
(AGENPARL) – ven 19 maggio 2023 Disegno di legge regionale concernente:
Norme in materia di aiuti per il potenziamento del traffico aereo della Sardegna
Relazione illustrativa
Il presente schema di disegno di legge prevede la concessione di provvidenze finanziarie per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi.
La finalità precipua è quella di migliorare la connettività della Regione Sardegna e la mobilità dei cittadini dell’Unione attraverso l’attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione.
I soggetti beneficiari sono individuati nei vettori aerei europei in possesso del Certificato di operatore aereo (COA) e della relativa licenza di esercizio iscritti presso il registro delle imprese o analogo registro dello Stato di appartenenza.
L’erogazione delle provvidenze è disposta nell’ambito delle prescrizioni previste dagli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.
La tipologia di aiuto consiste nello specifico nella tipologia di “aiuto all’avviamento” al fine di potenziare lo sviluppo del traffico aereo da e per la Sardegna attraverso l’attivazione di nuove rotte.
L’elaborazione di direttive di dettaglio dei programmi di attività soggetti a contribuzione anche con particolare riferimento alle specifiche rotte, all’offerta di trasporto e alla sua durata, è demandata allo strumento della deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti, d’intesa con l’Assessore del turismo artigianato e commercio.
Tecnicamente lo schema di disegno di legge in argomento si compone di 8 articoli il cui testo è così di seguito riepilogato:
Articoli 1 e 2
Recano, rispettivamente, le finalità e le azioni per le quali trovano concessione provvidenze ai sensi degli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.
Articolo 3
Individua i soggetti beneficiari degli aiuti nei vettori aerei europei in possesso di specifici requisiti.
Articolo 4
Definisce la tipologia, la durata e l’intensità degli aiuti.
Articolo 5
Delinea i criteri che devono soddisfare le nuove rotte.
Articolo 6
Rinvia alla deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti, d’intesa con l’Assessore regionale competente in materia di turismo, l’approvazione di specifiche direttive d’attuazione della misura degli aiuti.
Articolo 7
Articolo 8
Specifica i termini dell’entrata in vigore dell’adottanda legge.
Articolato
Art. 1
Finalità
1. Al fine di migliorare la connettività della Regione Sardegna e la mobilità dei cittadini dell’Unione europea, in attuazione degli articoli 16 e 119, sesto comma, della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4 aprile 2014, n. C99, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi.
Art. 2
Interventi finanziabili
1.La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui all’articolo 1 per l’attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione.
Art. 3
Beneficiari degli aiuti
I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, sono i vettori aerei europei in possesso dei seguenti requisiti:
Certificato di operatore aereo (COA) e della licenza di esercizio così come definiti dalle norme dell’Unione europea vigenti;
iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente procedura. È esclusa l’impresa partecipante che ha beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione europea e non l’ha rimborsato al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
Art. 4
Tipologia, intensità e durata degli aiuti
1. La Regione concede gli aiuti di cui all’articolo 2 nei limiti stabiliti dal titolo 5.2. lettera e), punto 150 della comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.
2. Gli aiuti di cui all’articolo 2, al fine di potenziare lo sviluppo del traffico aereo da e per la Sardegna, sono concessi tramite un finanziamento diretto, in conformità ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03 e dei connessi atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.
3. Gli aiuti di cui all’articolo 2, sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento dei costi ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.
Art. 5
Rotte
In conformità alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea gli aiuti di cui all’articolo 2 possono essere concessi se la nuova rotta soddisfi i seguenti criteri:
la rotta promuova l’aumento del volume del traffico dei passeggeri;
gli aiuti non determinino il trasferimento di passeggeri da una compagnia all’altra;
gli aiuti non si cumulino con altri aiuti presenti sulla stessa rotta, o rotta comparabile, quali, ad esempio, obblighi di servizio pubblico o altri finanziamenti che coprono gli stessi costi ma erogati da altri stati;
gli aiuti possono essere concessi solo se il servizio aereo proposto non è già operato tra i due aeroporti della rotta in questione.
Le rotte sono indicate dalla Regione negli atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.
Art. 6
Modalità attuative.
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti, d’intesa con l’Assessore regionale competente in materia di turismo, sono approvate le direttive per l’elaborazione del programma di attività, con particolare attenzione alle rotte, all’offerta di trasporto e alla durata.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime “de minimis”, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono attuati in conformità alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.
Art. 7
Norna finanziaria.
Art. 8
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge regionale e? dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (Buras).