(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 08 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 95/23
Lussemburgo, 8 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-49/22 | Austrian Airlines (Volo di rimpatrio)
Pandemia di Covid-19: un volo di rimpatrio organizzato nel contesto di una
misura di assistenza consolare non costituisce un volo di riavviamento che
il vettore aereo operativo deve offrire ai passeggeri il cui volo è stato
cancellato
Un passeggero che si registri da sé su tale volo di rimpatrio e versi allo Stato che l’ha organizzato un contributo
obbligatorio alle spese non dispone, sul fondamento del diritto dell’Unione, di un diritto al rimborso di tali
spese a carico del vettore aereo che doveva effettuare il volo inizialmente previsto
Nell’ambito di un viaggio tutto compreso, una coppia disponeva di prenotazioni confermate per un volo del 7 marzo
2020 in partenza da Vienna (Austria) con destinazione Mauritius, nonché per il volo di ritorno OS 18, del 20 marzo
2020. Entrambi tali voli dovevano essere operati dall’Austrian Airlines. Il volo di andata è stato effettuato. Per contro,
il 18 marzo 2020, l’Austrian Airlines ha cancellato il volo di ritorno a seguito delle misure adottate dal governo
austriaco a causa della pandemia di Covid-19.
Sebbene l’Austrian Airlines disponesse dei recapiti della coppia, non l’ha informata di tale cancellazione, né dei diritti
di cui essa disponeva ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1. Soltanto il 19 marzo 2020 la coppia è
stata avvertita, dall’organizzatore del suo viaggio, della cancellazione del volo di ritorno nonché dell’organizzazione
di un volo di rimpatrio da parte del Ministero degli Affari esteri austriaco, previsto il 20 marzo 2020, data in cui non
era più effettuato alcun volo di linea. La coppia si è registrata per tale volo di rimpatrio sul sito Internet del Ministero
degli Affari esteri. A tale titolo, ciascuno di essi ha dovuto versare un contributo obbligatorio alle spese di importo
pari a EUR 500. Tale volo di rimpatrio è stato operato dall’Austrian Airlines con il numero OS 1024, all’orario
inizialmente riservato per il volo di ritorno OS 18 originariamente previsto.
Con azione proposta in giudizio, la coppia ha chiesto la condanna dell’Austrian Airlines a versare loro la somma di
EUR 1 000, maggiorata degli interessi. Tale somma corrisponde al contributo obbligatorio che essi hanno dovuto
pagare per il volo di rimpatrio. Il Tribunale del Land, Korneuburg (Austria) chiede alla Corte di giustizia di
interpretare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a tale riguardo.
Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea che solo voli commerciali possono essere utilizzati per attuare un
«riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili», al quale il passeggero ha diritto
secondo il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione del suo volo. Orbene, un volo di
rimpatrio non ha natura commerciale, in quanto la sua organizzazione si inserisce, in linea di principio, nel contesto
delle misure di assistenza consolare di uno Stato. Infatti, le condizioni di un volo di rimpatrio possono essere
significativamente diverse da quelle di un volo commerciale per quanto riguarda sia le condizioni di imbarco sia i
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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servizi a bordo. Soprattutto, i vettori aerei operativi non possono offrire ai loro passeggeri un volo di rimpatrio come
«riavviamento», dal momento che essi non sono autorizzati a conferire a tali passeggeri un diritto ad essere
trasportati su tale volo.
Pertanto, la Corte constata che un volo di rimpatrio, organizzato da uno Stato membro nel contesto di una
misura di assistenza consolare, a seguito della cancellazione di un volo, non costituisce un «riavviamento
verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili», ai sensi del regolamento sui diritti dei
passeggeri aerei, che deve essere offerto dal vettore aereo operativo al passeggero il cui volo è stato
cancellato.
La Corte precisa inoltre che un passeggero il quale, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registri
da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare,
e a tale titolo sia tenuto a versare a detto Stato un contributo obbligatorio alle spese, non dispone di un diritto al
rimborso di tali spese a carico del vettore aereo operativo sul fondamento del regolamento sui diritti dei
passeggeri aerei.
Per contro, un siffatto passeggero può far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto da parte del
vettore aereo operativo, da un lato, del suo obbligo di rimborsare il biglietto al prezzo al quale è stato acquistato,
per la parte o le parti di viaggio non effettuate o divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché,
dall’altro, del suo obbligo di assistenza, ivi compreso del suo dovere di informazione, e ciò al fine di ottenere un
risarcimento a carico di tale vettore aereo operativo. Un siffatto risarcimento dovrà tuttavia essere limitato a
quanto, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risulti necessario, appropriato e ragionevole al
fine di ovviare all’omissione di detto vettore aereo operativo.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate connessi!
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