Fonte: CONI
Le denunce di instaurazione del rapporto potranno essere fatte con una particolare
modalità: potranno infatti essere espletate entro il trentesimo giorno del mese
successivo all’instaurazione del rapporto, in parziale analogia a quanto già previsto per i
lavoratori somministrati. Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie per
l’instaurazione del rapporto, sempre sotto i 5.000 euro non risulta necessario effettuare
la comunicazione dei compensi al RAS per i collaboratori del settore dilettantistico come
già previsto dal D.Lgs. n. 36/2021; tale esonero, tuttavia, non sembra tradursi
automaticamente nella dispensa dall’obbligo di invio della comunicazione obbligatoria
Unilav in quanto la comunicazione al RAS può equivalere, su scelta del datore di lavoro,
APPROFONDIMENTO
all’Unilav, ma il venir meno dell’obbligo della prima comunicazione non comporta, nel
silenzio della norma, l’esenzione dall’invio della comunicazione Unilav al Ministero del
Lavoro. In tutti i casi in cui la comunicazione al RAS è dovuta si potrà optare per l’UniLav
ordinario o per la comunicazione al RAS.
Per l’operatività della norma, ovvero l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei
protocolli informatici, si dovrà attendere un decreto attuativo, a oggi non ancora emanato.
Resta importante notare anche che per adeguarsi a questi nuovi obblighi le associazioni e
società sportive avranno tempo fino al 31 ottobre 2023. Anche le denunce e i versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. di lavoro sportivo nell’area
del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023,
potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023, senza sanzioni o interessi.
Il decreto correttivo in corso di emanazione puntualizza anche che in favore dei
lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a 5.000 euro vi sono
semplificazioni a livello di visite mediche, fermo restando che tali soggetti hanno facoltà
di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia
di salute e sicurezza.
A cura di:
Luisella Fassino
Alessandro Graziano
Stefano Sirocchi
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