(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 15 giugno 2023 Corte di giustizia
dell'Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Lussemburgo, 15 giugno 2023
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa C-132/22<https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/22>, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Classements spéciaux) (IT)
(Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Procedura di inquadramento nazionale per l'assegnazione degli insegnanti alle istituzioni statali AFAM – Normativa nazionale che non consente di tener conto dell'esperienza professionale acquisita in altri Stati membri)
L'esperienza professionale acquisita in altri Stati membri va tenuta in conto nelle graduatorie per l'assegnazione degli insegnanti alle istituzioni statali di formazione artistica, musicale e coreografica (AFAM)
Due cittadini italiani hanno chiesto al TAR Lazio l'annullamento del decreto ministeriale n. 597/2018, relativo alla procedura per la costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nelle scuole pubbliche italiane di formazione artistica, musicale e coreografica (AFAM). Il decreto prevede l'ammissione dei soli candidati che abbiano acquisito una certa esperienza professionale nelle scuole anzidette, escludendo la partecipazione di coloro che -come i ricorrenti- abbiano acquisito un'esperienza professionale equivalente in istituti dello stesso livello situati in Stati membri diversi dall'Italia. Il ministero sostiene che il decreto è legale poiché è stato adottato sulla base della legge 205/2017, finalizzata a porre rimedio alla precarietà storica del settore della formazione superiore artistica, musicale e coreografica.
Il TAR Lazio si è rivolto alla Corte di Giustizia per verificare la compatibilità della legge italiana con il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, riconosciuta a livello europeo dall'art. 45 del TFUE e dall'art. 3 del regolamento n. 492/2011[1].
Con la decisione odierna, la Corte conclude che la normativa nazionale in questione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata in linea di principio dall'articolo 45 TFUE. Secondo la Corte, detta normativa può dissuadere un lavoratore dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione, nella misura in cui impedisce di prendere in considerazione l'esperienza acquisita in Stati membri diversi dall'Italia. Infatti un lavoratore può essere dissuaso dal lasciare il suo Stato membro d'origine per andare a lavorare o stabilirsi in un altro Stato membro, se ciò impedisce che, al suo ritorno nel primo Stato membro, l'esperienza professionale acquisita nel secondo venga presa in considerazione ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie AFAM.
La Corte conclude altresì che tale restrizione alla libera circolazione dei lavoratori non è giustificata dal perseguimento di un obiettivo di interesse generale, quale in particolare rimediare alla precarietà storica del settore della formazione superiore artistica, musicale e coreografica. Anche supponendo che tale obiettivo sia legittimo e di interesse generale, la restrizione prevista dalla normativa nazionale non è idonea a garantirne la realizzazione. Difatti l'esclusione dei candidati che hanno maturato un'esperienza professionale in uno Stato membro diverso dall'Italia non sembra essere, di per sé necessaria per favorire il riassorbimento del lavoro precario nel settore della formazione superiore artistica, musicale e coreografica in Italia, dal momento che tale procedura consente l'assunzione sia di tali lavoratori a tempo indeterminato che di lavoratori a tempo determinato.
[1] Regolamento (UE) no 492/2011 del Parlamento europeo et del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale<https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-132/22> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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