(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 15 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 104/23
Lussemburgo, 15 giugno 2023
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-333/22 | Ligue des droits humains (Verifica del
trattamento dei dati da parte dell’autorità di controllo)
L’avvocato generale Medina: la persona oggetto del trattamento dei suoi
dati personali deve poter disporre di un ricorso giurisdizionale nei
confronti di un’autorità di controllo indipendente quando tale persona
esercita i propri diritti tramite questa autorità
Un’eccezione ampia e generalizzata al diritto di accesso diretto ai dati personali in cause penali non è
compatibile con il diritto dell’Unione
Un individuo si è visto rifiutare da parte dell’autorità nazionale di sicurezza belga il rilascio del “nulla osta di
sicurezza”, perché in passato aveva partecipato a diverse manifestazioni. Ha successivamente richiesto all’Organo di
controllo dell’Informazione di Polizia belga (l’Organo di controllo) di individuare i titolari del trattamento responsabili
per i dati in questione e di ingiungere loro di fornirgli accesso a tutte le informazioni che lo riguardavano. L’Organo
di controllo ha risposto che aveva effettuato tutte le verifiche necessarie, senza specificare ulteriori dettagli. Non
considerandosi soddisfatto da questa risposta, l’interessato, insieme alla Ligue des droits humains, ha intentato un
ricorso contro l’Organo di controllo presso i tribunali belgi.
In tale contesto, la corte d’appello di Bruxelles ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia riguardo
alla direttiva 2016/680 1, meglio nota come “direttiva sulla [protezione dei dati nell’]attività di polizia e giudiziaria”.
Tale direttiva stabilisce norme sulla protezione dei dati personali e sul trattamento di tali dati nei settori della
cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia e riflette la “specificità dei settori in
questione”.
La corte d’appello precisa che secondo il diritto belga tutte le richieste inerenti a diritti relativi a dati personali trattati
dai servizi di polizia devono essere presentate all’Organo di controllo. Tale organo si limita a comunicare
all’interessato “di aver eseguito le verifiche necessarie”. Inoltre, il giudice nazionale esprime dubbi quanto al fatto
che il diritto belga autorizzi la presentazione di un rimedio giurisdizionale nei confronti dell’Organo di controllo e
chiede, in sostanza, di acclarare se l’articolo 17 della direttiva sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 3 e con
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale Laila Medina considera che ai sensi della direttiva sulla protezione
dei dati nell’attività di polizia e giudiziaria l’accesso diretto ai dati personali detenuti dalle autorità è la regola
generale, mentre l’accesso indiretto rappresenta un’eccezione. L’esercizio indiretto dei diritti tramite l’autorità
di controllo è una garanzia supplementare ed una tutela offerta agli interessati laddove si applichino limitazioni.
Quando l’interessato esercita i propri diritti indirettamente tramite un’autorità di controllo, deve disporre di un
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
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rimedio giurisdizionale avverso tale autorità relativamente al compito di quest’ultima di verificare la liceità
del trattamento. In tale contesto, è possibile che il livello di informazione fornita dall’autorità di controllo
all’interessato in merito all’esito del controllo non si limiti sempre all’informazione minima, ossia che sono state
effettuate tutte le verifiche necessarie, ma possa variare in funzione delle circostanze della causa alla luce del
principio di proporzionalità.
L’avvocato generale Medina rileva che il diritto belga che recepisce la direttiva sulla protezione dei dati nell’attività
di polizia e giudiziaria istituisce un regime derogatorio al principio dell’esercizio diretto dei diritti degli interessati
con riferimento a tutti i dati trattati dai servizi di polizia. Infatti, tenuto conto della portata estremamente ampia dei
dati ai quali il regime di deroga si applica, tale regime stabilisce un’eccezione generalizzata al diritto di accesso
diretto. Un regime del genere è incompatibile con la direttiva.
Quanto ai rimedi a disposizione dell’interessato, l’avvocato generale ritiene che quando l’autorità di controllo
considera di non poter andare oltre la divulgazione dell’informazioni minima, ossia che sono state effettuate
tutte le verifiche necessarie, l’esercizio del controllo giurisdizionale sarebbe impossibile, a meno che il giudice
incaricato di verificare la decisione dell’autorità di controllo non sia in grado di esaminare tutti i motivi sui quali tale
decisione è fondata, nonché la decisione del titolare del trattamento di limitare l’accesso. In tal caso, le
informazioni rilevanti dovrebbero essere rese disponibili anche a tale giudice.
Infine, secondo l’avvocato generale Medina, l’articolo 17 della direttiva, che disciplina l’esercizio indiretto dei diritti
tramite l’autorità di controllo, è compatibile col diritto fondamentale alla tutela dei dati personali e ad una tutela
giurisdizionale effettiva, come previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui (i)
l’autorità di controllo può, a seconda delle circostanze, non limitarsi a comunicare di aver eseguito tutte le
verifiche necessarie e (ii) l’interessato dispone del diritto a un controllo giurisdizionale sull’azione e sulla
valutazione dell’autorità di controllo in merito a tale interessato alla luce degli obblighi gravanti sul titolare del
trattamento.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Restate connessi!
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