
(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00116/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2017, proposto da
Maria Grazia Rinaldi, rappresentata e difesa dagli avvocati Egidio Lizza, Luigi
Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro
Maria Flora Di Giovanni, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Giubboni,
Giorgio Fontana, Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Nazionale Giudici di Pace Unagipa, Roberta Tesei, Associazione Nazionale
Giudici di Pace A.N.G.D.P., rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriella Guida,
Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Angela Ressa, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Nascimbene, Francesco
Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Oreste De Angelis, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Lizza, Luigi
Serino, Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Associazione Got Non Possiamo Più Tacere, rappresentato e difeso dagli avvocati
Sergio Galleano, Sebastiano Bruno Caruso, Antonio Lo Faro, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari – U.N.I.M.O., rappresentata e difesa
dall’avvocato Giancarlo Piredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’assenza di qualsivoglia
tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto
illecito del legislatore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM –
Consiglio Superiore della Magistratura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Paolo Amovilli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1.- L’odierna ricorrente ha svolto ininterrottamente dal 3 luglio 2002 al 31 maggio
2016 la funzione di giudice di pace, da ultimo presso la sede di Imola, ed ha cessato
subiti a causa dell’assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in
favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore, oltre che per
l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine ex art. 36 c. 5 d.lgs. 165/2001.
Ha premesso la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice
previdenziale e giuridico dei magistrati onorari ai magistrati ordinari.
II) violazione dell’art. 117 c.1, Cost. per espresso contrasto tra la normativa
nazionale e l’art. 12 della Carta Sociale Europea ratificata con legge n. 30/1999 (il
cui valore si assume equiparabile a quello della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo) secondo cui ogni lavoratore ha diritto alla sicurezza sociale, come
statuito dal Comitato Europeo dei diritti sociali con la decisione 16 novembre 2016
ANGDP (Associazione Nazionale Giudici di Pace) c. Italia. Violazione della
Raccomandazione CM/REC (2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio
normativa italiana sarebbe in aperto contrasto con la normativa UE in materia di
che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a
previdenziali ed assistenziali. Ha infine eccepito la prescrizione dei crediti
del giudice di pace, quale magistrato onorario, affermando che esso – oltre ad
integrare la nozione di “organo giurisdizionale” ai fini della legittimazione a
sollevare rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte stessa – deve essere inteso, a
chiaro principio desumibile dalle due sentenze del giudice comunitario (16 luglio
2020 C-658/2018 e 7 aprile 2022 C-236/2020) circa la natura di lavoratore
subordinato del giudice di pace ed evidenziato la pendenza di procedura di
infrazione a carico dell’Italia relativa alla riforma attuata con la legge 234 del 2021.
Le associazioni di categoria UNAGIPA e ANGDP hanno chiesto quanto all’entrata
in vigore della legge 234/2021, ove ritenuta applicabile, l’accoglimento della
riforma del 2017.
Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2023, uditi i difensori delle parti, la causa
è stata trattenuta in decisione.
1.-E’ materia del contendere l’accertamento del diritto della dott.ssa Rinaldi quale
giudice di pace in servizio sino al 31 luglio 2019, alla costituzione di un rapporto di
pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia in
ragione della parità sostanziale di funzioni con i magistrati c.d. togati.
In subordine, chiede comunque il conseguimento dello status di pubblico
del personale in regime di diritto pubblico sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Secondo le Sezioni Unite rientra nella giurisdizione amministrativa, in
considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai
In relazione al contenuto decisorio della suindicata sentenza non può dubitarsi della
sua attitudine al giudicato (Consiglio di Stato sez. V, 24 maggio 1988, n. 349; vedi
anche Consiglio di Stato Ad. plen., 13 giugno 2012, n.22)
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva infatti non possono essere
modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della
prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non
definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia,
ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato già
deciso (
ex multis
Cassazione 16 febbraio 2001, n.2332; Id. 4 marzo 2014, n. 4983;
Id. 5 novembre 1977, n. 4720; Corte d’Appello Cagliari sez. II, 21 febbraio 2023, n.
5.- Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.
materia civile” (articolo 1, comma 1, l. 374/1991), al pari del magistrato di carriera.
