(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 22 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 106/23
Lussemburgo, 22 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-660/21 | K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito
penale)
Protezione dei diritti fondamentali: il diritto dell’UE non osta, in linea di
principio, al divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d’ufficio una
violazione dell’obbligo di informare prontamente una persona indagata in
merito al suo diritto di restare in silenzio
Tuttavia, è necessario anche che la persona indagata non sia stata privata della possibilità concreta ed
effettiva di avvalersi di un avvocato, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio, e che detta persona abbia
avuto, così come, eventualmente, il suo avvocato, il diritto di accedere al proprio fascicolo e di far valere tale
violazione entro un termine ragionevole
Due persone che si trovavano di notte vicino ad un automezzo pesante in un parcheggio di un’impresa hanno
attirato l’attenzione di agenti di polizia giudiziaria, i quali hanno subito avviato un’indagine per il reato in flagranza di
furto di carburante. Queste persone sono state interrogate sul posto senza che venissero loro notificati i loro diritti
e sono state successivamente poste in stato di fermo. Soltanto un po’ più tardi esse hanno ricevuto la notifica dei
loro diritti, segnatamente quello di restare in silenzio.
Nell’ambito del procedimento penale, il Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Tribunale penale di
Villefranche sur Saône, Francia) ritiene che, a causa di questa notificazione tardiva, i diritti delle persone perseguite,
garantiti dal diritto dell’Unione 1, siano stati violati. Date tali circostanze, la perquisizione del veicolo, la
sottoposizione a fermo dei sospettati e tutti gli atti che ne derivano dovrebbero, in linea di principio, essere
annullati. Consta però che la Corte di cassazione francese ha interpretato il codice di procedura penale nel senso
che esso vieta ai giudici di merito di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare prontamente la persona
indagata o imputata del suo diritto di restare in silenzio.
Il Tribunal correctionnel chiede di conseguenza alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti ad un siffatto
divieto di rilevare d’ufficio tale questione.
Nella sentenza emessa in data odierna, la Corte statuisce che il divieto imposto al giudice penale di merito di
rilevare d’ufficio la violazione in questione ai fini dell’annullamento del procedimento penale rispetta, in linea di
principio, il diritto ad un ricorso effettivo e a che la propria causa venga esaminata equamente, nonché i diritti
della difesa, qualora le persone indagate o imputate o il loro avvocato abbiano avuto la possibilità concreta ed
effettiva di far valere la violazione di cui trattasi entro un termine ragionevole e abbiano a tal fine potuto
beneficiare dell’accesso al fascicolo.
L’obbligo delle autorità di notificare prontamente il diritto di restare in silenzio è previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, p.1), trasposti nel diritto
nazionale.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
La Corte sottolinea tuttavia che, al fine di assicurare l’effetto utile del diritto di restare in silenzio, tale considerazione
vale soltanto a condizione che le persone indagate o imputate abbiano avuto la possibilità concreta ed
effettiva, nel corso del periodo di tempo di cui disponevano per far valere tale violazione, di esercitare il diritto di
avvalersi di un avvocato, così come sancito dal diritto dell’Unione e così come agevolato dal meccanismo di
ammissione al gratuito patrocinio. La Corte precisa inoltre che, se queste stesse persone rinunciano a detta
possibilità, esse sono tenute, in linea di principio, a sopportare le eventuali conseguenze di tale rinuncia qualora
quest’ultima abbia avuto luogo in conformità alle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Quest’ultimo
prevede in particolare che la persona indagata o imputata deve aver ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni
chiare e sufficienti, in un linguaggio semplice e comprensibile, sul contenuto del diritto di avvalersi di un avvocato e
sulle eventuali conseguenze di una rinuncia a quest’ultimo e che la rinuncia deve essere espressa in maniera
volontaria e inequivocabile.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direzione della Comunicazione
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