L’art. 107 comma 3 Cost. sancisce che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto
per diversità di funzioni”.
l’esercizio della funzione di giudice di pace è incompatibile, in via assoluta, con lo
svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata,
otto anni (quattro più quattro) prevedendo un ulteriore mandato di quattro anni.
Successivamente, sino ad oggi, la proroga nell’esercizio delle funzioni è stata
continuativamente attuata in base a diverse leggi: d. l. n. 193/2009, art. 15, c. 2, del
d.l. n. 212/2011, art. 1, c. 290, l. 147/2013, art. 1, c. 610, e art. 7 l. n. 208/2015, fino
ad arrivare alla legge delega n. 57/2016 recante “Delega al Governo per la riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”.
In ragione della richiamata legge delega dapprima l’art. 1 del d.lgs. n. 92/2016
recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati
onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici
onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio” ha previsto che i
giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio
l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità (cfr.
giornate. E’ previsto comunque un limite complessivo pro capite di 50.000 euro
21582) è costante nell’escludere l’inquadrabilità della figura del giudice di pace nel
rapporto di pubblico impiego, oltre che nella stessa parasubordinazione di cui
all’art. 409 c.p.c. n. 3
In particolare, è stato osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale
fa parte il giudice di pace (cfr. al riguardo, la legge istitutrice 21 novembre 1991, n.
374, art. 1, comma 2, che parla di “magistrato onorario”) ricorre quando esiste un
rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la
presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico (cfr. per
dei giudici di pace ai giudici ordinari (
ex multis
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 1
sanzionare tale abuso (punto 63).
La Corte ha così dichiarato:
2018 dal Giudice di pace di Bologna (ordinanza 16 ottobre 2018) tesa alla
importanza” ed essendo chiamati a “svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici
singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali”.
impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di
lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo
A tale riguardo, ha aggiunto la Corte, occorre considerare che talune differenze di
concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini
dell’accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di
pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei
Ciò non significa tuttavia affermare, argomenta ancora la Corte, che, fatte salve le
La Corte si è pronunciata, inoltre, sulla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a
C-50/13, non pubblicata, EU:C:2013:873, punto 16), ovvero che debba prevedere
sanzioni specifiche nell’ipotesi in cui siano stati constatati abusi [sentenza dell’11
febbraio 2021, C-760/18, EU:C:2021:113, punto 57].
giuridico italiano, alcuna disposizione che consentisse di sanzionare in modo
Ciò, d’altronde, appare coerentemente in linea con quanto la Corte di Giustizia
aveva già precedentemente accertato in ordine ai giudici onorari inglesi (C.G.U.E.
sent. 1 marzo 2012 O’Brien C-393/10) come rilevato nell’ordinanza di rinvio ex art
Va poi tenuto conto delle procedure di infrazione e messa in mora attivate dalla
Commissione UE nei confronti della Repubblica italiana per il mancato
Collegio di dover escludere l’equiparazione totale dello status dei giudici di pace
ex art. 97 Cost. ma, per quanto più rileva in questa sede, è filtro di preparazione e
specifica conoscenza giuridica in previsione dell’esercizio – seppure, per alcuni
lavoro, controllo e direzione dei capi degli uffici e degli organi di autogoverno,
nonché di responsabilità civile ed erariale, come già evidenziato nella stessa
ordinanza di rinvio pregiudiziale.
8.1.- Diversamente opinando ovvero nel senso argomentato dalla difese delle
amministrazioni resistenti il giudice di pace, specie se cessato prima dell’entrata in
vigore della legge 234/2021, sarebbe un lavoratore subordinato a tempo
comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001.
La Corte di Giustizia rispondendo alla terza questione pregiudiziale sollevata dal
Collegio ha rilevato (punto 66) che la clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro sul
del 2018.
Per giurisprudenza consolidata l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto
impeditivo della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., è solo
quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende
b) ordina al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, la
ricostruzione della posizione giuridica ed economica in relazione al periodo in cui
la ricorrente ha svolto le funzioni di giudice di pace, secondo i criteri di cui in
motivazione, con conseguente condanna al pagamento delle conseguenti differenze